CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 13086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le indagini preliminari delTribunale di Pesaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 08 settembre 2025 il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respintol'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per l'applicazionedell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze di condanna.Il giudice ha ritenuto che in relazione alle sentenze n. 526/2015 emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] e n. 2220/2017 emessa dalla Corte di appello diAncona l'istanza è inammissibile, perché esse sono state già dichiarate incontinuazione tra loro; in relazione alla sentenza n. 179/2022 emessa dal G.u.p.del Tribunale di Pesaro l'istanza è inammissibile perché la consegna del detenuto,avvenuta sulla base di un Mandato di [OSCURATO:PERSONA] indirizzato allo Stato dellaRomania, di cui è stata richiesta l'estensione, non è stata ancora decisa, per cuitale condanna non è eseguibile; in relazione alle sentenze n. 84/2019 emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], n. 543/2011 emessa dal Tribunale di Lanciano e n. 466/2015emessa dal Tribunale di Avezzano, tutte relative a furti commessi in luoghidiversi il 13/03/2014, il 03/10/2011 e il 23/10/2011, nonostante l'analogia deireati, non emergono altri elementi idonei a dimostrare la preventivaprogrammazione di tutti i reati, diversa dalla mera scelta di vita, mentre lalontananza dei luoghi di consumazione e la presenza di complici diversiimpongono di escludere il ricorrere di tale programmazione.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], alias MarianIftime, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unicomotivo con il quale deduce il vizio di motivazione.Il giudice ha escluso l'applicabilità della continuazione in relazione allasentenza n. 179/2022 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro perché larichiesta di estensione ad essa della consegna del condannato da parte dellaRomania non sarebbe stata ancora decisa, mentre dall'ordine di esecuzionepredisposto dal pubblico ministero tale estensione risulta essere stata concessa,e la sentenza indicata è stata posta in esecuzione.Inoltre il giudice ha escluso la continuazione tra le altre quattro condannesenza tenere conto del fatto che per due di esse il beneficio è stato già concesso,che i coimputati con cui sono stati commessi i furti sono sempre gli stessi e cheuno di tali coimputati ha ottenuto la continuazione tra la sentenza n. 179/2022emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro e la n. 84/2019 emessa dal [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata.2. L'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore presso il Tribunale diPesaro in data 18 settembre 2024, allegato al ricorso, attesta che la sentenza n.179/2022 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro in data 08 giugno 2022,divenuta definitiva in data 05 aprile 2023, è stata posta in esecuzione,inserendola al n. 5 dell'elenco delle sentenze, in quanto in data 20 giugno 2024la Corte di appello di Bucarest ha esteso il consenso alla sua esecuzione, in basealla consegna del condannato avvenuta in data 30 settembre 2020 in esecuzionedi tre MAE emessi dalla Procura generale presso la Corte di appello di Ancona.L'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, di una mancanza diesecutività di tale sentenza, è pertanto errata, essendo la stessa eseguibile inItalia, ed effettivamente posta in esecuzione con l'ordine di esecuzione sopracitato.3. Il rigetto dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione,pertanto, è fondato in parte su un presupposto insussistente.L'errore circa l'esecutività della sentenza n. 179/2022 emessa dal G.u.p. delTribunale di Pesaro si riverbera sulla logicità dell'intero provvedimento, in quantotale sentenza ha riconosciuto la sussistenza di delitti omologhi a quelli giudicaticon le altre sentenze indicate dal ricorrente nella sua istanza, commessi in epocaprossima ad alcuni di essi.L'istanza proposta dal ricorrente deve, pertanto, essere riesaminataintegralmente, potendo l'unicità del disegno criminoso essere ritenutasussistente tra i reati giudicati con la sentenza n. 179/2022 e quelli giudicati daciascuna delle altre pronunce, e potendo i delitti in essa giudicati indurre ad unadiversa valutazione circa l'esistenza della medesima unicità tra i reati giudicati inqueste ultime, comprese le sentenze n. 526/2015 emessa dal Tribunale di AscoliPiceno e la n. 2220/2017 emessa dalla Corte di appello di Ancona, non essendo ilgià intervenuto riconoscimento della continuazione tra i reati da queste giudicatidi ostacolo al riconoscimento della continuazione anche tra detti reati e quelligiudicati dalle altre pronunce di cui all'istanza.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio algiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro per un nuovo giudizio,da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi soprapuntualizzati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per leindagini preliminari del Tribunale di PesaroCosì deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]