CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilital del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo una breve sintesi dei motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di Catania in forza della quale veniva applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo marijuana e hashish (capo H) e per avere detenuto, nel giardino attiguo alla propria abitazione, sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in numerosi involucri per un peso complessivo di 427 grammi (capo I). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre il difensore dell'indagato mediante l'articolazione di due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 125, comma 3 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al capo I) dell'incolpazione. Non essendo stato il verbale di sequestro a carico di ignoti inserito nel fascicolo dell'odierno procedimento, risultando solo la consulenza tecnica tossicologica, non è stato possibile stabilire l'orario in cui era avvenuto l'anzidetto sequestro da parte della p.g., né il luogo preciso in cui la droga era stata occultata e la distanza dall'abitazione dell'indagato. I giudici della cautela hanno ricavato la riconducibilità della sostanza sequestrata in capo all'indagato dalla captazione di una telefonata del 17/02/21 e da un sms del 18/02/21 (entrambi intercorsi tra il prevenuto e tale [OSCURATO:PERSONA], ipotizzato acquirente). In assenza del verbale del 17/02/21, non è possibile ricavare l'orario in cui è avvenuto il rinvenimento della droga e, conseguentemente, verificare se la citata captazione sia avvenuta prima o dopo il sequestro. Appare, dunque, meramente congetturale sostenere che il contenuto della stessa trovi la sua ragione nel sequestro avvenuto poco prima. Parimenti ininfluente è il contenuto dei messaggi del 18/02/21. Il terreno ove è stato trovato lo stupefacente non è di pertinenza dell'indagato ed è accessibile a terzi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 274, 275, comma 3, 275-bis cod. proc. pen. Il Tribunale non considera che, nei confronti dello Terna, si sta procedendo solo per cessione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana (limitatamente al periodo 11/01/21-12/03/21, periodo prima del quale e dopo il quale non risulta che l'indagato abbia commesso alcun reato), che egli non ha pendenze giudiziarie, che i suoi precedenti sono risalenti nel tempo. In particolare, trascura di tenere in conto che i delitti contestati sono stati commessi quasi un anno prima rispetto all'emissione della ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale del riesame, poi, non si pronuncia affatto sulla richiesta difensiva di sostituzione della misura in corso con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, eventualmente con l'ausilio del c.d. braccialetto elettronico o con il divieto di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen.3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). Occorre, inoltre, ricordare che la gravità indiziaria è connessa all'individuazione di quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, i quali, resistendo ad interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato, attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione. E, tuttavia, apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, nel vaglio dibattimentale, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002 - 01).2.1. Deve altresì premettersi che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). 3. Ciò detto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa del tutto rispondente agli anzidetti requisiti ed immune dai dedotti vizi. I rilievi difensivi sul verbale di sequestro della sostanza, oggetto del primo motivo di ricorso, appaiono del tutto irrilevanti a fronte dell'ingente compendio indiziario evidenziato dal Tribunale del riesame, connotato in termini di sicura gravità in relazione ad entrambi i delitti contestati. Attraverso l'attività di indagine svolta nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, che rivestiva un'importanza significativa nell'attività criminale dell'hinterland catanese, si accertavano diverse chiamate telefoniche intercorse tra costui e [OSCURATO:PERSONA] (risultato l'effettivo utilizzatore di un'utenza intestata a soggetto extracomunitario), tutte dello stesso tenore, in cui quest'ultimo comunicava di trovarsi a casa e il Valastro rispondeva che lo avrebbe raggiunto a breve. L'ordinanza impugnata dà conto, inoltre, della captazione di numerose conversazioni telefoniche tra l'indagato e clienti fidelizzati, connotate da linguaggio criptico, e volte a concordare appuntamenti che, generalmente, avevano luogo in strada, mentre i clienti fidelizzati e i grandi spacciatori, come il Valastro, avevano accesso anche alla sua abitazione. Il contenuto delle conversazioni intercettate ha peraltro trovato riscontro nell'esito delle attività di o.c.p., adeguatamente illustrata nel provvedimento del Tribunale di Catania. 3.1. Con riguardo al capo I) dell'incolpazione provvisoria, il provvedimento impugnato ricorda che, la mattina del 17/02/2021, i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], durante l'espletamento di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, sottoposto l'odierno indagato a perquisizione personale e domiciliare, lo trovavano in possesso di un grammo di sostanza stupefacente e che, nel terreno attiguo alla sua abitazione, rinvenivano circa un chilogrammo di sostanza di tipo marijuana, che veniva sottoposto a sequestro a carico di ignoti, stante che i militi intervenuti, non a conoscenza dell'attività d'indagine del presente procedimento, non potevano collegare il possesso di detta sostanza all'odierno ricorrente. Evidenzia, tuttavia, il Tribunale che, dal monitoraggio delle conversazioni intrattenute dallo Terna subito dopo il sequestro, si comprende come lo stupefacente sequestrato fosse a lui riferibile. Al riguardo, menziona la chiamata, avvenuta in data 17/02/21, di [OSCURATO:PERSONA] (acquirente) all'odierno ricorrente, il quale, alla richiesta di un incontro, gli rispondeva di passare l'indomani e che gliene avrebbe poi spiegato i motivi. Il giorno successivo (18/02/21), in un sms inviato al Masotta, sosteneva che il precedente era stato un "brutto giorno". Con motivazione del tutto congrua e logica, il Tribunale etneo afferma che, sebbene il terreno di rinvenimento dello stupefacente non fosse di pertinenza esclusiva dell'indagato, «la valutazione congiunta delle circostanze in cui si è realizzato detto ritrovamento, in uno alla valutazione del tenore delle conversazioni registrate nell'immediatezza del sequestro, inducono a ritenere con elevato grado di probabilità, sufficiente in questa sede, che la droga sequestrata appartenesse effettivamente allo Terna». Questa la spiegazione fornita sul punto dall'ordinanza impugnata: l'indagato non aveva la disponibilità immediata della sostanza, poiché il sequestro operato poco prima aveva comportato una sua momentanea difficoltà di reperimento della sostanza (in questo senso, il giorno precedente era stato "brutto"). D'altronde, continua significativamente il Tribunale, a fronte di tale ricostruzione assolutamente verosimile e convincente, l'indagato non ha fornito una lettura interpretativa alternativamente ricollegabile a tali conversazioni. Che il terreno non fosse di proprietà esclusiva dello Terna appare irrilevante a fronte della circostanza che era comunque attiguo alla sua abitazione, sicché l'indagato, oltre ad avere agevole accesso allo stesso, era in grado di tenere sott'occhio la zona e sorvegliare la sostanza occultata, apparendo invece inverosimile che altri soggetti potessero lasciare del tutto incustodita la sostanza in un terreno aperto. 3.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Quanto al tempus commissi delicti, l'ordinanza impugnata correttamente osserva che la contestazione provvisoriamente formulata dal pubblico ministero è passibile di correzioni e comunque, anche a volere sostenere che la condotta del ricorrente abbia avuto fine in data 12/03/2021, «ciò non muterebbe alcunché rispetto alla valutazione in ordine alla sussistenza del reato e alla sua ascrivibilità allo Terna». 3.3. Sul piano delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto che le modalità delle condotte delittuose tenute dal ricorrente - gravato da precedenti importanti - in quanto protratte nel tempo, dirette a una platea di consumatori non esigua e caratterizzata da moduli organizzativi ben collaudati, «siano rappresentative di un'attività criminosa tutt'altro che occasionale che rappresenta fonte principale, se non unica, per il sostentamento dell'indagato». Valutazione complessiva che ha congruamente indotto il Tribunale a ritenere l'indagato indifferente alle regole del vivere civile e, dunque, a formulare un giudizio prognostico in ordine al pericolo di reiterazione criminosa a lui sfavorevole. Quanto al dato rappresentato dal decorso del tempo, nella specie di circa un anno tra la commissione dei fatti oggetto di contestazione e l'applicazione della misura coercitiva, nel provvedimento impugnato si legge che la personalità dell'indagato, così come emergente da quanto appena ricordato, «consente di ritenere altamente probabile che, dall'epoca delle indagini e fino al provvedimento restrittivo patito, egli non abbia cessato di delinquere... » e che unica misura idonea a salvaguardare il segnalato rischio di recidivanza sia la custodia cautelare in carcere, rivelandosi del tutto inadeguata quella degli arresti domiciliari anche in considerazione del fatto che lo Ierna era solito delinquere proprio nella sua abitazione o in prossimità della stessa. Nel rigetto della invocata sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari, deve ritenersi compreso anche il rigetto della stessa misura corredata dal cd. braccialetto elettronico, tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, in motivazione), a mente del quale la procedura elettronica di controllo è una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non una misura autonoma. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria