CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PATRUNO Christian - imputato del concorso nella illecita detenzione di varie tipologie di sostanze stupefacenti, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (eliminando l'aumento per la continuazione, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Bari; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui solo «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); laddove invece la Corte d'Appello ha motivato la condivisione della pena irrogata in primo grado, discostatasi dal minimo edittale, facendo leva sulla gravità della condotta e della non occasionalità della stessa, anche alla luce delle violazioni dei provvedimenti cautelari applicati; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M