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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04910/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15802/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amelio -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema d i Cassazione di Roma n. 1424/2024depositata il 15/01/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dall’ordinanza impugnata per revocazione risulta quanto segue: «Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’esistenza di un negozio fiduciario con la convenuta, avente ad oggetto l’intestazione di alcuni immobili già costituenti il patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., liquidata nel 2008, che erano stati assegnati, all’esito della liquidazione, all’unica socia [OSCURATO:PERSONA], anche per la quota in realtà spettante all’attore.

L’attore chiedeva dunque, sulla base di una controdichiarazione sottoscritta dalla sola convenuta, l’emissione di sentenza costitutiva, in tesi per il 50% della piena proprietà, ed in ipotesi per il 50% del diritto di usufrutto, con attribuzione della nuda proprietà alla figlia [OSCURATO:PERSONA], nonché, in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del negozio fiduciario di cui anzidetto.

Si costituiva la Franco, contestando la validità della controdichiarazione e resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 894/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, trasferendo al Perazzolo il 50% del diritto di usufrutto sui beni oggetto di causa.

Con la sentenza impugnata, n. 3107/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto dalla Franco avverso la decisione di prime cure, confermandola».

Avverso quest’ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi.

Per quanto di interesse in questa sede, come emerge dall’ordinanza impugnata per revocazione, il quarto motivo denunciava quanto segue: «Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1004 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che il Perazzolo era tenuto a far fronte a parte delle rate di mutuo e delle spese di manutenzione degli immobili soltanto a far data dal deposito della sentenza costitutiva.

Ad avviso della ricorrente, anche ammesso che la dichiarazione da lei firmata potesse essere configurata come negozio fiduciario, l’obbligo di contribuzione alle spese ivi previsto a carico del Perazzolo avrebbe dovuto decorrere dal 17 luglio 2008, data di sottoscrizione della dichiarazione stessa».

La Corte di cassazione, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto ricorso incidentale, con ordinanza n. 1424/2024 del 15.01.2024, ha rigettato il ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e ha compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità, dando atto, altresì, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte della ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della predetta sentenza, sulla scorta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

A seguito della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del consigliere delegato, parte ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata fissata adunanza per la trattazione in camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione, per essere stato lo stesso notificato al difensore della controparte, anziché al diverso domiciliatario della stessa.

Al riguardo, deve osservarsi che la notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr.: Cass. n. 13667/2007; sul punto, si veda anche: Cass. n. 11252 del 2015).

In concreto, pur non rivestendo il destinatario della notificazione la qualità di domiciliatario della parte nel giudizio di legittimità, non per questo può ritenersi che la notificazione medesima sia stata indirizzata ad un soggetto privo di un astratto collegamento con la parte stessa, trattandosi, al contrario, del suo difensore, ancorché diverso dal domiciliatario.

Pertanto, la nullità della notificazione risulta sanata con la tempestiva costituzione in giudizio del controricorrente, per avvenuto raggiungimento dello scopo.

2. Preliminarmente occorre osservare che la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione (cfr.: Cass. n. 14002/2017).

Ne consegue che i nuovi documenti prodotti in questa sede non possono essere esaminati ai fini della decisione.

3. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che, nello scrutinio del quarto motivo del ricorso per cassazione, «la Suprema Corte, però, è incorsa in un errore laddove ha fondato la sua decisione sulla supposizione di un fatto, ossia l’integrale pagamento dei mutui, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, così offrendo il fianco ad una censura ex artt. 391-bis c.p.c. e 395, n. 4, c.p.c.».

Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi che, come rilevato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 27800/2025), il quadro di riferimento è il seguente: i) l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa; ii) il combinato disposto dell'art. 391 - bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione e, in particolare, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391-bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell' "error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. n. 29922/2011; in senso conforme: Cass. n. 4584/2020); iii) fa da corollario il principio incontroverso secondo il quale l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. n. 3494/2013).

Nel caso concreto, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che il quarto motivo del ricorso per cassazione, ivi esaminato (unitamente al terzo) e avente ad oggetto la decorrenza del preteso obbligo a carico dell’odierno controricorrente di contribuire al pagamento dei mutui garantiti da ipoteca sugli immobili per cui è causa, è stato disatteso con motivazione del seguente tenore: «La Corte di Appello afferma che l’impegno della Franco era di trasferire al Perazzolo l’usufrutto sulla quota pari alla metà degli immobili di cui è causa a semplice richiesta del secondo, senza alcun corrispettivo, e che il termine “condizione” era stato utilizzato, nella dichiarazione a firma della Franco, in modo atecnico, per esprimere la correlazione tra gli impegni assunti rispettivamente dalle parti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

La Corte distrettuale afferma poi che l’obbligo, gravante sul Perazzolo, di contribuire al pagamento delle rate di mutuo per la metà del totale, è divenuto esigibile nel momento in cui il patto fiduciario ha avuto esecuzione, e dunque dal momento in cui –stante l’opposizione della Franco–il Tribunale aveva emesso la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

Poiché a tale data nessuna pendenza a titolo di mutuo era in essere, il Perazzolo non era tenuto ad eseguire alcun pagamento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Sul punto, va precisato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “La sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009, Rv. 607645; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4711 del 05/11/1977, Rv. 388311; nonché Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 03/05/2016, Rv. 639745).

La statuizione contenuta nella impugnata, dunque, è addirittura favorevole alla ricorrente, nella misura in cui la Corte milanese ha fatto decorrere gli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. non già dal suo passaggio in giudicato, bensì dall’anteriore momento della sua pubblicazione.

Peraltro, per quanto concerne le rate di mutuo, la stessa parte ricorrente afferma, a pag. 14 del ricorso, che l’obbligo gravante sul Perazzolo era di “contribuire” al loro pagamento, il che postula l’attualità dell’obbligazione verso i terzi, mutuanti.

Una volta verificato che tale obbligazione non era più attuale, al momento del deposito della sentenza ex art. 2932 c.c. –circostanza pacifica perché non contestata dalla Franco– vi era spazio soltanto per una pretesa a contenuto restitutorio, che tuttavia l’odierna ricorrente non deduce di aver proposto».

Nel ricorso per revocazione si assume che debba essere incontrastabilmente esclusa la circostanza relativa all’avvenuta estinzione dei tre mutui garantiti da ipoteca sugli immobili oggetto di causa.

A conferma di ciò, sono state richiamate: a) le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado; b) le deduzioni contenute nell’atto di appello; c) le difese svolte nel ricorso per cassazione; d) la pendenza di un’esecuzione immobiliare promossa da una mandataria della creditrice ipotecaria.

Per quanto riguarda il primo elemento sopra indicato, si osserva che l'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito.

In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, c.p.c. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, c.p.c., nonché il fascicolo d'ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti "errores in procedendo", ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d'ufficio (cfr.: Cass. n. 24856/2006; sul punto, si veda anche: Cass., Sez.

Un., n. 20013/2024).

In concreto, con il ricorso per cassazione su cui è intervenuta la pronuncia impugnata in questa sede, erano state formulate censure esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., dunque non concernenti errores in procedendo; inoltre, la relazione del C.T.U. e le relative risultanze non risultano richiamate nei singoli motivi del ricorso per cassazione, ancorché il suo espletamento sia stato menzionato nella parte riguardante lo svolgimento del processo.

Deve dunque escludersi che la Corte avesse il potere - dovere di esaminare direttamente l’elaborato peritale.

Per quanto concerne gli elementi sub lettere b) e c) di cui innanzi, deve osservarsi che non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 13181/2013).

In particolare, non assume rilievo ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione l'errore riguardante un atto (nel caso esaminato dalla Corte, l'atto di appello, nel quale il ricorrente sosteneva di aver proposto una censura che la stessa avrebbe erroneamente ritenuto non sollevata) che, pur facendo parte del fascicolo d'ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito, e riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in funzione dell'esame delle censure prospettate con i motivi di ricorso (cfr.: Cass. n. 24856/2006).

Pertanto, l’eventuale errore caduto su elementi giuridici e fattuali mediati dagli atti difensivi non può essere fatto valere con il rimedio della revocazione di cui agli artt. 391-bise 395, numero 4), c.p.c.

Deve inoltre escludersi che dai predetti atti potesse trarsi come conseguenza che la verità di quanto rilevato nell’ordinanza impugnata fosse esclusa in maniera incontrastabile, come richiesto dall’art. 395, numero 4), c.p.c.

Per quanto concerne, infine, i nuovi documenti prodotti soltanto in questa sede a dimostrazione della pendenza di un’esecuzione immobiliare promossa da una mandataria della creditrice ipotecaria, si è già visto innanzi che essi non sono valutabili ai fini della decisione.

4. Alla luce di quanto precede, il ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto esula dall’ambito di applicazione dell’art. 391-bisc.p.c.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano i presupposti per condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. in favore della controparte, non avendo quest’ultima effettuato allegazioni specifiche circa la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già coperto dalla condanna alle spese e dall’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per il rimborso delle spese generali ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché dell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15802/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amelio -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema d i Cassazione di Roma n. 1424/2024depositata il 15/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dall’ordinanza impugnata per revocazione risulta quanto segue: «Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’esistenza di un negozio fiduciario con la convenuta, avente ad oggetto l’intestazione di alcuni immobili già costituenti il patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., liquidata nel 2008, che erano stati assegnati, all’esito della liquidazione, all’unica socia [OSCURATO:PERSONA], anche per la quota in realtà spettante all’attore. L’attore chiedeva dunque, sulla base di una controdichiarazione sottoscritta dalla sola convenuta, l’emissione di sentenza costitutiva, in tesi per il 50% della piena proprietà, ed in ipotesi per il 50% del diritto di usufrutto, con attribuzione della nuda proprietà alla figlia [OSCURATO:PERSONA], nonché, in subordine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del negozio fiduciario di cui anzidetto. Si costituiva la Franco, contestando la validità della controdichiarazione e resistendo alla domanda. Con sentenza n. 894/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, trasferendo al Perazzolo il 50% del diritto di usufrutto sui beni oggetto di causa. Con la sentenza impugnata, n. 3107/2019, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame interposto dalla Franco avverso la decisione di prime cure, confermandola». Avverso quest’ultima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Per quanto di interesse in questa sede, come emerge dall’ordinanza impugnata per revocazione, il quarto motivo denunciava quanto segue: «Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1004 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che il Perazzolo era tenuto a far fronte a parte delle rate di mutuo e delle spese di manutenzione degli immobili soltanto a far data dal deposito della sentenza costitutiva. Ad avviso della ricorrente, anche ammesso che la dichiarazione da lei firmata potesse essere configurata come negozio fiduciario, l’obbligo di contribuzione alle spese ivi previsto a carico del Perazzolo avrebbe dovuto decorrere dal 17 luglio 2008, data di sottoscrizione della dichiarazione stessa». La Corte di cassazione, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto ricorso incidentale, con ordinanza n. 1424/2024 del 15.01.2024, ha rigettato il ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e ha compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità, dando atto, altresì, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte della ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della predetta sentenza, sulla scorta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. A seguito della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del consigliere delegato, parte ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata fissata adunanza per la trattazione in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione, per essere stato lo stesso notificato al difensore della controparte, anziché al diverso domiciliatario della stessa. Al riguardo, deve osservarsi che la notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (cfr.: Cass. n. 13667/2007; sul punto, si veda anche: Cass. n. 11252 del 2015). In concreto, pur non rivestendo il destinatario della notificazione la qualità di domiciliatario della parte nel giudizio di legittimità, non per questo può ritenersi che la notificazione medesima sia stata indirizzata ad un soggetto privo di un astratto collegamento con la parte stessa, trattandosi, al contrario, del suo difensore, ancorché diverso dal domiciliatario. Pertanto, la nullità della notificazione risulta sanata con la tempestiva costituzione in giudizio del controricorrente, per avvenuto raggiungimento dello scopo. 2. Preliminarmente occorre osservare che la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione (cfr.: Cass. n. 14002/2017). Ne consegue che i nuovi documenti prodotti in questa sede non possono essere esaminati ai fini della decisione. 3. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato che, nello scrutinio del quarto motivo del ricorso per cassazione, «la Suprema Corte, però, è incorsa in un errore laddove ha fondato la sua decisione sulla supposizione di un fatto, ossia l’integrale pagamento dei mutui, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, così offrendo il fianco ad una censura ex artt. 391-bis c.p.c. e 395, n. 4, c.p.c.». Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che, come rilevato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n. 27800/2025), il quadro di riferimento è il seguente: i) l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa; ii) il combinato disposto dell'art. 391 - bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione e, in particolare, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391-bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell' "error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (Cass. n. 29922/2011; in senso conforme: Cass. n. 4584/2020); iii) fa da corollario il principio incontroverso secondo il quale l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché è inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata (Cass. n. 3494/2013). Nel caso concreto, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che il quarto motivo del ricorso per cassazione, ivi esaminato (unitamente al terzo) e avente ad oggetto la decorrenza del preteso obbligo a carico dell’odierno controricorrente di contribuire al pagamento dei mutui garantiti da ipoteca sugli immobili per cui è causa, è stato disatteso con motivazione del seguente tenore: «La Corte di Appello afferma che l’impegno della Franco era di trasferire al Perazzolo l’usufrutto sulla quota pari alla metà degli immobili di cui è causa a semplice richiesta del secondo, senza alcun corrispettivo, e che il termine “condizione” era stato utilizzato, nella dichiarazione a firma della Franco, in modo atecnico, per esprimere la correlazione tra gli impegni assunti rispettivamente dalle parti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale afferma poi che l’obbligo, gravante sul Perazzolo, di contribuire al pagamento delle rate di mutuo per la metà del totale, è divenuto esigibile nel momento in cui il patto fiduciario ha avuto esecuzione, e dunque dal momento in cui –stante l’opposizione della Franco–il Tribunale aveva emesso la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Poiché a tale data nessuna pendenza a titolo di mutuo era in essere, il Perazzolo non era tenuto ad eseguire alcun pagamento (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Sul punto, va precisato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “La sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009, Rv. 607645; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4711 del 05/11/1977, Rv. 388311; nonché Cass. Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 03/05/2016, Rv. 639745). La statuizione contenuta nella impugnata, dunque, è addirittura favorevole alla ricorrente, nella misura in cui la Corte milanese ha fatto decorrere gli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. non già dal suo passaggio in giudicato, bensì dall’anteriore momento della sua pubblicazione. Peraltro, per quanto concerne le rate di mutuo, la stessa parte ricorrente afferma, a pag. 14 del ricorso, che l’obbligo gravante sul Perazzolo era di “contribuire” al loro pagamento, il che postula l’attualità dell’obbligazione verso i terzi, mutuanti. Una volta verificato che tale obbligazione non era più attuale, al momento del deposito della sentenza ex art. 2932 c.c. –circostanza pacifica perché non contestata dalla Franco– vi era spazio soltanto per una pretesa a contenuto restitutorio, che tuttavia l’odierna ricorrente non deduce di aver proposto». Nel ricorso per revocazione si assume che debba essere incontrastabilmente esclusa la circostanza relativa all’avvenuta estinzione dei tre mutui garantiti da ipoteca sugli immobili oggetto di causa. A conferma di ciò, sono state richiamate: a) le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado; b) le deduzioni contenute nell’atto di appello; c) le difese svolte nel ricorso per cassazione; d) la pendenza di un’esecuzione immobiliare promossa da una mandataria della creditrice ipotecaria. Per quanto riguarda il primo elemento sopra indicato, si osserva che l'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito. In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, c.p.c. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, c.p.c., nonché il fascicolo d'ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti "errores in procedendo", ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d'ufficio (cfr.: Cass. n. 24856/2006; sul punto, si veda anche: Cass., Sez. Un., n. 20013/2024). In concreto, con il ricorso per cassazione su cui è intervenuta la pronuncia impugnata in questa sede, erano state formulate censure esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., dunque non concernenti errores in procedendo; inoltre, la relazione del C.T.U. e le relative risultanze non risultano richiamate nei singoli motivi del ricorso per cassazione, ancorché il suo espletamento sia stato menzionato nella parte riguardante lo svolgimento del processo. Deve dunque escludersi che la Corte avesse il potere - dovere di esaminare direttamente l’elaborato peritale. Per quanto concerne gli elementi sub lettere b) e c) di cui innanzi, deve osservarsi che non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 13181/2013). In particolare, non assume rilievo ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione l'errore riguardante un atto (nel caso esaminato dalla Corte, l'atto di appello, nel quale il ricorrente sosteneva di aver proposto una censura che la stessa avrebbe erroneamente ritenuto non sollevata) che, pur facendo parte del fascicolo d'ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito, e riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in funzione dell'esame delle censure prospettate con i motivi di ricorso (cfr.: Cass. n. 24856/2006). Pertanto, l’eventuale errore caduto su elementi giuridici e fattuali mediati dagli atti difensivi non può essere fatto valere con il rimedio della revocazione di cui agli artt. 391-bise 395, numero 4), c.p.c. Deve inoltre escludersi che dai predetti atti potesse trarsi come conseguenza che la verità di quanto rilevato nell’ordinanza impugnata fosse esclusa in maniera incontrastabile, come richiesto dall’art. 395, numero 4), c.p.c. Per quanto concerne, infine, i nuovi documenti prodotti soltanto in questa sede a dimostrazione della pendenza di un’esecuzione immobiliare promossa da una mandataria della creditrice ipotecaria, si è già visto innanzi che essi non sono valutabili ai fini della decisione. 4. Alla luce di quanto precede, il ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto esula dall’ambito di applicazione dell’art. 391-bisc.p.c. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024). [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano i presupposti per condannare la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c. in favore della controparte, non avendo quest’ultima effettuato allegazioni specifiche circa la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già coperto dalla condanna alle spese e dall’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per il rimborso delle spese generali ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché dell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il