Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 29716/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 28/7/2021, ha confermato il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, in data 12/7/2021, ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 75.430 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen. per "vizio logico di motivazione con riferimento alla ritenuta sproporzione patrimoniale".

2. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3.

In data 25 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegato il verbale di dissequestro di molti dei beni archeologici e la perizia relativa agli stessi, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen. per "vizio logico di motivazione con riferimento alla ritenuta sproporzione patrimoniale" rilevando che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla individuazione dei redditi da calcolare al fine di accertare l'effettiva sproporzione di questi con le somme rinvenute e ciò, in specifico, avendo riguardo alla effettiva capacità di risparmio del nucleo familiare.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della motivazione, non è consentita.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, il Tribunale, con specifici e puntuali riferimenti ai documenti acquisiti allo stato (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), ha dato conto di tutti gli elementi emersi e di aver considerato gli argomenti della difesa rendendo così una motivazione coerente e logica che non può essere considerata inesistente e neanche apparente in ordine alla sproporzione dei 75.000,00 euro rinvenuti rispetto ai redditi del nucleo familiare.

Ragione questa per la quale la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione anche considerando elementi sopravvenuti, non è consentita.2.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 28/7/2021, ha confermato il decreto con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, in data 12/7/2021, ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 75.430 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen. per "vizio logico di motivazione con riferimento alla ritenuta sproporzione patrimoniale". 2. In data 16 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3. In data 25 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegato il verbale di dissequestro di molti dei beni archeologici e la perizia relativa agli stessi, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen. per "vizio logico di motivazione con riferimento alla ritenuta sproporzione patrimoniale" rilevando che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla individuazione dei redditi da calcolare al fine di accertare l'effettiva sproporzione di questi con le somme rinvenute e ciò, in specifico, avendo riguardo alla effettiva capacità di risparmio del nucleo familiare. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e completezza della motivazione, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, il Tribunale, con specifici e puntuali riferimenti ai documenti acquisiti allo stato (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), ha dato conto di tutti gli elementi emersi e di aver considerato gli argomenti della difesa rendendo così una motivazione coerente e logica che non può essere considerata inesistente e neanche apparente in ordine alla sproporzione dei 75.000,00 euro rinvenuti rispetto ai redditi del nucleo familiare. Ragione questa per la quale la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione anche considerando elementi sopravvenuti, non è consentita.2. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Decreto Cassazione n. 29716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris