CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 29/11/2022 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelari personali, parzialmente riformando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa 1'11 novembre 2022, ha applicato al ricorrente le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di tentata rapina impropria in danno del titolare di un esercizio commerciale verso il quale usava minaccia e violenza per assicurarsi l'impunità dopo aver sottratto un bene custodito all'interno del negozio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di tentata rapina impropria anziché di tentato furto posto che la violenza verso la vittima era intervenuta dopo che il ricorrente aveva abbandonato lo zaino con la refurtiva. Le condotte di minaccia e lesioni, sganciate rispetto al precedente comportamento non sarebbero punibili essendo state commesse per legittima difesa, il ricorrente essendo stato aggredito dalla vittima e da altri due soggetti, riportando lesioni personali. Tanto determinerebbe l'inapplicabilità delle misure cautelari disposte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato credito al resoconto offerto dalla vittima del reato anche in quanto riscontrato dalle dichiarazioni della moglie, escludendo l'alternativa ipotesi difensiva, riproposta con il ricorso attraverso argomenti che richiedono una impossibile rivisitazione in questa sede delle circostanze di fatto della vicenda, che il ricorrente avesse usato minaccia e violenza in stato di legittima difesa. Al contempo, il Tribunale ha sottolineato che il ricorrente aveva già sottratto il bene dagli scaffali del negozio, riponendolo nel suo zaino e subito dopo aveva usato violenza e minaccia nei confronti del titolare dell'esercizio commerciale al fine di procurarsi l'impunità, così come richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui al secondo comma dell'art. 628 cod.pen.. Secondo l'oramai pacifica giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta dell'imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non essere identificato) (Sez. 2, Sentenza n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, 261021 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34952 del 2012 Rv. 253153). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 10.05.2023. Il Consigliere estensore ente [OSCURATO:PERSONA] h [OSCURATO:PERSONA]