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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00936/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su censure aspecifiche e schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 1-3, sull'individuazione del rapinatore, anche sulla base delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e del ripetuto modus operandi), sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore Il P esid te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su censure aspecifiche e schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 1-3, sull'individuazione del rapinatore, anche sulla base delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e del ripetuto modus operandi), sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] lie estensore Il P esid te
Sentenza Cassazione n. 00936/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris