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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 24913/2026

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ato a JESI il 31/12/1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con provvedimento del 18 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza del 6 novembre 2025 con il quale era stata rigettata l'istanza di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato.

La pronuncia di inammissibilità è stata motivata in ragione della natura interinale del procedimento (avente ad oggetto la richiesta di misura alternativa) in cui è stata effettuata l'stanza e del difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l'opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell'istanza.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e il vizio di motivazione.

Il ricorrente ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in relazione al sub procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere riconosciuta la difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato esercitabile sia in sede di reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sia nella eventuale e successiva fase di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo (Sez U. 12 luglio 2004 n. 30181).

Il difensore ricorda che al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale sono applicate le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposto al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale.

Il difensore precisa inoltre che nella istanza di ammissione era specificato che il beneficio era richiesto per la concessione dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento ai titoli in esecuzione ed al cumulo giuridico. 3.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta (o dichiarata inammissibile), l'interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto.

L'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l'art. 28 prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo; l'art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile.

Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez.

U. n. 30181 del 25/04/2004, Rv 228118).

È in seguito intervenuto l'art. 15 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150, in base al quale le controversie relative alla liquidazione degli onorari ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione: tale rito, già previsto dagli artt. 702 e ss. cod. proc. pen., è oggi disciplinato dagli artt. 281- decies e ss. cod. proc. civ.

In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido.

Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019„ Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di 3liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908).

Più in generale si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicchè il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254; Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Rv250134).

3. Il tema oggetto del ricorso è stato di recente affrontato, in coerenza con i principi su indicati e con l' orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità, dalla sentenza Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Rv. 283018 - 01 con cui si è sostenuto che il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza per l'ammissione al beneficio dell'imputato.

Si è ribadito, infatti, che il richiamo presente nell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria».

Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo. 4.Infondato è anche il rilievo per cui l'avvocato avrebbe preteso l'ammissione e la conseguente liquidazione per la fase interinale.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di liberazione anticipata di competenza 4del magistrato di sorveglianza, giacché l'art. 75, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 2002, nel menzionare la "fase dell'esecuzione" si riferisce ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione, ivi compreso il Magistrato di Sorveglianza, anche nei casi di provvedimenti emessi da quest'ultimo "de plano" (Sez. 4, n. 43476 del 30/09/2014, Rv. 260951 - 01).

La circostanza per cui il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza abbia carattere solo interinale non preclude la possibilità di presentare istanza di ammissione già in questa fase, fermo restando che la liquidazione dell'onorario al difensore potrà essere richiesta al termine del procedimento.

4. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla se P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a JESI il 31/12/1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con provvedimento del 18 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza del 6 novembre 2025 con il quale era stata rigettata l'istanza di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia di inammissibilità è stata motivata in ragione della natura interinale del procedimento (avente ad oggetto la richiesta di misura alternativa) in cui è stata effettuata l'stanza e del difetto di legittimazione del difensore a proporre, in proprio, l'opposizione avverso il decreto di rigetto o di inammissibilità dell'istanza. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e il vizio di motivazione. Il ricorrente ricorda che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che in relazione al sub procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere riconosciuta la difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all'imputato esercitabile sia in sede di reclamo ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, sia nella eventuale e successiva fase di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo (Sez U. 12 luglio 2004 n. 30181). Il difensore ricorda che al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale sono applicate le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposto al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale. Il difensore precisa inoltre che nella istanza di ammissione era specificato che il beneficio era richiesto per la concessione dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento ai titoli in esecuzione ed al cumulo giuridico. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.Ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l'istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta (o dichiarata inammissibile), l'interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto. L'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l'art. 28 prevedeva genericamente che, ove l'interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all'art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo; l'art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l'art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile. Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004, Rv 228118). È in seguito intervenuto l'art. 15 del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150, in base al quale le controversie relative alla liquidazione degli onorari ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione: tale rito, già previsto dagli artt. 702 e ss. cod. proc. pen., è oggi disciplinato dagli artt. 281- decies e ss. cod. proc. civ. In seguito alla entrata in vigore della nuova normativa, alcune sentenze di questa Sezione hanno affermato che il principio sopra richiamato espresso dalle Sezioni Unite sia ancora valido. Si è, cosi, sostenuto che ai fini della proposizione del reclamo ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002, sia sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorra la procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48793 del 9/10/2019„ Rv 277420; Sez 4 n. 15197 del 1/02/2017, non mass; Sez 4 n. 13230 del 27/01/2022, non mass.) e si è ribadita la divaricazione del rito che assiste l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, da quello avverso il decreto di 3liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, confermando che fondamento di tale differenza risiede nell'accessorietà della prima controversia al processo penale. (Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep.2019, Rv. 274908). Più in generale si è consolidato l'orientamento per cui occorre distinguere le controversie sui compensi, nei quali primeggia il rilevo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali acquista un peso importante il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, sicchè il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale deve orientare ad attingere fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (Sez. 4 n. 18697 del 21/03/2018, Rv 273254; Sez. 4 n. 12491 del 2/03/2011, Rv250134). 3. Il tema oggetto del ricorso è stato di recente affrontato, in coerenza con i principi su indicati e con l' orientamento cui il collegio ritiene di dare continuità, dalla sentenza Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Rv. 283018 - 01 con cui si è sostenuto che il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza per l'ammissione al beneficio dell'imputato. Si è ribadito, infatti, che il richiamo presente nell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si tratta si debba tenere conto, della natura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Ne consegue la necessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo. 4.Infondato è anche il rilievo per cui l'avvocato avrebbe preteso l'ammissione e la conseguente liquidazione per la fase interinale. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato trova applicazione anche nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di liberazione anticipata di competenza 4del magistrato di sorveglianza, giacché l'art. 75, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 2002, nel menzionare la "fase dell'esecuzione" si riferisce ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione, ivi compreso il Magistrato di Sorveglianza, anche nei casi di provvedimenti emessi da quest'ultimo "de plano" (Sez. 4, n. 43476 del 30/09/2014, Rv. 260951 - 01). La circostanza per cui il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza abbia carattere solo interinale non preclude la possibilità di presentare istanza di ammissione già in questa fase, fermo restando che la liquidazione dell'onorario al difensore potrà essere richiesta al termine del procedimento. 4. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla se P.Q.M
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