CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], imputati dei delitti di cui agli artt. 216, 223 e 219 L.F. - per i quali erano stati in primo grado condannati, all'esito del giudizio abbreviato -, che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati personalmente, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello esaminato il motivo di gravame, non fatto oggetto di rinuncia, con il quale si era insistito per il riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con memoria pervenuta in Cancelleria tramite PEC il 16 novembre 2021, il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] MANNA ITALIA e [OSCURATO:PERSONA] di HolzI N. & C. SS. ha illustrato le ragioni a sostegno della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, chiedendo il pagamento delle spese affrontate nel grado dalle deducenti. 4. I ricorsi sono inammissibili. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che i ricorsi sono stati personalmente sottoscritti dagli imputati. Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00. Nulla è dovuto alle parti civili, in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultinna, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità) (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020 - dep. 25/01/2021, Rv. 280519; conf. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514). P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]