CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29780/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso. Rilevato che le doglianze relative all'insussistenza del reato di cui all'art. 334 cod. all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e all'eccessività della pena sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag. 3 e 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/20