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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02097/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14612/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 1960/2023 , depositata i l 28 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La presente controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento n.

RJE030501004 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 2003, emesso dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Messina nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in esito alle risultanze dell’attività istruttoria posta in essere dalla Guardia di Finanza di Messina,confluita nei processi verbali di constatazione del 19 ottobre 2007 e del 31 marzo 2009.

In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti della società ha avuto riguardo a quattro distinte annualità (dal 2003 al 2006) e da essa sono emerse gravi e ripetute violazioni della normativa fiscale, in particolare del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

L’entità e la gravità delle violazioni riscontrate ha determinato la predisposizione di un rapporto penale alle autorità giudiziarie.Nello specifico, veniva rilevata l’emissione di ripetute fatturazioni per operazioni inesistenti, nonché l’omessa contabilizzazione di ricavi di esercizio in relazione a rapporti intercorsi con altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

Dall’esame della documentazione bancaria era emersa l’omessa fatturazione di talune prestazioni rese, per un importo complessivo pari ad euro 127.850; da ciò derivava l’accertamento di ricavi non contabilizzati, né dichiarati.

Inoltre, gli accertatori segnalavano la contabilizzazione di costi non deducibili in ragione dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di euro103.200,00, nonché la registrazione tra i componenti negativi di reddito di una fattura emessa da una ditta inesistente; da ciò il recupero di imponibile per euro30.000,00.

Dall’accertamento, poi, si rilevava l’avvenuta registrazione di fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., risultata essere in fallimento, a fronte delle quali risultavano presenti dei pagamenti da parte della società, effettuati mediante assegni bancari, per euro 837.885,00, con fatture passive di euro 2.009.165,12 per l’anno 2002, nonché di euro 3.592.800,00 per l’anno 2003 e di euro 600.000,00 per l’anno 2004, per un totale complessivo di euro 6.201.965,12.

A fronte di tali importi risultanti dalle fatture passive esibite dalla parte e acquisite dai verificatori, risultavano eseguiti lavori pari ad euro 10.174.200,91, per l’anno 2003, come confermato dalla presenza di un contratto di subappalto.

Daciò se ne traeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva omesso di fatturare le prestazioni rese per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quindi quest’ultima aveva omesso di autofatturare i lavori eseguiti per un importo pari ad euro 3.972.235,79.

Era, altresì, emerso che la contribuente aveva annotato in contabilità fatture passive emesse dalla Edrimms.r.l. per un importo totale di euro 2.754.915,00, risultate inesistenti, sulla base di una attività di riscontro effettuata con riguardo a tale società.

Pertanto, con l’avviso di accertamento richiamato , si procedeva alla rettifica del reddito dichiarato ai fini IRPEG da euro12.520,00 ad euro 2.547.132,00.

Ai fini IRAP, venivano rettificati i componenti positivi da euro 3.328.536,00 ad euro 3.456.386,00 e i componenti negativi da euro 3.095.687,00 ad euro 688.925,00, con rideterminazione del valore netto della produzione in euro 2.767.250,00.

Venivano altresì irrogate sanzioni per complessivi euro 3.018.076,05.

Inoltre , ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972, a seguito di controllo incrociato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emergeva che quest’ultima società ha intrattenuto rapporti commerciali con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], riscontrando delle movimentazioni finanziarie che si presumono afferenti ad acconti ricevuti ed erogati per prestazioni di servizi.

Pertanto, ne è derivato che la Net work [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe omesso di fatturare acconti ricevuti.

In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe omesso di fatturare pagamenti ed acconti per euro 1.996.579,00 e di auto fatturare i pagamenti e/o acconti effettuati a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un ammontare pari a euro 1.381.830,15 , ome ttend o di versare l’ IVA in autofatturazione.

La società proponeva ricorsoavverso l’ avviso di accertamento .

L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza del 5 giugno 2012 n. 474, accoglieva parzialmente il ricorso.

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio.

Il contribuente si costituiva in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di prime cure per i profili di soccombenza.

Con sentenza n. 1960/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata.

3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.).

Eccezione di giudicato esterno.

Parte ricorrente evidenzia che, in relazione ad altro avviso n.

RJE030501514, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006 emesso nei confronti dell’odierna intimata, e sulla base dei medesimi atti istruttorisu cui si fonda l’avviso per il 200 3, è stata resa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, sez. 2, n. 4957/23, pubblicata il 9 giugno 2023, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità del predetto accertamento per il 2006.

Tale sentenza è passata in giudicato in data 9 gennaio 2024, successivamente alla data di deposito della sentenza oggetto di odierna impugnazione.

Di conseguenza, il predetto giudicato esterno n. 4957/23 può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, nel ricorso avverso la sentenza n. 1959/2023.

L'Agenzia delle entrate ritiene che tale giudicato esterno n. 4957/23 sia munito di efficacia espansiva ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, instaurato tra le stesse parti.

1.1. –Il motivo è infondato.

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità(Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015).

Nel caso di specie va esclusa l'efficacia espansiva del giudicato, trattandosi di operazioni diverse, rilevanti per la singola annualità, per cui deve negarsi un'efficacia vincolante sui presupposti di fatto.

2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. , nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs.546/1992.

Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui ha respinto l’appello principale dell’Ufficio ( art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c. ).

Nella specie, la corte regionale, dopo aver premesso di essere concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure, nell’affrontare l’appello principale dell’Ufficio, si è limitata al seguente, apodittico, rilievo: “Infine, sono state considerate superficiali le contestazioni con gravi omissioni, sia ai fini della determinazione del reddito esia ai fini IVA, per il recupero della somma di euro 2.295.762,00 per i rapporti commerciali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] in stato fallimentare e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], alla luce delle su esposte considerazioni, si rigetta l’appello principale proposto dall’Ufficio….”.

In sostanza, nel pronunciarsi sull’appello principale dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria, lungi dall’esaminare, anche criticamente, gli articolati motivi dell’impugnazione dedotti dall’Agenzia delle entrate, integralmente trascritti, si è limitata, genericamente, a richiamare la decisione di primo grado, laddove “… sono state considerate superficiali le contestazioni con gravi omissioni, sia ai fini della determinazione del reddito e sia ai fini IVA, per il recupero della somma di euro 2.295.762,00 per i rapporti commerciali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] in stato fallimentare e la società [OSCURATO:PERSONA] srl.”, facendo mero rinvio ad essa, senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione e, in particolare, senzariportare i passaggi salienti della sentenza richiamata, e senza farne oggetto di un’autonoma e critica valutazione, alla luce dei motivi del gravame principaledell’Ufficio, del tutto trascurati.

2.1. –Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione(Cass. n. 9830/2024).

Nel caso di specie, la motivazione si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, senza effettuare alcuna analitica valutazione dei motivi di censura articolati nell'appello principale, non consentendo di comprendere l’iter logico - giuridico seguito per addivenireal rigetto dell'impugnazione.

Parte ri corrente , in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. identific ando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado, in realtà, ha eluso i suoi doveri motivazionali(Cass. n. 28581/2025).

3. –L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione di leggeegli artt. 2727 e 2729 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4 c.p.c.

4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso, rigetta primo, assorbito terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14612/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , in persona del legale rappresentantepro tempore; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 1960/2023 , depositata i l 28 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La presente controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento n. RJE030501004 ai fini IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno 2003, emesso dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Messina nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in esito alle risultanze dell’attività istruttoria posta in essere dalla Guardia di Finanza di Messina,confluita nei processi verbali di constatazione del 19 ottobre 2007 e del 31 marzo 2009. In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti della società ha avuto riguardo a quattro distinte annualità (dal 2003 al 2006) e da essa sono emerse gravi e ripetute violazioni della normativa fiscale, in particolare del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. L’entità e la gravità delle violazioni riscontrate ha determinato la predisposizione di un rapporto penale alle autorità giudiziarie.Nello specifico, veniva rilevata l’emissione di ripetute fatturazioni per operazioni inesistenti, nonché l’omessa contabilizzazione di ricavi di esercizio in relazione a rapporti intercorsi con altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Dall’esame della documentazione bancaria era emersa l’omessa fatturazione di talune prestazioni rese, per un importo complessivo pari ad euro 127.850; da ciò derivava l’accertamento di ricavi non contabilizzati, né dichiarati. Inoltre, gli accertatori segnalavano la contabilizzazione di costi non deducibili in ragione dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di euro103.200,00, nonché la registrazione tra i componenti negativi di reddito di una fattura emessa da una ditta inesistente; da ciò il recupero di imponibile per euro30.000,00. Dall’accertamento, poi, si rilevava l’avvenuta registrazione di fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., risultata essere in fallimento, a fronte delle quali risultavano presenti dei pagamenti da parte della società, effettuati mediante assegni bancari, per euro 837.885,00, con fatture passive di euro 2.009.165,12 per l’anno 2002, nonché di euro 3.592.800,00 per l’anno 2003 e di euro 600.000,00 per l’anno 2004, per un totale complessivo di euro 6.201.965,12. A fronte di tali importi risultanti dalle fatture passive esibite dalla parte e acquisite dai verificatori, risultavano eseguiti lavori pari ad euro 10.174.200,91, per l’anno 2003, come confermato dalla presenza di un contratto di subappalto. Daciò se ne traeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva omesso di fatturare le prestazioni rese per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quindi quest’ultima aveva omesso di autofatturare i lavori eseguiti per un importo pari ad euro 3.972.235,79. Era, altresì, emerso che la contribuente aveva annotato in contabilità fatture passive emesse dalla Edrimms.r.l. per un importo totale di euro 2.754.915,00, risultate inesistenti, sulla base di una attività di riscontro effettuata con riguardo a tale società. Pertanto, con l’avviso di accertamento richiamato , si procedeva alla rettifica del reddito dichiarato ai fini IRPEG da euro12.520,00 ad euro 2.547.132,00. Ai fini IRAP, venivano rettificati i componenti positivi da euro 3.328.536,00 ad euro 3.456.386,00 e i componenti negativi da euro 3.095.687,00 ad euro 688.925,00, con rideterminazione del valore netto della produzione in euro 2.767.250,00. Venivano altresì irrogate sanzioni per complessivi euro 3.018.076,05. Inoltre , ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972, a seguito di controllo incrociato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emergeva che quest’ultima società ha intrattenuto rapporti commerciali con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], riscontrando delle movimentazioni finanziarie che si presumono afferenti ad acconti ricevuti ed erogati per prestazioni di servizi. Pertanto, ne è derivato che la Net work [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe omesso di fatturare acconti ricevuti. In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe omesso di fatturare pagamenti ed acconti per euro 1.996.579,00 e di auto fatturare i pagamenti e/o acconti effettuati a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un ammontare pari a euro 1.381.830,15 , ome ttend o di versare l’ IVA in autofatturazione. La società proponeva ricorsoavverso l’ avviso di accertamento . L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza del 5 giugno 2012 n. 474, accoglieva parzialmente il ricorso. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio. Il contribuente si costituiva in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di prime cure per i profili di soccombenza. Con sentenza n. 1960/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.). Eccezione di giudicato esterno. Parte ricorrente evidenzia che, in relazione ad altro avviso n. RJE030501514, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006 emesso nei confronti dell’odierna intimata, e sulla base dei medesimi atti istruttorisu cui si fonda l’avviso per il 200 3, è stata resa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, sez. 2, n. 4957/23, pubblicata il 9 giugno 2023, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità del predetto accertamento per il 2006. Tale sentenza è passata in giudicato in data 9 gennaio 2024, successivamente alla data di deposito della sentenza oggetto di odierna impugnazione. Di conseguenza, il predetto giudicato esterno n. 4957/23 può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, nel ricorso avverso la sentenza n. 1959/2023. L'Agenzia delle entrate ritiene che tale giudicato esterno n. 4957/23 sia munito di efficacia espansiva ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, instaurato tra le stesse parti. 1.1. –Il motivo è infondato. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità(Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015). Nel caso di specie va esclusa l'efficacia espansiva del giudicato, trattandosi di operazioni diverse, rilevanti per la singola annualità, per cui deve negarsi un'efficacia vincolante sui presupposti di fatto. 2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. , nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs.546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui ha respinto l’appello principale dell’Ufficio ( art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c. ). Nella specie, la corte regionale, dopo aver premesso di essere concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure, nell’affrontare l’appello principale dell’Ufficio, si è limitata al seguente, apodittico, rilievo: “Infine, sono state considerate superficiali le contestazioni con gravi omissioni, sia ai fini della determinazione del reddito esia ai fini IVA, per il recupero della somma di euro 2.295.762,00 per i rapporti commerciali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] in stato fallimentare e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], alla luce delle su esposte considerazioni, si rigetta l’appello principale proposto dall’Ufficio….”. In sostanza, nel pronunciarsi sull’appello principale dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria, lungi dall’esaminare, anche criticamente, gli articolati motivi dell’impugnazione dedotti dall’Agenzia delle entrate, integralmente trascritti, si è limitata, genericamente, a richiamare la decisione di primo grado, laddove “… sono state considerate superficiali le contestazioni con gravi omissioni, sia ai fini della determinazione del reddito e sia ai fini IVA, per il recupero della somma di euro 2.295.762,00 per i rapporti commerciali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] in stato fallimentare e la società [OSCURATO:PERSONA] srl.”, facendo mero rinvio ad essa, senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione e, in particolare, senzariportare i passaggi salienti della sentenza richiamata, e senza farne oggetto di un’autonoma e critica valutazione, alla luce dei motivi del gravame principaledell’Ufficio, del tutto trascurati. 2.1. –Il motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione(Cass. n. 9830/2024). Nel caso di specie, la motivazione si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, senza effettuare alcuna analitica valutazione dei motivi di censura articolati nell'appello principale, non consentendo di comprendere l’iter logico - giuridico seguito per addivenireal rigetto dell'impugnazione. Parte ri corrente , in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. identific ando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado, in realtà, ha eluso i suoi doveri motivazionali(Cass. n. 28581/2025). 3. –L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione di leggeegli artt. 2727 e 2729 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4 c.p.c. 4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso, rigetta primo, assorbito terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria