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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16927/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alli esclusione della incidenza del deficit acustico sia perché diagnosticato in epoca ben successiva al fatto sia perché di grado lieve-medio inidoneo a determinare un isolamento acustico rispetto all'utilizzo di ben due suonerie a lungo contemporaneamente azionate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ang o Ca pozzi [OSCURATO:PERSONA] DEPC:1"2-,[OSCURATO:PERSONA] 02 MA J2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alli esclusione della incidenza del deficit acustico sia perché diagnosticato in epoca ben successiva al fatto sia perché di grado lieve-medio inidoneo a determinare un isolamento acustico rispetto all'utilizzo di ben due suonerie a lungo contemporaneamente azionate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ang o Ca pozzi [OSCURATO:PERSONA] DEPC:1"2-,[OSCURATO:PERSONA] 02 MA J2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16927/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris