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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 42701/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 29 ottobre 2020, con il quale è stata resa esecutiva, previa declaratoria di attualità della pericolosità sociale, la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di un anno, disposta con sentenza irrevocabile del 22 novembre 2016.

A tal fine, ha ritenuto la tardività dell'appello, proposto oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale.

Rileva, al riguardo, che, ricevuta la notifica dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza il 13 novembre 2020, egli ha interposto appello già il 19 novembre 2020, e quindi tempestivamente, attraverso la posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario, in ossequio a quanto previsto dalla normativa dettata per far fronte all'emergenza da Covid-19.

Aggiunge che, avendo appreso casualmente solo il 3 dicembre 2020 che l'atto di impugnazione, pur materialmente recapitato alla Cancelleria del Tribunale di sorveglianza, non era stato formalmente ricevuto e protocollato, ha immediatamente provveduto alla regolarizzazione, ed eccepisce che la sua condizione di tangibile buona fede avrebbe dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza ad escludere la tardività dell'appello.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. L'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, contenente «Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che, fino al 31 dicembre 2021 (così prorogato, dall'art. 7, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, il termine già fissato al 31 luglio 2021) il deposito degli atti del processo penale sia effettuato secondo modalità peculiari, sì da ridurre l'afflusso presso gli uffici e, di conseguenza, il rischio di contagio.

Dal combinato disposto dei commi 4, 6-ter e 6-quinquies del citato art. 24 discende, in particolare, che il deposito con valore legale di un'impugnazione, quale è l'appello avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza dichiara eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata, avvenga mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio giudiziario destinatario, indicato in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, pubblicato nel portale dei servizi telematici.

Il successivo comma 6-sexies sanziona, poi, con l'inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione dell'atto a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

La menzionata previsione normativa ha trovato attuazione con il decreto emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati il 9 novembre 2020, con cui sono stati indicati, per ciascun ufficio giudiziario, gli indirizzi di posta elettronica certificata cui inviare, con valore legale ed a pena di inammissibilità (secondo quanto stabilito al comma 6-septies), gli atti di impugnazione.

Con riferimento all'Ufficio di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], l'indirizzo da utilizzare è, secondo quanto enunciato nell'elenco allegato al decreto, [OSCURATO:EMAIL], non coincidente con quello, uffsorv.reggiocalabria©giustiziacertit, al quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] recapitò, il 19 novembre 2020 (e, quindi, dopo l'entrata in vigore della normativa de qua agitur), l'appello della cui ammissibilità si discute.

La giurisprudenza di legittimità, pronunziatasi con riferimento a distinti atti di impugnazione, quali la richiesta di riesame, ovvero ai motivi nuovi del ricorso per cassazione, ha univocamente ritenuto che all'invio a recapito diverso da quello normativamente abilitato, in via esclusiva, alla ricezione consegua, per necessità, la sanzione processuale dell'inammissibilità (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Bloise, Rv. 281386; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738).

Detta soluzione si impone anche in relazione all'appello ex art. 680 cod. proc. pen., non potendosi, in proposito, assegnare rilevanza, in spregio alla precisa indicazione del legislatore, all'eventuale consapevolezza, in capo alla Cancelleria dell'ufficio interessato, dell'irrituale proposizione dell'impugnazione, dalla quale non derivano, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, doveri di comunicazione e, tantomeno, di sollecitazione alla regolarizzazione.

Nella descritta cornice, ineccepibile si palesa, dunque, la decisione impugnata, che, dato implicitamente atto dell'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa il 19 novembre 2020, ha ritenuto la tardività di quella formalizzata, stavolta in modo rituale, il 3 dicembre 2020, ovvero dopo il decorso del termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. a), e 680, comma 3, cod. proc. pen..

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/07/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 29 ottobre 2020, con il quale è stata resa esecutiva, previa declaratoria di attualità della pericolosità sociale, la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di un anno, disposta con sentenza irrevocabile del 22 novembre 2016. A tal fine, ha ritenuto la tardività dell'appello, proposto oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale. Rileva, al riguardo, che, ricevuta la notifica dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza il 13 novembre 2020, egli ha interposto appello già il 19 novembre 2020, e quindi tempestivamente, attraverso la posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario, in ossequio a quanto previsto dalla normativa dettata per far fronte all'emergenza da Covid-19. Aggiunge che, avendo appreso casualmente solo il 3 dicembre 2020 che l'atto di impugnazione, pur materialmente recapitato alla Cancelleria del Tribunale di sorveglianza, non era stato formalmente ricevuto e protocollato, ha immediatamente provveduto alla regolarizzazione, ed eccepisce che la sua condizione di tangibile buona fede avrebbe dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza ad escludere la tardività dell'appello. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. L'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, contenente «Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che, fino al 31 dicembre 2021 (così prorogato, dall'art. 7, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, il termine già fissato al 31 luglio 2021) il deposito degli atti del processo penale sia effettuato secondo modalità peculiari, sì da ridurre l'afflusso presso gli uffici e, di conseguenza, il rischio di contagio. Dal combinato disposto dei commi 4, 6-ter e 6-quinquies del citato art. 24 discende, in particolare, che il deposito con valore legale di un'impugnazione, quale è l'appello avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza dichiara eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata, avvenga mediante trasmissione dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio giudiziario destinatario, indicato in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Il successivo comma 6-sexies sanziona, poi, con l'inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione dell'atto a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4. La menzionata previsione normativa ha trovato attuazione con il decreto emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati il 9 novembre 2020, con cui sono stati indicati, per ciascun ufficio giudiziario, gli indirizzi di posta elettronica certificata cui inviare, con valore legale ed a pena di inammissibilità (secondo quanto stabilito al comma 6-septies), gli atti di impugnazione. Con riferimento all'Ufficio di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], l'indirizzo da utilizzare è, secondo quanto enunciato nell'elenco allegato al decreto, [OSCURATO:EMAIL], non coincidente con quello, uffsorv.reggiocalabria©giustiziacertit, al quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] recapitò, il 19 novembre 2020 (e, quindi, dopo l'entrata in vigore della normativa de qua agitur), l'appello della cui ammissibilità si discute. La giurisprudenza di legittimità, pronunziatasi con riferimento a distinti atti di impugnazione, quali la richiesta di riesame, ovvero ai motivi nuovi del ricorso per cassazione, ha univocamente ritenuto che all'invio a recapito diverso da quello normativamente abilitato, in via esclusiva, alla ricezione consegua, per necessità, la sanzione processuale dell'inammissibilità (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Bloise, Rv. 281386; Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738). Detta soluzione si impone anche in relazione all'appello ex art. 680 cod. proc. pen., non potendosi, in proposito, assegnare rilevanza, in spregio alla precisa indicazione del legislatore, all'eventuale consapevolezza, in capo alla Cancelleria dell'ufficio interessato, dell'irrituale proposizione dell'impugnazione, dalla quale non derivano, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, doveri di comunicazione e, tantomeno, di sollecitazione alla regolarizzazione. Nella descritta cornice, ineccepibile si palesa, dunque, la decisione impugnata, che, dato implicitamente atto dell'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa il 19 novembre 2020, ha ritenuto la tardività di quella formalizzata, stavolta in modo rituale, il 3 dicembre 2020, ovvero dopo il decorso del termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. a), e 680, comma 3, cod. proc. pen.. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/07/2021.