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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07203/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 21.7.2016, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483, c.p., con la formula perché il fatto non sussiste, in rubrica ascrittogli in qualità di amministratore del condominio "[OSCURATO:PERSONA], relativo alla D.I.A. protocollo n.

A185743 del 22.10.2009, concernente lavori di restauro conservativo delle facciate e delle coperture della porzione orientale del "[OSCURATO:PERSONA]", che si assumeva falsa in quanto attestante, contrariamente al vero, che nell'immobile in questione non erano stati commessi abusi edilizi e che, in relazione alle parti condominiali, non erano state presentate domande di condono edilizio.

La decisione della corte di appello è incentrata sulla mancanza dell'elemento oggettivo del reato, posto che la D.I.A.

"incriminata" si riferiva a una parte del "[OSCURATO:PERSONA]" diversa da quella interessata dagli abusi edilizi, dovendosi operare una distinzione tra i lavori che andavano eseguiti nella parte orientali dell'immobile, assentiti dalla competente Soprintendenza, e quelli relativi alla parte occidentale, interessati dagli abusi.

La corte di appello, infine, evidenziava anche la mancanza di un nesso causale tra il preteso danno vantato dalle parti civili e il reato di falso contestato al Marotta.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorso, fondato su motivi comuni, con cui lamentano: 1) omessa motivazione in relazione a specifiche doglianze difensive dedotte dalla parti civili appellanti; 2) violazione di legge in relazione all'art. 483, c.p., e agli artt. 22 e 23, D.P.R. n. 380 del 2001, e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la dicitura "immobile oggetto di lavori", contenuta nella "D.I.A.", non si riferisse all'intero immobile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 185, c.p., 2043, c.c., in ordine alla ritenuta impossibilità di ancorare una pretesa risarcitoria alla condotta di falso, poiché se il Marotta invece di escludere falsamente la sussistenza di abusi edilizi, avesse correttamente indicato nella D.I.A. tutte le violazioni commesse durante i lavori condominiali illegittimi, già svolti alle scale A) e B) di "[OSCURATO:PERSONA]", il Comune di Salerno avrebbe impedito la realizzazione di ulteriori illeciti, con l'aggravio dei relativi ingentissimi costi anche a carico dei condomini di minoranza, come le parti civili ricorrenti, che da sempre si sono opposte e si oppongono all'esecuzione di detti interventi

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

3.1. Con riguardo al primo motivo, non può non rilevarsene l'inammissibilità, sotto un duplice profilo.

E invero, in ordine ai documenti prodotti, di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, si evidenzia la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

D'altro canto, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

3.2. L'inammissibilità del secondo motivo di ricorso discende dal fatto che esso consiste nella semplice reiterazione della stessa doglianza dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, il motivo considerare non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Sul punto, invero, la corte territoriale, con motivazione immune dai denunciati vizi, ha chiarito come, "considerata la chiara limitazione dell'oggetto della D.I.A. ai lavori di parte orientale dell'edificio, secondo la suddivisione avallata dalla stessa Soprintendenza, che aveva autorizzato, sebbene con prescrizioni, solo i lavori sulla porzione orientale dell'edificio stesso, deve ritenersi condivisibile e logico il ragionamento seguito dal primo giudicante....secondo cui la dichiarazione del Marotta non deve ritenersi falsa, in quanto focalizzata solo sugli interventi che avevano interessato la predetta parte orientale dell'edificio,. .ciò sia quanto all'esistenza di altri progetti edilizi in corso su detta porzione (orientale) condominiale, sia quanto all'assenza di abusi edilizi su parti condominiali di detta porzione orientale, scala A" (cfr. p. 8).

Si tratta, peraltro, anche di un rilievo manifestamente infondato, in considerazione della stretta connessione, correttamente evidenziata dai giudici di merito, esistente tra la dichiarazione di inizio di attività edilizia e le opere edili che si intendono realizzare (cfr. Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Rv. 261513; Sez. 5, n. 21639 del 24/02/2004, Rv. 229184), rimanendo il perimetro della suddetta dichiarazione circoscritto alle opere in questione, dunque, alla porzione dell'immobile in cui sono destinate a essere effettuate, sicché deve ritenersi del tutto arbitraria la pretesa di estenderne l'ambito di operatività anche a zone non interessate dai lavori di natura edilizia che si intendono realizzare.

3.3. Le evidenziate inammissibilità rendono del tutto irrilevante l'esame del terzo motivo di ricorso.

Appare, comunque, opportuno ribadire il principio affermato da questa sezione, secondo cui i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia).Ma ciò, ovviamente, comporta la necessità di fornire la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il reato di falso e il danno che si assume patito in conseguenza di tale condotta illecita.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 21.7.2016, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483, c.p., con la formula perché il fatto non sussiste, in rubrica ascrittogli in qualità di amministratore del condominio "[OSCURATO:PERSONA], relativo alla D.I.A. protocollo n. A185743 del 22.10.2009, concernente lavori di restauro conservativo delle facciate e delle coperture della porzione orientale del "[OSCURATO:PERSONA]", che si assumeva falsa in quanto attestante, contrariamente al vero, che nell'immobile in questione non erano stati commessi abusi edilizi e che, in relazione alle parti condominiali, non erano state presentate domande di condono edilizio. La decisione della corte di appello è incentrata sulla mancanza dell'elemento oggettivo del reato, posto che la D.I.A. "incriminata" si riferiva a una parte del "[OSCURATO:PERSONA]" diversa da quella interessata dagli abusi edilizi, dovendosi operare una distinzione tra i lavori che andavano eseguiti nella parte orientali dell'immobile, assentiti dalla competente Soprintendenza, e quelli relativi alla parte occidentale, interessati dagli abusi. La corte di appello, infine, evidenziava anche la mancanza di un nesso causale tra il preteso danno vantato dalle parti civili e il reato di falso contestato al Marotta. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorso, fondato su motivi comuni, con cui lamentano: 1) omessa motivazione in relazione a specifiche doglianze difensive dedotte dalla parti civili appellanti; 2) violazione di legge in relazione all'art. 483, c.p., e agli artt. 22 e 23, D.P.R. n. 380 del 2001, e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la dicitura "immobile oggetto di lavori", contenuta nella "D.I.A.", non si riferisse all'intero immobile; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 185, c.p., 2043, c.c., in ordine alla ritenuta impossibilità di ancorare una pretesa risarcitoria alla condotta di falso, poiché se il Marotta invece di escludere falsamente la sussistenza di abusi edilizi, avesse correttamente indicato nella D.I.A. tutte le violazioni commesse durante i lavori condominiali illegittimi, già svolti alle scale A) e B) di "[OSCURATO:PERSONA]", il Comune di Salerno avrebbe impedito la realizzazione di ulteriori illeciti, con l'aggravio dei relativi ingentissimi costi anche a carico dei condomini di minoranza, come le parti civili ricorrenti, che da sempre si sono opposte e si oppongono all'esecuzione di detti interventi 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 3.1. Con riguardo al primo motivo, non può non rilevarsene l'inammissibilità, sotto un duplice profilo. E invero, in ordine ai documenti prodotti, di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, si evidenzia la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). D'altro canto, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 3.2. L'inammissibilità del secondo motivo di ricorso discende dal fatto che esso consiste nella semplice reiterazione della stessa doglianza dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, il motivo considerare non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Sul punto, invero, la corte territoriale, con motivazione immune dai denunciati vizi, ha chiarito come, "considerata la chiara limitazione dell'oggetto della D.I.A. ai lavori di parte orientale dell'edificio, secondo la suddivisione avallata dalla stessa Soprintendenza, che aveva autorizzato, sebbene con prescrizioni, solo i lavori sulla porzione orientale dell'edificio stesso, deve ritenersi condivisibile e logico il ragionamento seguito dal primo giudicante....secondo cui la dichiarazione del Marotta non deve ritenersi falsa, in quanto focalizzata solo sugli interventi che avevano interessato la predetta parte orientale dell'edificio,. .ciò sia quanto all'esistenza di altri progetti edilizi in corso su detta porzione (orientale) condominiale, sia quanto all'assenza di abusi edilizi su parti condominiali di detta porzione orientale, scala A" (cfr. p. 8). Si tratta, peraltro, anche di un rilievo manifestamente infondato, in considerazione della stretta connessione, correttamente evidenziata dai giudici di merito, esistente tra la dichiarazione di inizio di attività edilizia e le opere edili che si intendono realizzare (cfr. Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Rv. 261513; Sez. 5, n. 21639 del 24/02/2004, Rv. 229184), rimanendo il perimetro della suddetta dichiarazione circoscritto alle opere in questione, dunque, alla porzione dell'immobile in cui sono destinate a essere effettuate, sicché deve ritenersi del tutto arbitraria la pretesa di estenderne l'ambito di operatività anche a zone non interessate dai lavori di natura edilizia che si intendono realizzare. 3.3. Le evidenziate inammissibilità rendono del tutto irrilevante l'esame del terzo motivo di ricorso. Appare, comunque, opportuno ribadire il principio affermato da questa sezione, secondo cui i delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia).Ma ciò, ovviamente, comporta la necessità di fornire la prova dell'esistenza di un nesso causale tra il reato di falso e il danno che si assume patito in conseguenza di tale condotta illecita. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
Sentenza Cassazione n. 07203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris