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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 16227/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2023 la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da GALLACE Antonio avente ad oggetto la rideterminazione della pena in esecuzione, in riferimento alla sentenza emessa in data 11 giugno 2018, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309/1990 (numero degli associati superiore a dieci).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLACE Antonio deducendo:

I. violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen.

II. violazione di legge con riferimento all'art. 74 comma 3 DPR 309/90, nonché vizio di motivazione sulla ritenuta permanenza dell'aggravante in questione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Correttamente la decisione impugnata evidenzia la intangibilità del giudicato, posto che la decisione emessa nei confronti del Gallace - che radica anche la competenza esecutiva, essendo la sola eseguibile - è divenuta irrevocabile in data 25 novembre 2020 e gli accadimenti successivi (esiti processuali nei confronti di coimputati) non possono essere apprezzati dal giudice della esecuzione ma - al più - possono dar luogo a domanda di revisione.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 ottobre 2023 la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da GALLACE Antonio avente ad oggetto la rideterminazione della pena in esecuzione, in riferimento alla sentenza emessa in data 11 giugno 2018, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309/1990 (numero degli associati superiore a dieci). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLACE Antonio deducendo: I. violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen. II. violazione di legge con riferimento all'art. 74 comma 3 DPR 309/90, nonché vizio di motivazione sulla ritenuta permanenza dell'aggravante in questione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Correttamente la decisione impugnata evidenzia la intangibilità del giudicato, posto che la decisione emessa nei confronti del Gallace - che radica anche la competenza esecutiva, essendo la sola eseguibile - è divenuta irrevocabile in data 25 novembre 2020 e gli accadimenti successivi (esiti processuali nei confronti di coimputati) non possono essere apprezzati dal giudice della esecuzione ma - al più - possono dar luogo a domanda di revisione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 16227/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris