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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33616/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen. in relazione ai criteri adottati per determinare il reato più grave ai fini della valutazione della competenza territoriale, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, con motivazione esente da vizi logici, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della determinazione del reato più grave, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il tribunale di Roma (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e della ulteriore fattispecie di reato di cui all'art. 494 cod. pen. quali criteri di determinazione della maggiore gravità del reato contestato nel presente procedimento penale); osservato che per giurisprudenza risalente la valutazione di maggior gravità vada condotta sulla base delle contestazioni, come cristallizzate nelle diverse imputazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 12 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen. in relazione ai criteri adottati per determinare il reato più grave ai fini della valutazione della competenza territoriale, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, con motivazione esente da vizi logici, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della determinazione del reato più grave, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il tribunale di Roma (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e della ulteriore fattispecie di reato di cui all'art. 494 cod. pen. quali criteri di determinazione della maggiore gravità del reato contestato nel presente procedimento penale); osservato che per giurisprudenza risalente la valutazione di maggior gravità vada condotta sulla base delle contestazioni, come cristallizzate nelle diverse imputazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 33616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris