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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 20186/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LUDirn OPPc1,(9, lette le conclusioni del Pdhe ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto, emesso inaudita altera parte, il 21 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] — volta alla rideterminazione della pena risultante dall'ordine di esecuzione per la carcerazione sottoscritto il 7 aprile 2022, nei suoi confronti, dal locale Procuratore della Repubblica — sul rilievo della competenza, in materia, del Tribunale di sorveglianza.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, in entrambi i casi lamentando violazione di legge, sostanziale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.

Con il primo motivo, eccepisce che il Tribunale abbia erroneamente declinato la propria competenza, spettantegli quale giudice dell'esecuzione.

Con il secondo, ribadisce, nel merito, il suo buon diritto a promuovere un diverso, e più favorevole, computo della pena che egli è chiamato ad espiare.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento, per essersi il giudice dell'esecuzione pronunziato con decreto, e senza la previa instaurazione del contraddittorio, al di fuori delle ipotesi, espressamente e tassativamente previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nelle quali «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata».

La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che, in materia di esecuzione, l'inammissibilità dell'istanza può essere rilevata dal giudice de plano solo nei casi in cui appaiono immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservate al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione — ivi compresa la pronuncia di incompetenza (Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996 - 01) — e la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza» (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971 - 01; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 - 01; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, Savarino, Rv. 232087 - 01).Tanto basta ad attestare l'illegittimità del provvedimento impugnato, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, individuato quale giudice dell'esecuzione, si è dichiarato incompetente all'esame della questione dedotta, così compiendo una valutazione che avrebbe dovuto essere preceduta, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato, dall'instaurazione del contraddittorio camerale e che, peraltro, cozza, prima facie, con l'attribuzione al giudice dell'esecuzione, anziché alla magistratura di sorveglianza, del compito di verificare, in applicazione delle regole sancite dall'art. 665 cod. proc. pen., la legittimità e la correttezza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.

2. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Messina in vista di una nuova delibazione, preceduta dall'instaurazione del contraddittorio camerale, dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LUDirn OPPc1,(9, lette le conclusioni del Pdhe ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto, emesso inaudita altera parte, il 21 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] — volta alla rideterminazione della pena risultante dall'ordine di esecuzione per la carcerazione sottoscritto il 7 aprile 2022, nei suoi confronti, dal locale Procuratore della Repubblica — sul rilievo della competenza, in materia, del Tribunale di sorveglianza. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, in entrambi i casi lamentando violazione di legge, sostanziale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Con il primo motivo, eccepisce che il Tribunale abbia erroneamente declinato la propria competenza, spettantegli quale giudice dell'esecuzione. Con il secondo, ribadisce, nel merito, il suo buon diritto a promuovere un diverso, e più favorevole, computo della pena che egli è chiamato ad espiare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento, per essersi il giudice dell'esecuzione pronunziato con decreto, e senza la previa instaurazione del contraddittorio, al di fuori delle ipotesi, espressamente e tassativamente previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nelle quali «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata». La giurisprudenza di legittimità ha, invero, da tempo chiarito che, in materia di esecuzione, l'inammissibilità dell'istanza può essere rilevata dal giudice de plano solo nei casi in cui appaiono immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservate al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione — ivi compresa la pronuncia di incompetenza (Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996 - 01) — e la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza» (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971 - 01; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712 - 01; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, Savarino, Rv. 232087 - 01).Tanto basta ad attestare l'illegittimità del provvedimento impugnato, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, individuato quale giudice dell'esecuzione, si è dichiarato incompetente all'esame della questione dedotta, così compiendo una valutazione che avrebbe dovuto essere preceduta, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato, dall'instaurazione del contraddittorio camerale e che, peraltro, cozza, prima facie, con l'attribuzione al giudice dell'esecuzione, anziché alla magistratura di sorveglianza, del compito di verificare, in applicazione delle regole sancite dall'art. 665 cod. proc. pen., la legittimità e la correttezza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione. 2. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Messina in vista di una nuova delibazione, preceduta dall'instaurazione del contraddittorio camerale, dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
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