CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 800/2021 depositatail 08/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].La condotta fognaria condominiale dell’edificio di via Ostra n. 2 di Anconasi rompeva progressivamente nel tratto passante all’interno dei locali diproprietà esclusiva del condomino [OSCURATO:PERSONA], adibiti ad armeria, e ilavori erano eseguiti dall’impresa Cenci, che emetteva due fatture: la n. 9del 27/10/2006, di € 6.466 oltre IVA, intestata al Condominio, per i «lavoriNumero registro generale 19647/2022Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 25618/2026Data pubblicazione 21/09/2026di rifacimento della fognatura condominiale»; e la n. 14/2006, di €24.982,80 al lordo dell’IVA, intestata all’armeria per «lavori dimanutenzione straordinaria». L’assicuratore attivato dal Condominiocorrispondeva al [OSCURATO:PERSONA] € 2.795, che questi tratteneva in acconto sulmaggior danno sofferto dall’immobile.[OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Ancona il condomino perla restituzione di quella somma, destinata al pagamento dell’impresaesecutrice. [OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva domanda riconvenzionaledi risarcimento dei danni subiti dall’immobile. Il Tribunale accoglieva ladomanda del Condominio, ritenendo che i lavori di ripristino dell’immobiledel convenuto fossero ricompresi nella fattura n. 9/2006, pagata dalCondominio, e la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione.Con l’ordinanza n. 2751/2019 questa Corte ha cassato con rinvio lasentenza di appello per difetto di motivazione, non avendo il giudice delgravame esaminato la descrizione delle opere indicate nelle fatture n.9/2006, intestata al Condominio, e n. 14/2006, intestata al [OSCURATO:PERSONA] e dalui pagata, e avendo ricavato il costo di ripristino dell’unità immobiliare diquest’ultimo per differenza contabile.Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Ancona lo ha trattato con notescritte ai sensi dell’art. 83, lett. h, d.l. n. 18 del 2020 e, con ordinanza del12/01/2021, lo ha riservato a sentenza concedendo i termini dell’art. 190c.p.c. Con la sentenza in epigrafe ha proceduto all’esame comparato delledue fatture alla luce della consulenza tecnica, ha ritenuto che la n. 9/2006riguardasse i soli lavori di ripristino della fognatura e ha scorporato dalla n.14/2006 le voci conseguenti al danno, per € 10.853 oltre IVA; in parzialeaccoglimento dell’appello ha condannato il Condominio al pagamento di €13.023,60, detratto l’importo di € 2.795. Quanto alle spese, richiamato ilprincipio per cui il giudice del rinvio provvede su quelle dell’intero giudiziose riforma la sentenza di primo grado, secondo la soccombenza riferitaall’esito globale (Cass. 7243/2006), ha posto a carico del Condominio i dueNumero registro generale 19647/2022Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 25618/2026Data pubblicazione 21/09/2026terzi delle spese di tutti i gradi, calcolati sul complessivo importo liquidatodai giudici del merito, ma ha specificamente liquidato in € 6.300 le spesedel giudizio di legittimità e in € 2.935 quelle del giudizio di rinvio.Avverso la sentenza il Condominio propone ricorso affidato a cinquemotivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso,contestualmente deposita ai sensi dell’art. 372 c.p.c. lo storico del fascicolodel giudizio di rinvio e successivamente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt.li 101, 190,155 co IV e V, e 352 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., nullità del processoe della sentenza, in quanto la sentenza è stata deliberata in dataantecedente la scadenza del termine (di legge) assegnato dalla Corteterritoriale per il deposito di conclusionale e di eventuali memorie di replica.Il ricorrente deduce che la camera di consiglio del 06/04/2021, indicata incalce alla sentenza, precede la scadenza del termine per le memorie direplica, fissata al 12/04/2021.Il motivo è infondato.Il controricorrente ha prodotto lo storico del fascicolo del giudizio di rinvio,e la produzione è ammessa dall’art. 372 c.p.c., perché il documento attienealla nullità della sentenza impugnata. Dallo storico risulta che il termine perle memorie di replica scadeva il 12/04/2021, che entrambe le parti le hannodepositate in quel giorno, che il fascicolo è stato rimesso al collegio per ladecisione il 15/04/2021 e che il collegio è stato designato il 05/06/2021.La divergenza fra la data della camera di consiglio indicata in calce allasentenza e la scadenza dei termini dell’art. 190 c.p.c. non si ascrive a erroremateriale in base a una semplice presunzione (Cass. 32538/2024). Quil’errore è comunque provato dallo storico del fascicolo, sicché ladeliberazione è intervenuta dopo la scadenza di quei termini: non ricorre lalesione del contraddittorio che il ricorso deduce, la quale presuppone unadeliberazione anticipata.Numero registro generale 19647/2022Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 25618/2026Data pubblicazione 21/09/20262. - Con il secondo motivo si denuncia motivazione inesistente e/oapparente violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; violazione degli artt.183, 184, 194, 195, 201 c.p.c. e 111 Cost., facendo valere che se il Giudicevuole discostarsi dalle risultanze della CTU deve motivare.Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (la comparazionedelle due fatture emesse dall’[OSCURATO:PERSONA] ma da condurre alla luce dellerisultanze della espletata CTU e delle altre prove acquisite al processo);violazione degli artt. 115, 116, 194, 195, 201 c.p.c. e 111 Cost.; nullità delprocedimento e della sentenza.I due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sostengonoche la Corte del rinvio, pur dichiarando di aderire alla consulenza tecnica,se ne sia discostata senza motivazione nella quantificazione dei lavori e cheabbia comparato le due fatture senza tener conto della consulenza e dellealtre prove.I motivi sono inammissibili.La Corte del rinvio ha adempiuto alle indicazioni impartite da questa Cortecon l’ordinanza n. 2751/2019, procedendo all’esame comparato dellefatture n. 9/2006 e n. 14/2006 alla luce della consulenza tecnica, delledeposizioni testimoniali e della descrizione oggettiva delle voci, e harideterminato l’importo con una motivazione che dà conto delle convergentirisultanze istruttorie. Le censure, sotto l’apparenza del vizio di motivazionee dell’omesso esame, sollecitano un riesame del merito e una diversavalutazione delle prove, non consentiti in sede di legittimità; la motivazione,presente e non meramente apparente, supera il minimo costituzionale(Cass. SU 8053/2014).3. - Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per contrastotra motivazione e dispositivo; violazione degli artt. 132 co. 2 e 156 c.p.c. inordine alla misura delle spese di lite poste a carico del Condominio. Lamotivazione della sentenza impugnata reputa equo compensare tra le partiNumero registro generale 19647/2022Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 25618/2026Data pubblicazione 21/09/2026nella misura di due terzi le spese di tutti i gradi, mentre il dispositivocondanna il Condominio a rifonderle nella percentuale di due terzi.Il motivo è inammissibile.Un vero contrasto non sussiste. La motivazione non reca una statuizioneautonoma sulle spese: enuncia il canone della soccombenza riferita all’esitoglobale del giudizio e ne trae che la riforma parziale della sentenza di primogrado incide in misura apprezzabile sulla valutazione complessiva. È il solodispositivo a statuire, e la percentuale che esso pone a carico delCondominio è l’unica coerente con quel canone, essendo il Condominio laparte prevalentemente soccombente all’esito del rinvio. È dunque lamotivazione a essere affetta da lapsus calami, dovendosi intenderecompensate le spese nella misura di un terzo.4. - Con il quinto motivo si denuncia la violazione della L. 247/2012, delD.M. 10 marzo 2014 n. 55, art. 5, come modificato dal Decreto del Ministrodella giustizia 8 marzo 2018 n. 37, e dell’art. 91 c.p.c. Liquidazione dellespese legali relative al giudizio tenutosi avanti alla Corte di cassazione inmaniera omnicomprensiva e non specifica e, comunque, errata rispetto alloscaglione di riferimento. Il ricorrente sostiene che la liquidazione di € 6.300per il giudizio di legittimità definito con l’ordinanza n. 2751/2019 eccede iparametri dello scaglione applicabile.Il motivo è fondato nei termini seguenti.La sentenza impugnata ha liquidato in € 6.300 le spese del giudizio dilegittimità senza indicarne le ragioni. La domanda riconvenzionale, propostaper la somma di € 11.058 «o quella maggiore o minore benevisa oequitativamente sancita», colloca la causa nello scaglione da € 5.200,01 a€ 26.000. Non giova al controricorrente l’assunto che essa sia di valoreindeterminabile: l’indeterminabilità non ricorre quando l’azione sia di valoreindeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria; e la clausolaaggiunta alla somma domandata, pur non essendo di stile, vale soltanto aNumero registro generale 19647/2022Numero sezionale 1851/2026Numero di raccolta generale 25618/2026Data pubblicazione 21/09/2026non vincolare il giudice alla richiesta della parte e non muta il valore dellacausa (Cass. 693/2026; Cass. sez. un. 20805/2025).Nel testo dell’art. 4 co. 1 d.m. n. 55 del 2014 anteriore al d.m. n. 147 del2022, applicabile ratione temporis, i valori medi potevano essere aumentatidi regola fino all’80 per cento, e il superamento di quel limite esigeva unaspecifica motivazione (Cass. 1421/2021). La liquidazione di € 6.300 eccedeil massimo così determinabile per lo scaglione, e la sentenza impugnata nonha motivato lo scostamento. Il motivo è dunque fondato per l’eccesso dellaliquidazione rispetto al massimo tabellare in difetto di motivazione, non perun diritto del soccombente ai valori medi, che la legge non riconosce.5. - È accolto il quinto motivo per quanto di ragione e sono rigettati irestanti. La sentenza in epigrafe è cassata in relazione al motivo accolto ela causa è rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversacomposizione. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso per quanto di ragione, rigettagli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 15/09/2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA