CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aolo Scovazzi;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Carnevale, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 528/2020depositata il 16/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha convenutoRosanna Roggerone e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Genovaaffinché fosse disposto il trasferimento degli immobili, ex art. 2932 c.c.,come assegnati alle parti sulla base di un accordo di mediazione del09.04.2014, con il quale era stata decisa la divisione di beni ereditariprovenienti dal comune dante causa [OSCURATO:PERSONA], coniuge diRosanna Roggerone, padre di Ivana e fratello dell’attrice.Chiedeva, altresì, l’attrice la condanna al pagamento della sommadi euro 29.101,55 a titolo di conguaglio in base ai valori richiamatinell'accordo di mediazione, oltre che del rimborso delle spese per euro7.971,64 sostenute per la manutenzione dei beni in comunione.Il Tribunale di Genova disponeva ex art. 2932 c.c. il trasferimentodegli immobili oggetto dell’accordo e condannava le due convenute alpagamento del conguaglio.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello innanzi alla Corte d’Appello di Genova; ErminiaBruzzone spiegava appello incidentale con cui reiterava la richiesta dicondanna delle appellanti al pagamento delle spese di gestione dei beniin comunione ereditaria.Con sentenza n. 528/2020 la Corte d’appello rigettava l’appelloprincipale e l’appello incidentale, confermando la pronuncia di primecure.A sostegno della decisione, osservava la Corte (per quanto ancoradi interesse):- in merito alla lamentata improcedibilità per mancata negoziazioneassistita, non esisteva alcun obbligo di negoziazione ai sensi dell’art. 3d.l. 132/2014 poiché la domanda ha ad oggetto l’adempimento di unNumero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026contratto (di mediazione), né in ogni caso alla prima udienza risultaformulata alcuna eccezione in tal senso;- la doglianza dell’omesso mutamento del rito non sfociavanell’esatta deduzione di un vizio procedurale o sostanziale, maconsisteva in una richiesta generica e non motivata;- quanto al rigetto della domanda di costituzione della servitùd’acqua a favore delle appellanti, come prevista dall’accordo dimediazione, dalla CTU esperita risultava non sussistere il requisito dellaindispensabilità, necessario per la costituzione della servitù in esame;- quanto alla misura del conguaglio, le appellanti non avevanodedotto alcun errore di calcolo secondo il criterio concordato negli artt.1 e 5 del contratto di mediazione, ma avevano solamente allegatol’erroneità dello stesso in conseguenza della perdita di valore dei terrenidovuta al mancato riconoscimento della servitù d’acqua:argomentazione, questa, nuova rispetto alla comparsa di costituzionee riposta in primo grado, come tale inammissibile;- neanche poteva trovare accoglimento la richiesta di porre a caricodella comunione i costi di regolarizzazione dei manufatti abusiviinsistenti sul lotto B assegnato alle appellanti, essendo queste ultime aconoscenza della presenza di tali manufatti e avendone, perciò,accettato il valore dell’immobile così come stimato con le perizie di cuiall’accordo divisionale, e comunque avendo la divisione ad oggetto iterreni (e non i manufatti su questi insistenti) forniti di certificato didestinazione urbanistica, come espressamente indicato nelle perizie.Inoltre, trattandosi di beni ereditari, essi sono stati sottratti alla nullitàcomminata per specifici atti inter vivos di cui agli artt. 46, comma 5,d.P.R. n. 380 del 2001; 17, comma 5 e 40, comma 5, della legge n. 47del 1985.Numero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/20263. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e IvanaBruzzone propongono ricorso affidandolo a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 3, comma 1,del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge n.162/2014 e delle norme e dei principi in materia di obbligazioni e diinterpretazione del contratto.Le ricorrenti lamentano il mancato accoglimento dell’eccezione diimprocedibilità della domanda di pagamento della somma pretesa daErminia [OSCURATO:PERSONA] a titolo di conguaglio, in difetto di previanegoziazione assistita su tale domanda. Precisano che l’accordo dimediazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in particolare l’art. 5, non ha determinatoin capo alle ricorrenti l’insorgenza dell'obbligazione di pagamento adErminia [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 29.101,55: in adempimento didetto accordo, infatti, le parti avrebbero dovuto valutarecongiuntamente l’an e il quantum del conguaglio. Non essendo ilcredito vantato liquido, certo ed esigibile, la negoziazione assistitaavrebbe risolto il conflitto sull’obbligazione di pagamento delle sommevantate a titolo dell’eventuale conguaglio da valutare. Infine,contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, le ricorrentisostengono di avere eccepito la mancanza del prodromico invito allanegoziazione già nella comparsa di costituzione e risposta.1.1. Il motivo è infondato.Per maggiore chiarezza, si riportano l’art. 5 e l’art. 1 del verbale diaccordo di mediazione. L’Art. 5 così recita: «L’eventuale conguaglio fraquanto assegnato e quanto spettante verrà valutato sulla base deivalori concordati come al punto 1 che precede e dovrà essereintegralmente corrisposto entro la data fissata per il rogito notarile».Numero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026Art. 1: «I valori utilizzati per la divisione dei beni rappresentano ilvalore medio tra le perizie dei tecnici di parte attivante e di partechiamata».Dalla lettera dell’accordo emerge l’impegno assunto da entrambele parti di determinare i valori degli immobili ai fini della divisionetramite rispettive perizie di tecnici, dalla cui media si sarebbe tratto ilparametro utilizzabile per quantificare il valore di ciascun lotto oggettodi divisione. In sintesi: il quantum del conguaglio non era determinatonell’accordo di mediazione, bensì determinabile in base ai criteri iviforniti.Sulla base di questo assunto, la Corte territoriale (v. sentenzapunto 2.a., pagg. 3-4) ha sostenuto che l’oggetto della domandagiudiziale promossa da [OSCURATO:PERSONA] fosse l’adempimentodell’accordo di mediazione che peraltro, come emerge dalle disposizioninegoziali sopra ripotate, non conteneva la determinazione del quantumdel conguaglio e, per tale ragione, non corrispondeva alla «domanda dipagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamilaeuro» che, ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 132/2014, avrebbe impostol’esperimento del procedimento di negoziazione assistita a pena diimprocedibilità della domanda.Non può, dunque, trovare accoglimento l’opposta conclusione cheil ricorso trae dalla medesima premessa (v. pag. 9 del ricorso,terz’ultimo rigo), e cioè che, dalla mancata determinazione dell’esattoimporto del conguaglio e, quindi, pur in assenza di una domanda direstituzione di una somma determinata inferiore ai cinquantamila euro(ex art. 3, d.l. n. 132/2014) possa comunque derivare l’obbligatorietàdella negoziazione.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della disciplina delprocedimento sommario di cognizione novellata dal d.lgs. n. 150/2011Numero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. in considerazione del disposto dell'art.24 della Costituzione e dell'obbligo del giudicante di esercizio del poterediscrezionale di valutazione della adeguatezza del rito applicabile,sorretto da motivazione esente da vizi di logica giuridica. Mancatapronuncia sulla domanda di ammissione delle istanze istruttorie inappello.Le ricorrenti lamentano la statuizione della Corte di merito inrelazione al mancato accoglimento della domanda di mutamento delrito: si rimarcano circostanze già esposte nei gradi precedenti e, piùprecisamente, il fatto che la mancata trasformazione del rito avrebbeviolato lo spazio difensivo delle allora convenute, con impedimento delgiudicante di avere una cognizione approfondita dei fatti di causa edomessa discussione su tutte le domande proposte in giudizio. La totaleassenza di motivazione sulle ragioni del mancato accoglimento delladomanda di trasformazione del rito determinerebbe la sindacabilitàdella decisione discrezionale de qua in sede di legittimità.2.1. Il motivo è infondato.Va osservato che il mutamento del rito ex art. 702-ter, comma 3,c.p.c. non è subordinato alla prova di un concreto pregiudizio del dirittodi difesa, ma consegue alla valutazione, officiosa e oggettiva, dellaincompatibilità della causa con la trattazione sommaria, in ragione dellacomplessità dell’istruzione o della natura della domanda rimessa algiudice del merito (per tutte: Cass. Sez. 3, n. 18331 del 09/07/2019).Nel caso che ci occupa, sulla scorta della discrezionalità della sceltadi trasformazione del rito rimessa al giudice adito, il secondo giudiceha correttamente concluso per l’inammissibilità della domanda dimutamento del rito, in assenza di esatta deduzione di un vizioprocedurale o sostanziale, atteso che le presunte minori garanziedifensive erano state solo genericamente indicate.Numero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/20263. Con il terzo motivo si deduce omesso esame del fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5) c.p.c.)in ordine alla circostanza che il terreno del lotto da assegnare alleesponenti sarebbe privo di acqua propria, vizi di motivazione, omessapronuncia, violazione delle norme sulla interpretazione del contratto.Si censurano le motivazioni in quanto apparenti, contraddittorie edincomprensibili rese sui temi dell’inadempimento dell’attrice all’obbligodi verificare l’indispensabilità di utilizzo della fonte presente sul suomappale, nonché dell’adesione acritica del secondo giudice allerisultanze della CTU senza tenere conto del fatto decisivo rilevato inappello, ossia dell’avvenuto accertamento che i fondi assegnati alleodierne ricorrenti sono privi di acqua propria.3.1. Il terzo motivo è inammissibile in quanto ricorre l’ipotesi dellac.d. «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.(applicabile ratione temporis): il ricorrente per cassazione, al fine dievitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5) c.p.c. perdifetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (explurimis: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 - 01; Cass.,Sez. 3, n. 22244 del 14.07.2022; Cass., Sez. L, n. 22782 del20.07.2022; Cass., Sez. 6-2, n. 8320 del 15.03.2022; Cass., Sez. L,n. 20994 del 06.08.2019).Nella specie, il secondo giudice, alla luce del «chiaro testoconvenzionale» e delle risultanze peritali, ha interpretato la clausola n.6) dell'accordo di mediazione nel senso di poter escluderel’indispensabilità di utilizzo della fonte presente sul mappale del fondoservente, ai fini della costituzione della servitù d’acqua a favore delterreno delle ricorrenti, a prescindere dalla sussistenza di autonomiNumero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026approvvigionamenti idrici sui terreni del lotto assegnato alle odiernericorrenti (v. sentenza pag. 4-5, punto 2.b.).Così decidendo, la Corte territoriale ha confermato la statuizionedel primo giudice, senza che però nel ricorso siano indicate le ragionidi diversità fra le due pronunce.4. Per ragioni di priorità logica, viene esaminato a questo punto ilquinto mezzo di gravame, nel quale si deduce violazione della disciplinacomminante la nullità degli atti inter vivos su beni privi di regolarità, eviolazione delle norme e dei principi in materia di interpretazione delcontratto.Le odierne ricorrenti avevano chiesto in sede di gravame che i costidi regolarizzazione del manufatto (compresi tra euro 6.000,00 ed euro31.000,00) fossero considerati nel conguaglio derivante dalla divisione,ma la Corte ha escluso che potessero essere posti a carico dellacomunione, nonostante il disposto dell’art. 9 dell’accordo dimediazione, il quale prevede espressamente che tutte le spese didivisione siano compensate tra le parti. Le ricorrenti avevano accettatole stime solo per formare i lotti, non per determinare il conguaglio,previsto come eventuale e da valutare successivamente.Sarebbe quindi, illogica la tesi della Corte d’appello secondo cui ladivisione riguarderebbe solo i terreni e non i manufatti: nellacomunione ereditaria rientrano tutti i beni del defunto, compresieventuali immobili viziati da irregolarità, e i coeredi rispondonocongiuntamente dei relativi oneri.Inoltre, sarebbe errata l’affermazione per cui l’irregolaritàurbanistica non incide sul bene, poiché, pur non invalidando iltrasferimento mortis causa, essa impedisce di fatto un successivotrasferimento se non previa regolarizzazione.4.1. Il motivo merita accoglimento per quanto di ragione.Numero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026Come anticipato in parte narrativa, la Corte d’appello ha esclusodall’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i manufatti insistenti sul terreno(pag. 7, primi 3 righi), e comunque ha escluso l’applicabilità dellanormativa in materia edilizia, citando a sostegno una pronuncia delleSezioni Unite (sentenza n. 8230 del 2019).Su tale ultimo punto giova subito chiarire che la pronuncia citata insentenza si è limitata a ribadire quanto già espressamente voluto dallegislatore del 2001, ossia l’esclusione dalla comminatoria della nullitàdegli atti mortis causa. Nel caso di specie si è in presenza di un attointer vivos, che ricade nell’ambito di applicazione oggettivo del d.P.R.n. 380 del 2001, come si avrà modo di chiarire in prosieguo.Osserva il Collegio che la Corte territoriale per un verso non haspiegato perché ha escluso dall’atto di divisione i manufatti insistentisui terreni: lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta persua natura «universale», nel senso che deve comprendere tutte lesituazioni giuridiche riguardanti i beni facenti parte dell'asse ereditario;per altro verso, ha fatto malgoverno delle norme applicabili al casoconcreto in tema di scioglimento della comunione dei diritti reali relativiad edifici dai quali non risultino gli estremi della licenza o dellaconcessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, edei principi espressi da questa Corte nel suo massimo consesso.Superando un precedente orientamento, infatti, le Sezioni Unite diquesta Corte, in una pronuncia coeva a quella citata in sentenza, hannoespresso il seguente principio di diritto: «Gli atti di scioglimento dellacomunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzionedella nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40,comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventiper oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali nonNumero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o dellaconcessione rilasciata in sanatoria» (Cass. Sez. U, n. 25021 del07/10/2019, Rv. 655501 – 02, punti 5.-5.5.); da ultimo: Cass. Sez. 2,n. 10499 del 22/04/2025, Rv. 674732 - 01).Sul piano dell'interpretazione letterale della legge, secondo il«significato proprio delle parole» (art. 12, primo comma, prima parte,delle preleggi), si osserva che l'art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 (come,prima di esso, l'art. 17 della legge n. 47 del 1985) includeespressamente l'atto di scioglimento della comunione avente adoggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti danullità (ed analoga inclusione deve ritenersi con riferimento all'art. 40della legge n. 47 del 1985). È, dunque, la legge stessa che comminaespressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione cheabbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo trascioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunioneereditaria. Su quest’ultimo punto, le Sezioni Unite (n. 25021 del 2019,cit.) hanno rilevato che l'inclusione degli atti di scioglimento dellacomunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti danullità ai sensi degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (comedell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) è coerente con la ratiolegis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizimediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilitàdell'immobile. La non negoziabilità con atti inter vivos dei diritti realisu edifici abusivi costituisce, infatti, un importante deterrente allarealizzazione degli abusi edilizi, che risulterebbe indubbiamentedepotenziato ove l’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, fosseinterpretato nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzatola costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Néavrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra iNumero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026condividenti, sciogliere la comunione su un edificio abusivo (nonsanato), attribuendolo in titolarità esclusiva ad uno dei coeredi, quandoun tale edificio deve essere comunque demolito.Come ancora sottolineato nella sentenza n. 25021 del 2019, ilmenzionato principio di diritto si pone, peraltro, in linea con quanto lagiurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione informa specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente adoggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro parti: sulpunto, questa Corte ha statuito che non può essere emanata sentenzadi trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., in assenza didichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamentein giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituiscerequisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47 del1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 cod. civ., nonpotendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso daquello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale(Cass., Sez. 6 - 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., Sez.6 - 2, n. 1505 del 22/01/2018).Non può, pertanto, il giudice del merito disporre lo scioglimento diuna comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati,senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985,rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruitosuccessivamente o anteriormente alla entrata in vigore della legge n.47 del 1985.Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidiodell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenzadella documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio, inogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 delNumero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/202611/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e gradodel giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte delgiudice.Alla luce di quanto sopra, la sentenza merita di essere cassata inparte qua, spettando al giudice del rinvio accertare se i beni ereditarioggetto di scioglimento della comunione comprendano o menomanufatti rispetto ai quali non sussista la dichiarazione circa gli estremidella concessione edilizia, o comunque risultino avere difformità tali darendere i manufatti “abusivi”.4.2. Il giudice del rinvio dovrà, poi, valutare la possibilità di unadivisione parziale dei beni ereditari (in questo senso, Cass. Sez. U, n.1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. U, n. 1145 del 24/03/1977), conesclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte. L'esclusione delfabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti,rende tale atto conforme al disposto degli artt. 46 del d.P.R. 6 giugno2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e losottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista.Pertanto, ove il giudice del rinvio dovesse accertare che tra i benicostituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede avràdiritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, c.c., di chiedere e ottenerelo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'interocomplesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edificiabusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.5. I motivi quarto e sesto rimangono assorbiti.6. In conclusione, il Collegio rigetta il primo e il secondo motivo diricorso, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il quinto motivo edichiara assorbiti il quarto e il sesto.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto.Numero registro generale 25016/2020Numero sezionale 1073/2026Numero di raccolta generale 21743/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d’appello, in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarainammissibile il terzo, accoglie il quinto motivo, dichiara assorbiti ilquarto e il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizionepersonale, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente