CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 48847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75, d.lgs. n. 159 del 2011 e, riconosciuta la recidiva reiterata infraquinquennale, e concesse le attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza Hamlili, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 420- bis cod. proc. pen. La Corte territoriale, senza verificare se il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del processo, aveva rigettato il motivo d'appello con cui era stata dedotta l'erroneità della dichiarazione di assenza effettuata dal giudice di primo grado. Le notifiche, infatti, erano state effettuate al difensore d'ufficio presso il quale Hamlili aveva eletto domicilio con il verbale di identificazione redatto al momento della contestazione delle infrazioni, sicché le medesime, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbero nulle. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen. La Corte d'appello, pur avendo riconosciuto la sussistenza dell'aggravante, non ha in alcun modo dato conto delle ragioni alla base di tale valutazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato successiva memoria con cui ha reiterato le censure proposte. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo. 2. Emerge dagli atti che la dichiarazione di assenza dell'Hamlili non è stata preceduta dall'accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte del medesimo, ciò in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420). In applicazione di tale principio si è affermato che è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315 01). Si è inoltre chiarito che la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177). Nella specie, la Corte d'appello ha respinto la questione di nullità dedotta dalla difesa sulla considerazione che, al momento della trasgressione della misura della sorveglianza speciale, Hamlili aveva «liberamente eletto domicilio» presso il difensore d'ufficio nominatogli dalla polizia giudiziaria e che le successive notifiche effettuate presso tale domicilio risultavano «formalmente del tutto regolari e non affette da alcuna nullità», mentre ha escluso di poter valutare la dedotta impossibilità dell'imputato di avere conoscenza del processo «trattandosi di circostanza affidata alla mera asserzione della parte appellante priva dì qualsiasi supporto oggettivo». La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla base dell'erroneo assunto della sufficienza della regolarità formale delle notifiche effettuate presso il domicilio eletto, ritenendo che competerebbe all'imputato dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo dopo l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio. Si tratta evidentemente di interpretazione errata dal momento che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata - spetta al giudice verificare che vi siano elementi idonei a ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio attesti l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fare ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Non rileva, ai fini in esame, la circostanza che il ricorrente abbia nominato un difensore di fiducia nel giudizio di appello, dal momento che è in discussione la conoscenza del processo da parte del ricorrente fin dal primo grado di giudizio. 3. Deve, in conclusione, affermarsi la nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato effettuata dal giudice di prime cure perché operata senza accertare la sussistenza del necessario presupposto della conoscenza del processo o della colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell'imputato. Ne consegue l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell'art.623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. che richiama l'art. 604, comma 5- bis, stesso codice, il quale a sua volta prevede, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 420-quater, che il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. PQM Annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Bologna del 24/09/2018 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella c