CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eciale in atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, eQuestura di Bari, in persona del Questore pro tempore, rappresentatie difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;resistentiavverso il decreto di convalida del trattenimento del Giudice di Pace diBari del 02/07/2026 reso nel procedimento n. 7473/2026 RG;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 16758/2026Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 24163/2026Data pubblicazione 28/07/2026Con provvedimento del Questore di Catanzaro n. 9/2026 prot.tratt. del 05/05/2026, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, venivatrattenuto in qualità di richiedente asilo presso il CPR di Bari.In data 07/05/2026, la Corte d’appello di Catanzaro emettevadecreto di convalida del trattenimento ai sensi dell’art. 6 d.lgs.142/2015 per la durata di gg. 60.Sempre in data 07/05/2026, la [OSCURATO:PERSONA] diCrotone notificava al cittadino straniero la decisione di inammissibilitàdella domanda di protezione internazionale ex art. 29, comma 1, lett.b), d.lgs. n. 25 del 2008, non impugnata dinanzi alla competenteAutorità Giudiziaria.Con decreto del 30/06/2026, la Questura di Bari emettevaprovvedimento ex art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998,depositando, in pari data, la richiesta di convalida.In data 02/07/2026, si teneva l’udienza ex art. 14, comma 4,d.lgs. n. 286 del 1998 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, conclusasi condecreto di convalida del provvedimento del Questore del 30/06/2026.Avverso il provvedimento di convalida del trattenimento ilricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motividi doglianza.Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria difensiva.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Anna MariaSoldi, ha depositato una propria memoria con la quale ha chiestol’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, il rigetto delsecondo e l’assorbimento di tutti gli altri.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«I. Violazione degli artt. 13, 24, 111 e 117 Cost., degli artt. 5 e 6 CEDU,dell’art. 6 CFDUE, nonché degli artt. 143 c.p.p. e 14 comma 4 D.Lgs.Numero registro generale 16758/2026Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 24163/2026Data pubblicazione 28/07/2026286/1998. Nullità assoluta per mancata assistenza linguistica in favoredel ricorrente.»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:« II. Violazione degli artt. 24 comma 2, 111 e 117 Cost., dell’art. 6CEDU, dell’art. 47 CFDUE dell’art. 14 d.lgs. 286/1998 in relazione agliartt. 179 e 180 c.p.p. Nullità del procedimento per lesione del diritto didifesa e del contraddittorio.»Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«III. Nullità assoluta del decreto di convalida per vizio di apparentemotivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. con violazione dell'art. 111 Cost.,comma 6, dell'art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degliartt. 112 e 132 n. 4 c.p.c, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 14,commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998.»Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:« IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 117 Cost., dell’art.5 CEDU E 6 CFDUE, dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE e dell’art.14, commi 4 e 5, del D.Lgs. 286/98 per omessa indicazione della duratadel trattenimento.»Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«V. Violazione e falsa applicazione 13 Cost., dell’art. 117 Cost. edell’art. 5 CEDU, degli artt. 6 e 52 CFDUE, dell’art. 15 della Direttiva2008/115/CE, nonché dell’art. 6 della L. 142/2015 e dell’art. 14 delD.Lgs. 286/1998. Nullità del decreto di convalida per omesso rilievo deltrattenimento sine titulo.»2. Occorre prima di tutto esaminare il terzo motivo di ricorso, chesi rivela fondato e deve pertanto essere accolto, rendendo superfluol’esame degli altri motivi, da ritenersi assorbiti.3. [OSCURATO:PERSONA] di Pace risulta avere convalidato la misura adottatacompilando un modulo prestampato ove, contrassegnata con una X ladicitura “CONVALIDA” (predisposta in alternativa alla dicitura “NONNumero registro generale 16758/2026Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 24163/2026Data pubblicazione 28/07/2026CONVALIDA”) si legge quanto segue: «Verificata l'osservanza deitermini e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 co. 3 bis e14 del citato D.lgs; ovvero rilevato che … alle ore 10,00 CONVALIDA Ilsuccitato provvedimento del Questore …».4. Il provvedimento contiene la menzione della verificadell’osservanza dei termini necessari alla convalida, ma poi, invece dispecificare i presupposti per l’adozione della misura, in relazione aquanto oggetto di giudizio, richiama norme che contengono plurimediposizioni senza neppure indicare quelle nella specie rilevanti.5. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, ritenersi viziatoda una motivazione meramente apparente, perché non consente diindividuare il percorso logico-giuridico in forza del quale la misura èstata ritenuta, nello specifico caso, legittimamente adottata.6. Com’è noto, ricorre il vizio in questione, quando la decisione,benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamentodella decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).7. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorsoe, assorbiti tutti gli altri, deve essere cassato il provvedimentoimpugnato.La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessarioalcun ulteriore accertamento in fatto, con una statuizione di nonconvalida del decreto di trattenimento.La cassazione del decreto di convalida priva di efficacia ex tunc ilprovvedimento amministrativo di efficacia, trattandosi dell’esercizio diun potere autoritativo di carattere eccezionale, rigidamente modulatoNumero registro generale 16758/2026Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 24163/2026Data pubblicazione 28/07/2026sulla necessità della convalida da parte dell’organo giurisdizionale neltermine di legge.8. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrenteè ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensorevanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero conistanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - aisensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudiziodi cassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condannaalle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio vadisposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa il decreto di convalida del trattenimento delGiudice di Pace di Bari, reso il 02/07/2026 nel procedimento n. RG7473/2026;Numero registro generale 16758/2026Numero sezionale 3140/2026Numero di raccolta generale 24163/2026Data pubblicazione 28/07/2026decidendo nel merito, non convalida il decreto di trattenimento delcittadino straniero [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Questore di Bari il giorno30/06/2026, e ne dichiara l’inefficacia.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questoreper gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 24 luglio 2026.La PresidenteMaria Acierno