CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] CINZIAnata il 29 / 09 / 19 62 a CETRARO avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]del [OSCURATO:PERSONA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentitala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generaleFULVIO BALDI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ; sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d’impu- gnazione e ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale , impugna con ricorso immediato per cassazione l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha integrato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere già applicata ne confronti della ricorrente per i reati usura ed estorsione. L’integrazione è consistita nella contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso dell’essersi avvalsa del metodo mafioso. Deduce, con un unico articolato motivo, violazione di legge in relazione all’aggravante del metodo mafioso. Secondo laricorrente le modalità descritte dal giudice per ritenere l’aggra- vante mafiosa sono quelle tipiche dei delitti di estorsione e di usura, rispetto alle quali non emergono manifestazioni di maggiore pervicacia. Aggiunge che il giudice ha dato un aprioristico credito a quanto riportato nel verbale di sommarie infor- mazioni testimoniali rilasciate da Occhiuzzi , che offrono un risultato distorto ove confrontate con l’ascolto della fonoregistrazione delle stesse. A sostegno dell’assunto vengono illustrati i contenuti del verbale di s.i.t.e della fonoregistrazione. Si aggiunge che il giudice non si è confrontato con i princìpi fissati dalla Corte di cassazione in tema di aggravante mafiosa. 2. Il ricorso va convertito in appello, dovendosi ribadire che avverso il prov- vedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misurecautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311,comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispon- gono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581-01;Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini, Rv. 269418-01). Alla luce dell’enunciato principio di diritto, dunque, il ricorso per saltum è consentito soltanto avverso le ordinanze che dispongono le misure coercitive, la quale ipotesi non ricorrente nel caso in esame, dove si impugna un’integrazione di un’ordinanza genetica, già portata a esecuzione, senza che vi sia alcun mutamento dello stato cautelare. E’ stato specificamente affermato, infatti, che il ricorso cosiddetto per sal- tumin cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili a norma dell'art. 310 cod. proc. pen. conil mezzo dell'appello (Sez. F, n. 32161 del 07/08/2012, Manco, Rv. 253003-01). La fattispecie processualeoggi considerata , quindi, ricade a pieno titolo nelle ipotesi per cui non è ammesso ricorso immediato per cassazione, in quanto l’ordinanza in esame è stata emessa al solo scopo di integrare con la contestazione dell’aggravante mafiosa una misura cautelare che era già stata disposta ed ese- guita. 3. Da ciò discende che, in applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso, in quanto proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello caute- lare e trasmesso al Tribunale di Catanzaroper il giudizio. P.Q.M Qualificato il ricorso come appello exart. 310 cod. proc. pen., dispone tra- smettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. p