Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 18033/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 10 settembre 2025 dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione con riguardo al capo a) dell'imputazione (art. 2 del d.

Igs. 74/00a1 medesimo ascritto nella qualità di lrpt della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.), limitatamente alle condotte relative all'anno di imposta 2013, conseguentemente rideterminando la pena per le residue condotte relative al successivo anno di imposta 2014, contestate in imputazione come commesse in data 28 settembre 2015.

Il ricorso articola quattro motivi di censura.

1. Il primo motivo deduce vizio della motivazione, con riferimento alla illogicità manifesta della stessa in ordine alla censurata mancanza di prova sul punto della inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di imputazione la Corte di appello, rispondendo a specifico motivo, affermava che la prova della relativa inesistenza non fosse riconducibile alla dichiarazione del teste LGT.

D'ADDIO, acquisita in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., viceversa affermata espressamene dal tribunale.

2. Con il secondo motivo si censura l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ovvero l'inutilizzabilità della deposizione del teste LGT D'ADDIO (teste di altro procedimento penale a carico dell'emittente) per violazione dell'art. 238 cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen., poiché l'acquisizione di mezzi di prova di altri procedimenti (nel caso di specie, quello a carico dell'emittente le fatture oggetto di imputazione, cui l'imputato era estraneo) deve avvenire con le formalità dell'art. 238 cod. proc. pen., altrimenti violandosi il diritto di difesa, posto che il difensore, benché possa svolgere controesame, non potrebbe fare altro che formulare domande generiche, senza possibilità di contestare eventuali dichiarazioni difformi.

Deduce, inoltre, che la motivazione svolta dalla Corte di appello si fonderebbe su una irrilevante distinzione tra teste tecnico e teste esperto.

Deduce, quale ulteriore profilo di manifesta illogicità, che la Corte territoriale abbia stravolto l'intero iter argomentativo del giudice di primo grado (pagina 14 del ricorso).

3. Il terzo motivo censura mancanza di motivazione (ovvero semplice apparenza della stessa) in punto di omessa ovvero erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla deposizione del teste Mar.

Rosa olivrisultanze del processo verbale di constatazione ed alla documentazione prodotta dalla difesa con riferimento al riscontro dei pagamenti, valutato dalla Corte come elemento non sufficiente a provare l'esistenza delle fatture, alla assenza di prova di retrocessione di somme, alla circostanza che non fossero state rilevate irregolarità a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., all'emissione di numerose fatture anche per importi elevati nei confronti dei medesimi clienti cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione.

4. Il quarto motivo censura mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ravvisato in re ipsa una volta provata l'inesistenza delle prestazioni fatturate, l'utilizzo in dichiarazione e la reiterazione per più annualità.

5. Il quinto motivo censura erronea applicazione della legge penale con riferimento alla istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, nonché dell'art. 13 comma 3-ter e 13-bis d.lgs. n. 74/00, rigettata dalla Corte in ragione della reiterazione della condotta, della natura fraudolenta della stessa, della particolare intensità del dolo e dell'entità dell'imposta evasa, affermando altresì che il pagamento delle imposte evase sia stato valorizzato dal giudice di primo grado al fine del riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale.

Il ricorrente censura che non si sia tenuto adeguatamente conto della condotta susseguente al reato, che ha incluso la definizione della controversia in sede tributaria e la estinzione del relativo debito comprensivo di sanzioni e interessi.

6. Il sesto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena all'esito della declaratoria di estinzione delle condotte contestate in relazione all'anno 2013, poiché la corte territoriale avrebbe errato nell'individuare quale reato più grave quello relativo all'anno di imposta 2014 e nel determinare la pena base in misura corrispondente a quella individuata dal giudice di primo grado (che aveva individuato come più grave il reato relativo all'anno di imposta 2013).

All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si osserva che il quinto motivo di ricorso non è manifestamente infondato, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento delle imposte dovute, comprensive di interessi e sanzioni, comportamento che, alla stregua del disposto dell'art. 13 3-ter 3d.

Igs 74/00 - disposizione introdotta dal d.

Igs. 14 giugno 2024, n. 87, che, in ragione della natura sostanziale e favorevole al reo, si applica anche ai fatti per cui si procede (Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025, Ferrante, Rv. 288123 - 01) - il giudice deve valutare, tra gli altri, "in modo prevalente" ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ai delitti previsti dal medesimo d.

Igs. n. 74.

Dalla valida costituzione del rapporto processuale, conseguente alla non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, discende l'obbligo per la Corte di dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01) in ragione del decorso del relativo termine massimo computato in anni dieci (tenuto conto della speciale disciplina dettata dall'art. 17, comma 1 -bis, d.

Igs. n. 74/00), decorrente a far data dal 28 settembre 2015, data di consumazione del reato indicata in imputazione, neppure risultando dagli atti eventuali sospensioni del dibattimento.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, infatti, come chiaramente affermato da questa Corte, prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato. (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01).

2. Alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione consegue, altresì, l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 10 settembre 2025 dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione con riguardo al capo a) dell'imputazione (art. 2 del d. Igs. 74/00a1 medesimo ascritto nella qualità di lrpt della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.), limitatamente alle condotte relative all'anno di imposta 2013, conseguentemente rideterminando la pena per le residue condotte relative al successivo anno di imposta 2014, contestate in imputazione come commesse in data 28 settembre 2015. Il ricorso articola quattro motivi di censura. 1. Il primo motivo deduce vizio della motivazione, con riferimento alla illogicità manifesta della stessa in ordine alla censurata mancanza di prova sul punto della inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di imputazione la Corte di appello, rispondendo a specifico motivo, affermava che la prova della relativa inesistenza non fosse riconducibile alla dichiarazione del teste LGT. D'ADDIO, acquisita in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., viceversa affermata espressamene dal tribunale. 2. Con il secondo motivo si censura l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ovvero l'inutilizzabilità della deposizione del teste LGT D'ADDIO (teste di altro procedimento penale a carico dell'emittente) per violazione dell'art. 238 cod. proc. pen. e 191 cod. proc. pen., poiché l'acquisizione di mezzi di prova di altri procedimenti (nel caso di specie, quello a carico dell'emittente le fatture oggetto di imputazione, cui l'imputato era estraneo) deve avvenire con le formalità dell'art. 238 cod. proc. pen., altrimenti violandosi il diritto di difesa, posto che il difensore, benché possa svolgere controesame, non potrebbe fare altro che formulare domande generiche, senza possibilità di contestare eventuali dichiarazioni difformi. Deduce, inoltre, che la motivazione svolta dalla Corte di appello si fonderebbe su una irrilevante distinzione tra teste tecnico e teste esperto. Deduce, quale ulteriore profilo di manifesta illogicità, che la Corte territoriale abbia stravolto l'intero iter argomentativo del giudice di primo grado (pagina 14 del ricorso). 3. Il terzo motivo censura mancanza di motivazione (ovvero semplice apparenza della stessa) in punto di omessa ovvero erronea valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla deposizione del teste Mar. Rosa olivrisultanze del processo verbale di constatazione ed alla documentazione prodotta dalla difesa con riferimento al riscontro dei pagamenti, valutato dalla Corte come elemento non sufficiente a provare l'esistenza delle fatture, alla assenza di prova di retrocessione di somme, alla circostanza che non fossero state rilevate irregolarità a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., all'emissione di numerose fatture anche per importi elevati nei confronti dei medesimi clienti cui si riferiscono le fatture oggetto di contestazione. 4. Il quarto motivo censura mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ravvisato in re ipsa una volta provata l'inesistenza delle prestazioni fatturate, l'utilizzo in dichiarazione e la reiterazione per più annualità. 5. Il quinto motivo censura erronea applicazione della legge penale con riferimento alla istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, nonché dell'art. 13 comma 3-ter e 13-bis d.lgs. n. 74/00, rigettata dalla Corte in ragione della reiterazione della condotta, della natura fraudolenta della stessa, della particolare intensità del dolo e dell'entità dell'imposta evasa, affermando altresì che il pagamento delle imposte evase sia stato valorizzato dal giudice di primo grado al fine del riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale. Il ricorrente censura che non si sia tenuto adeguatamente conto della condotta susseguente al reato, che ha incluso la definizione della controversia in sede tributaria e la estinzione del relativo debito comprensivo di sanzioni e interessi. 6. Il sesto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena all'esito della declaratoria di estinzione delle condotte contestate in relazione all'anno 2013, poiché la corte territoriale avrebbe errato nell'individuare quale reato più grave quello relativo all'anno di imposta 2014 e nel determinare la pena base in misura corrispondente a quella individuata dal giudice di primo grado (che aveva individuato come più grave il reato relativo all'anno di imposta 2013). All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che il quinto motivo di ricorso non è manifestamente infondato, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha provveduto all'integrale pagamento delle imposte dovute, comprensive di interessi e sanzioni, comportamento che, alla stregua del disposto dell'art. 13 3-ter 3d. Igs 74/00 - disposizione introdotta dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87, che, in ragione della natura sostanziale e favorevole al reo, si applica anche ai fatti per cui si procede (Sez. 5, n. 16526 del 04/04/2025, Ferrante, Rv. 288123 - 01) - il giudice deve valutare, tra gli altri, "in modo prevalente" ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ai delitti previsti dal medesimo d. Igs. n. 74. Dalla valida costituzione del rapporto processuale, conseguente alla non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, discende l'obbligo per la Corte di dichiarare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01) in ragione del decorso del relativo termine massimo computato in anni dieci (tenuto conto della speciale disciplina dettata dall'art. 17, comma 1 -bis, d. Igs. n. 74/00), decorrente a far data dal 28 settembre 2015, data di consumazione del reato indicata in imputazione, neppure risultando dagli atti eventuali sospensioni del dibattimento. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, infatti, come chiaramente affermato da questa Corte, prevale sull'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato. (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 - 01). 2. Alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione consegue, altresì, l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris