CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13406/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/08/2021 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti :\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 20 agosto 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, in relazione al delitto di cui agli art. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen., commesso in Ostellato il 19 agosto 2021. - Il ricorso è inammissibile. Non ricorre il denunciato difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, posto che, per quanto emerge testualmente dal dispositivo della decisione impugnata, all'imputato sono state «riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante e la recidiva», dovendosi intendere per «contestata aggravante» solo quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen. - ossia quella della violenza sulle cose -, essendo stata soppressa quella di cui alla disposizione ex art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen., in quanto questa abrogata dall'art. 2 I. n. 128 del 2001 e non ricorrendo, neppure in fatto, l'aggravante del luogo di privata dimora non potendosi dire tale un bar. - Per le suesposte ragioni, versandosi in ipotesi prevista dall'art. art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, l'inammissibilità del ricorso va dichiarata nelle forme `de plano'. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA].5 aglia Stef o Pa\11,21---- DEPOSITATA citd,leta