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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10879/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00GP3LK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Rovigo, in data 26 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 e 640 cod. pen.

Preso atto, preliminarmente, che con ordinanza emessa in data odierna, con rito de plano, la sesta sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 199 cod. proc. pen., non è consentito nel presente giudizio perché, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 5, n. 51115 del 21/09/2017, Bansar, Rv. 271599), la mancata concessione ad un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza more uxorio con l'imputato, si basa su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7, ove la Corte territoriale ha ritenuto che la convivenza more uxorio non potesse essere provata per la mera coincidenza dell'indirizzo fornito in sede di s.i.t. dalla dichiarante con quello indicato dall'imputato); considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva reiterata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419) ed ampiamente motivando sul punto (si veda pag. 8 sulla persistente ed accentuata pericolosità dell'imputato che, gravato da plurimi e specifici precedenti penali, commetteva un'ulteriore truffa mediante ricettazione di assegni, così affinando ed aggravando le tecniche di commissione del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00GP3LK [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Rovigo, in data 26 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 e 640 cod. pen. Preso atto, preliminarmente, che con ordinanza emessa in data odierna, con rito de plano, la sesta sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 199 cod. proc. pen., non è consentito nel presente giudizio perché, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 5, n. 51115 del 21/09/2017, Bansar, Rv. 271599), la mancata concessione ad un testimone della facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza more uxorio con l'imputato, si basa su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7, ove la Corte territoriale ha ritenuto che la convivenza more uxorio non potesse essere provata per la mera coincidenza dell'indirizzo fornito in sede di s.i.t. dalla dichiarante con quello indicato dall'imputato); considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva reiterata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente al consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419) ed ampiamente motivando sul punto (si veda pag. 8 sulla persistente ed accentuata pericolosità dell'imputato che, gravato da plurimi e specifici precedenti penali, commetteva un'ulteriore truffa mediante ricettazione di assegni, così affinando ed aggravando le tecniche di commissione del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10
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