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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 09352/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32204/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BONOMI Paolo, giusta procurain calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' di [OSCURATO:PERSONA] S .p.a., [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in R oma , P iazza Cavour presso la CANCELLERIACIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentat i e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] J acopo , DAMONE L uigi V . , giusta procurain calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrenti e ricorrenti incidental i - contro [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BONOMI Paolo, giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; -intimata- avverso ORDINANZA dellaCORTE D’APPELLO di BRESCIA depositata il 27/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 27.3.2018, nel giudizio che l’ha vista contrapposta alla Società di [OSCURATO:PERSONA] e al Consorzio BBM, ricorrenti incidentali, e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese; che le parti hanno presentato tempestivi e rituali atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi con compensazione delle spese; che è il giudizio è estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. p.q.m. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32204/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BONOMI Paolo, giusta procurain calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' di [OSCURATO:PERSONA] S .p.a., [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in R oma , P iazza Cavour presso la CANCELLERIACIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentat i e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] J acopo , DAMONE L uigi V . , giusta procurain calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrenti e ricorrenti incidental i - contro [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n . 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], BONOMI Paolo, giusta procura in calce al ricorso; -controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; -intimata- avverso ORDINANZA dellaCORTE D’APPELLO di BRESCIA depositata il 27/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 27.3.2018, nel giudizio che l’ha vista contrapposta alla Società di [OSCURATO:PERSONA] e al Consorzio BBM, ricorrenti incidentali, e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese; che le parti hanno presentato tempestivi e rituali atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi con compensazione delle spese; che è il giudizio è estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. p.q.m. dichiara
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