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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20080/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza de ll dolo e della illegittimità del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione della gravità del fatto perché costituito da un mero sfogo dell'imputato, in occasione della elevazione della contravvenzione, conclusione *attesa dalla Corte di merito con valutazioni, non illogiche e pertanto non censurabili in questa sede, avuto riguardo alla concreta gravità della condotta, sfociata in un'aggressione fisica ad uno degli agenti; t Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] G, ano [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, riconducibili alla insussistenza de ll dolo e della illegittimità del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed incentrati sulla richiesta di alternativa valutazione della gravità del fatto perché costituito da un mero sfogo dell'imputato, in occasione della elevazione della contravvenzione, conclusione *attesa dalla Corte di merito con valutazioni, non illogiche e pertanto non censurabili in questa sede, avuto riguardo alla concreta gravità della condotta, sfociata in un'aggressione fisica ad uno degli agenti; t Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] elatore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] G, ano [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 20080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris