CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 2021, n. 13, rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elli , con studio in Milano, ove e lettivamente domiciliat o (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso l a Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giustaprocura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, in amministrazione straordinaria, con sede in Roma, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIAavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 28 dicembre 2020, n. 3202/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Comune di Casalmaiocco (LO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Lombardia il 28 dicembre 2020, n. 3202/10/2020 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un a vvis o di accertamento per l’omesso versamento dell’ I MU r elativa a l l ’anno 2012, con riguardo agli immobili siti nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA]. 5 e censiti in catasto con le particelle 112, sub. 1, categoria D/1, e 112 sub. 2, categoria A/3 del folio 1, di cui la “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, in amministrazione straordinaria, era proprietaria, ha rigettato l’appello p roposto da l medesimo nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, in amministrazione straordinaria, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi l’11 aprile 2019, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. i l giudice di appello ha confermato l a decisione di prime cure sul presupposto, tra gli altri,che l’art. 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, disponendo l’estensione all’amministrazione straordinaria delle disposizioni in materia di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, consentisse di applicare all’amministrazione straordinaria anche l’esenzione prevista per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa in materia di ICI/IMU dall’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 3. la “ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ”, in amministrazione straordinaria, ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]:1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’esenzione da IMU fosse applicabile, in virtù delle citate disposizioni, anche alle imprese e alle società poste in amministrazione straordinaria in considerazione della denegata prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e della conseguente dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo; 1.1 disattesa l ’ eccezion e preliminare di inammissibilità del ricorso , stante l’evidente osservanza del canone di autosufficienza,il motivo è fondato; 1.2 come è noto, con riguardo all’ICI (ma anche all’IMU, che ne ha preso il posto), l’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che: «6 . Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»; 1.3 ancora, l’art. 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dispone che: «Per quantonon previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario»; 1.4 secondo la giurisprudenza questa Corte, dalla piana lettura dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (che, peraltro, è cronologicamente antecedente all’art. 36 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), si evince chiaramente che il regime agevolativoè esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell'amministrazione straordinaria; per cui la disciplina, integrando una deroga al regimeimpositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., e quindi non suscettibile di applicazione analogica;ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , all a fattispecie in esame, in considerazione delle diverse finalità della procedura dell'amministrazione straordinaria rispetto a lle procedure del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7397); 1.5 è il caso di aggiungere che il richiamo (attraverso la tecnica legislativa del “rinvio fisso” – Cass., Sez. 1^, 23 febbraio 2018, n. 4452) alla disciplina del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa è rigorosamente finalizzato ad integrare la disciplina speciale dell’amministrazione straordinarianei limiti delle lacune insite nelle disposizioni dettate dald.lgs. 8 luglio 1999, n. 270; 1.6 né rileva che il tribunale competente abbia dichiarato la cessazione dell’esercizio dell’impresa e disposto la dismissione dei beni per il soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo ( art. 73 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), atteso che l’eccezionalità dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prescinde dai possibili sbocchi procedurali dell’amministrazione straordinaria; 1.7 aggiungasi, a conferma di tale conclusione, che l’art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), in tema di c.d. “nuova IMU”, ha conservato una formulazione similare al la norma previgente, secondo cui: «Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili», ribadendo l’esclusione dal beneficio per le imprese e le società in amministrazione straordinaria; 2. pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causaalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, c assa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia t ributaria di secondo grado del la Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 17 maggio 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]