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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 1956

Cassazione n. 34953/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l 26/04/1956 avverso l’ordinanza del 24/03/2025del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l’indagato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 marzo 2025 , il Tribunale del riesame di Roma ha rigettatol’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. p roc. p en , nell ’ interesse di AlbertoMeloni, avverso l’ordinanza in data 11 febbraio 2025 con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma gli avev a applicato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali e di assumere uffici direttivi di imprese e persone giuridiche prevista dall’art.290 cod. proc. pen., in relazione a i reati contestati ai capi 1 B ) e 1D) dell ’ incolpazione provvisoria.

Nel dettaglio, si è ritenuto che egli fosse gravemente indiziato del delitto di bancarotta per avere concorso a cagionare, nella sua qualità di membro del collegio sindacale della Metaenergia s.p.a. , dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023, unitamente a d amministratorie altri componenti del collegio sindacale , con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società attraverso la sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi, accumulandoun debito complessivo pari a oltre 207 milioni di euro, rispondendo i sindaci per non aver impedito l’evento attraverso l’omissione delle condotte obbligatoriepreviste dagli artt. 2403, 2403-bis e 2409 cod. civ. (capo B).

Inoltre,si è ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri concorrenti, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, abbiano esegui t o pagamenti preferenziali, effettuando, dal 13 maggio 2021 al 5 aprile 2022, quando la società si trovava in dissesto in quanto gravata da un debito erariale di circa 80 milioni di euro, pagamenti per complessivi 62.835.035 euro a favore della Energyservices s.r.l.(società la cui governance era la medesima di Metaenergia s.p.a. ), in parte attraverso bonifici diretti a favore d ella Energyservices e , in parte , attraverso cessioni ad essa dei crediti dellaMetaenergia s.p.a. verso terzi , i quali , in tal modo , pagavanoalla Energyservices il proprio debito verso la fallita (capo D).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ ordinanza del riesameper il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, all ’ interno di un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 310 cod. proc. pen.nonché de gli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 275, 287 e 290 cod. proc. pen. e, ancora, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari.

2.1. Sotto un primo profilo si evidenziacome, in sede di riesame , fosse stat a dedotta la carenza dei requisiti di a pplicazione della misura interdittiva qua nto all’astratta configurabilità dei reati contestati ealle indicazioni di fatto offerte dal [OSCURATO:PERSONA] cautelare,nonché in relazione a lla concretezza e dell ’ attualità del pericolo di reiterazione deireati per cui si procede.

Nel te ntativo di sanare il vizio dedotto con l’atto di gravame, il Tribunale avrebbe integra t o il provvedimento genetico , “completandolo”,ma in realtà ricostru endo ex novo il ruolo e il contributo d i [OSCURATO:PERSONA] nel dissesto finanziario della Metaenergia s. p .a. ; ciò che , in caso di appello cautelare,sarebbe precluso , posto che l ’ art. 310 c od . p roc . p en . non richiama espressamente il comma 9dell’art. 309 cod. p roc . p en . che tale potere attribuisce al t ribunale in caso di riesame .

Per altro, nell ’ opera di “ completamento ” dell’ordinanza genetica, il Tribunale mancherebbe di considerare che il Collegio sindacale non avrebbe uno strumento normativo per impedire eventuali scelte imprenditoriali che trovino esatta rispondenza nel bilancio e di mettere in dubbio fatti futuridichiarati dai soci.

Quanto,poi, ai vari elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame, in relazione al RIT 1036/22, prog. 100, dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata espunt a la risposta tecnica del primo alla domanda su chi stesse elaborando il bilancio della società,nella quale egli faceva presente la necessità di seguire i principi contabili internazionali che impongono, in caso di ritardo nei pagamentie se il contratto lo prevede, l ’ iscri zione in bilancio anche degli interessi passivi, ancheper svalutare il credito registrato in contabilità; b ilancio poi redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] i debiti per imposte correnti per 29.127 euro , riferiti nella nota integrativa ai debiti per imposte erariali su energia elettrica e gas naturale e nel quale vi sarebbe un incremento giustificato dall ’ aumento delle vendite,tra il 2016 e il 2017, per oltre 187 milioni di euro .

Per questa ragione, [OSCURATO:PERSONA] risponderebbea [OSCURATO:PERSONA] di «...farsi dare le pezze giustificative da parte di MolinariManuela».

Quanto, poi, al RIT 1036/22, prog. 2351, p a g. 10 e 11, [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbeal proprio interlocutore che l’accordo fatto con Metaenergia UK daMolinari era « un insulto all ’ intelligenza delle persone che lo hanno scritto e che lo hanno firmato».

E nella ricostruzione del RIT 2185/22 prog. 142, v e rrebb e illogicamente valorizzato come indizio a suo ca ri co il fatto che [OSCURATO:PERSONA], qual e consulente della [OSCURATO:PERSONA] , consigli asse di escutere la garanzia di Metaenergias.p.a.per salvare l a [OSCURATO:PERSONA] che stava maturando debiti verso l’Erario con relative responsabilità dell’organo amministrativo e nessuna prospettiva di rientrare dalla propria situazione di decozione.

Parimenti illogica sarebbe la valorizzazionedi quanto espunto dalle intercettazioni del RIT 1036/22, prog. 434 (pag. 13) nelle quali [OSCURATO:PERSONA] stigmatizzerebbe la gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e nergia s. p .a. e da cui il Collegio desume rebbe la prova della sua partecipazione al piano di svuotamento della compagine, dimenticandoche, all’epoca,egli aveva abbandonato la carica di p residente del c ollegio sindacale da oltre 4 anni.

Quanto alla tesi del Tribunale secondo cui gli indagati av r e bb ero inteso realizzare un’ulteriore operazione distrattiva, la cessione in affitto del ramo di azienda della Metaenergia s. p .a. alla Energ y services , dalle risultanze istruttorie sarebbeemerso che, dal 26 aprile 2021 , l ’ amministrazione della prima era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA],il quale, assieme a [OSCURATO:PERSONA] e a un gruppo di lavoro del quale non faceva parte [OSCURATO:PERSONA], aveva lavorato alla procedura concorsuale cui facevano riferimento la [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del RIT 758/22, prog. 748,ove espressamente si escludevala partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’ideazione di tale operazione, attribuita aterzi soggetti.

2.2. In relazione alle esigenze cautelari , il Tribunale n on fornirebbe alcuna motivazione con riferimento al «pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede...».

Infatti, assumere a fondamento della motivazione unicamente la gravità delle condotte, in ragione della continuità di esse, dell’entità dell’indebitamento della compagine sociale e della spregiudicatezza e pervicacia mostrate dall ’ inda g ato , non p otrebbe soddisfare il giudizio di concretezza eattualità delle esigenze cautelari, posto che la legge 16 aprile 2015,n. 47 avrebbe prescritto che il pericolo attuale non p ossa desumersi «dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede».[OSCURATO:PERSONA] del riesame avrebbeancorato l’attualità del pericolo a circostanze quali « l ’ alto livello di professionalità dell’indagato», le «reiterate condotte» e « l ’ entità delle imposte evase»,la cui rilevanza non sarebbe stata adeguatamente contestualizzata alla luce del tempo passato dalle stesse condotte contestate (dal 2019 al 2022) e dalla cessazione delle attività imprenditoriali.

Le stesse attività intercettative , cui il Tribunale ricorre per fondare la propria valutazione,sarebbero collocate un anno prima del fallimento della Metaenergia s. p .a. , risalente all ’ aprile 2023 , 3 anni prima dell’applicazione della misura e in un diverso contesto personale e professionale per l’indagato.

Dunque, il Tribunale non indic herebbe gli elementi specifici su cui è stata fondata la prev isione , i n termini di certezza o di alta probabilità, che all’imputato si sarebbe present ata un ’ occasione per compiere ulteriori delitti, appar endo il relativo giudizio conseguenza di congetture e presunzioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. Le censure difensive articolate in punto di gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili.

Sotto un primo profilo deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell’affermazione secondo cui al tribunale, in caso di appello cautelare, sarebbe preclusa la integrazione o, persino, la sostituzione del la motivazione resa con il provvedimento genetico.

Al contrario, secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale , i n c a so di appello cautelare, il tribunale, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante(Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri,Rv. 284165 -01).

Ne consegue che se il giudice dell’appello cautelare è tenuto a integrare il provvedimento genetico fornendo la motivazione del tutto mancante, esso può, a fortiori , seguire un differente percorso motivazionale in ordine alla ricostruzione del fatto ascritto all’indagato e alla sua riferibilità a quest’ultimo.

Peraltro, nel caso di specie, la censura è svolta in maniera del tutto generica, non essendo stato specificato in quali termini l ’ordinanza emess a in sede di appello abbia ricostruito ruolo e responsabilità dell’indagato in termini difformi dal provvedimento genetico.

Sotto altro aspetto, le considerazioni difensive con cui il ricorso tenta di aggredire singoli elementi indiziari si connotano, dietro la denuncia della illogicità manifesta del ragionamento di ricostruzione indiziaria, nei termini di una sostanziale rivalutazione del materiale istruttorio e della prospettazione di una lettura alternativa, pacificamente non consentita in sede di legittimità.

Unpercorso che la Difesa suggeris ce finanche con il tentativo di offrire una differente interpretazione del compendio intercettativo, rispetto al quale un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazionioggetto di intercettazion e costituisce una questione di fatto rimessa all ’ esclusiva competenza del giudice di merito , il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite(Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli , Rv. 282337 - 01 ) .

Parimenti generica è la contestazione circa la possibilità giuridica di impedire l’evento distrattivo da parte dei componenti del collegio sindacale; e ciò, in particolare, alla luce dell’orientamento di legittimità che riconosce la possibilità di affermare la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso aimpedire le condotte distrattive degli amministratori - assurgaal rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione ( Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano , Rv. 260215 - 01 ; in materia di società a responsabilità limitata v. anche Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018,M., Rv. 274014 -01).

3. Quanto, poi,alle doglianze in punto di esigenze cautelari, v a p remesso che l’interpretazione che si è andata consolidando in relazione ai requisiti della concretezza e attual ità del pericolo di reiterazione del reato non è nel senso , suggerito dal ricorso, che debbano esserenecessariamente individua t e occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 , Oliverio, Rv. 279122 – 01 ) , quanto che la complessiva valutazione dei comportamenti e le modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato consentano, in rapporto alle sue attuali condizioni, di ritenere probabile la futura ripetizione delle condotte criminose(Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D ’ Eugenio , Rv. 288476 –01).

In tale prospettiva, l a valorizzazione, in chiave prognostica, della pervicace continuità delle az ioni illecite poste in essere dall ’ indagato , realizza te strumentalizzando schemi imprenditoriali e giuridici, e del l ’ alto livello di professionalità dispiegato nel compimento de lle condotte illecite, costituisce esercizio non irragionevole del giudizio predittivo rimesso al giudice di merito, in specie laddove esso correla la capacità a delinquere dell ’ indagato alle sue competenze professionali e, in questo modo,la separa dall a posizione de i fratelli [OSCURATO:PERSONA],la cui sottoposizione a misura cautelare non è stata ritenuta idonea a elidere la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], pienamente in grado, anche a distanza ditempo dalla commissione dei fatti,di porre tali competenze al servizio di altre illecite iniziative imprenditoriali.

Tanto più in ragione del fatto che non risultano neutralizzati i contesti imprenditoriali riferibili alla galassia delle società costituite daiMolinari e operanti all ’ ester o .

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l 26/04/1956 avverso l’ordinanza del 24/03/2025del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l’indagato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2025 , il Tribunale del riesame di Roma ha rigettatol’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. p roc. p en , nell ’ interesse di AlbertoMeloni, avverso l’ordinanza in data 11 febbraio 2025 con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma gli avev a applicato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e imprenditoriali e di assumere uffici direttivi di imprese e persone giuridiche prevista dall’art.290 cod. proc. pen., in relazione a i reati contestati ai capi 1 B ) e 1D) dell ’ incolpazione provvisoria. Nel dettaglio, si è ritenuto che egli fosse gravemente indiziato del delitto di bancarotta per avere concorso a cagionare, nella sua qualità di membro del collegio sindacale della Metaenergia s.p.a. , dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023, unitamente a d amministratorie altri componenti del collegio sindacale , con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società attraverso la sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi, accumulandoun debito complessivo pari a oltre 207 milioni di euro, rispondendo i sindaci per non aver impedito l’evento attraverso l’omissione delle condotte obbligatoriepreviste dagli artt. 2403, 2403-bis e 2409 cod. civ. (capo B). Inoltre,si è ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri concorrenti, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, abbiano esegui t o pagamenti preferenziali, effettuando, dal 13 maggio 2021 al 5 aprile 2022, quando la società si trovava in dissesto in quanto gravata da un debito erariale di circa 80 milioni di euro, pagamenti per complessivi 62.835.035 euro a favore della Energyservices s.r.l.(società la cui governance era la medesima di Metaenergia s.p.a. ), in parte attraverso bonifici diretti a favore d ella Energyservices e , in parte , attraverso cessioni ad essa dei crediti dellaMetaenergia s.p.a. verso terzi , i quali , in tal modo , pagavanoalla Energyservices il proprio debito verso la fallita (capo D). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ ordinanza del riesameper il tramite del Difensore di fiducia, deducendo, all ’ interno di un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 310 cod. proc. pen.nonché de gli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 275, 287 e 290 cod. proc. pen. e, ancora, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. 2.1. Sotto un primo profilo si evidenziacome, in sede di riesame , fosse stat a dedotta la carenza dei requisiti di a pplicazione della misura interdittiva qua nto all’astratta configurabilità dei reati contestati ealle indicazioni di fatto offerte dal [OSCURATO:PERSONA] cautelare,nonché in relazione a lla concretezza e dell ’ attualità del pericolo di reiterazione deireati per cui si procede. Nel te ntativo di sanare il vizio dedotto con l’atto di gravame, il Tribunale avrebbe integra t o il provvedimento genetico , “completandolo”,ma in realtà ricostru endo ex novo il ruolo e il contributo d i [OSCURATO:PERSONA] nel dissesto finanziario della Metaenergia s. p .a. ; ciò che , in caso di appello cautelare,sarebbe precluso , posto che l ’ art. 310 c od . p roc . p en . non richiama espressamente il comma 9dell’art. 309 cod. p roc . p en . che tale potere attribuisce al t ribunale in caso di riesame . Per altro, nell ’ opera di “ completamento ” dell’ordinanza genetica, il Tribunale mancherebbe di considerare che il Collegio sindacale non avrebbe uno strumento normativo per impedire eventuali scelte imprenditoriali che trovino esatta rispondenza nel bilancio e di mettere in dubbio fatti futuridichiarati dai soci. Quanto,poi, ai vari elementi indiziari valorizzati dal Tribunale del riesame, in relazione al RIT 1036/22, prog. 100, dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata espunt a la risposta tecnica del primo alla domanda su chi stesse elaborando il bilancio della società,nella quale egli faceva presente la necessità di seguire i principi contabili internazionali che impongono, in caso di ritardo nei pagamentie se il contratto lo prevede, l ’ iscri zione in bilancio anche degli interessi passivi, ancheper svalutare il credito registrato in contabilità; b ilancio poi redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] i debiti per imposte correnti per 29.127 euro , riferiti nella nota integrativa ai debiti per imposte erariali su energia elettrica e gas naturale e nel quale vi sarebbe un incremento giustificato dall ’ aumento delle vendite,tra il 2016 e il 2017, per oltre 187 milioni di euro . Per questa ragione, [OSCURATO:PERSONA] risponderebbea [OSCURATO:PERSONA] di «...farsi dare le pezze giustificative da parte di MolinariManuela». Quanto, poi, al RIT 1036/22, prog. 2351, p a g. 10 e 11, [OSCURATO:PERSONA] rappresenterebbeal proprio interlocutore che l’accordo fatto con Metaenergia UK daMolinari era « un insulto all ’ intelligenza delle persone che lo hanno scritto e che lo hanno firmato». E nella ricostruzione del RIT 2185/22 prog. 142, v e rrebb e illogicamente valorizzato come indizio a suo ca ri co il fatto che [OSCURATO:PERSONA], qual e consulente della [OSCURATO:PERSONA] , consigli asse di escutere la garanzia di Metaenergias.p.a.per salvare l a [OSCURATO:PERSONA] che stava maturando debiti verso l’Erario con relative responsabilità dell’organo amministrativo e nessuna prospettiva di rientrare dalla propria situazione di decozione. Parimenti illogica sarebbe la valorizzazionedi quanto espunto dalle intercettazioni del RIT 1036/22, prog. 434 (pag. 13) nelle quali [OSCURATO:PERSONA] stigmatizzerebbe la gestione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e nergia s. p .a. e da cui il Collegio desume rebbe la prova della sua partecipazione al piano di svuotamento della compagine, dimenticandoche, all’epoca,egli aveva abbandonato la carica di p residente del c ollegio sindacale da oltre 4 anni. Quanto alla tesi del Tribunale secondo cui gli indagati av r e bb ero inteso realizzare un’ulteriore operazione distrattiva, la cessione in affitto del ramo di azienda della Metaenergia s. p .a. alla Energ y services , dalle risultanze istruttorie sarebbeemerso che, dal 26 aprile 2021 , l ’ amministrazione della prima era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA],il quale, assieme a [OSCURATO:PERSONA] e a un gruppo di lavoro del quale non faceva parte [OSCURATO:PERSONA], aveva lavorato alla procedura concorsuale cui facevano riferimento la [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del RIT 758/22, prog. 748,ove espressamente si escludevala partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’ideazione di tale operazione, attribuita aterzi soggetti. 2.2. In relazione alle esigenze cautelari , il Tribunale n on fornirebbe alcuna motivazione con riferimento al «pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede...». Infatti, assumere a fondamento della motivazione unicamente la gravità delle condotte, in ragione della continuità di esse, dell’entità dell’indebitamento della compagine sociale e della spregiudicatezza e pervicacia mostrate dall ’ inda g ato , non p otrebbe soddisfare il giudizio di concretezza eattualità delle esigenze cautelari, posto che la legge 16 aprile 2015,n. 47 avrebbe prescritto che il pericolo attuale non p ossa desumersi «dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede».[OSCURATO:PERSONA] del riesame avrebbeancorato l’attualità del pericolo a circostanze quali « l ’ alto livello di professionalità dell’indagato», le «reiterate condotte» e « l ’ entità delle imposte evase»,la cui rilevanza non sarebbe stata adeguatamente contestualizzata alla luce del tempo passato dalle stesse condotte contestate (dal 2019 al 2022) e dalla cessazione delle attività imprenditoriali. Le stesse attività intercettative , cui il Tribunale ricorre per fondare la propria valutazione,sarebbero collocate un anno prima del fallimento della Metaenergia s. p .a. , risalente all ’ aprile 2023 , 3 anni prima dell’applicazione della misura e in un diverso contesto personale e professionale per l’indagato. Dunque, il Tribunale non indic herebbe gli elementi specifici su cui è stata fondata la prev isione , i n termini di certezza o di alta probabilità, che all’imputato si sarebbe present ata un ’ occasione per compiere ulteriori delitti, appar endo il relativo giudizio conseguenza di congetture e presunzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Le censure difensive articolate in punto di gravi indizi di colpevolezza sono inammissibili. Sotto un primo profilo deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell’affermazione secondo cui al tribunale, in caso di appello cautelare, sarebbe preclusa la integrazione o, persino, la sostituzione del la motivazione resa con il provvedimento genetico. Al contrario, secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale , i n c a so di appello cautelare, il tribunale, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante(Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri,Rv. 284165 -01). Ne consegue che se il giudice dell’appello cautelare è tenuto a integrare il provvedimento genetico fornendo la motivazione del tutto mancante, esso può, a fortiori , seguire un differente percorso motivazionale in ordine alla ricostruzione del fatto ascritto all’indagato e alla sua riferibilità a quest’ultimo. Peraltro, nel caso di specie, la censura è svolta in maniera del tutto generica, non essendo stato specificato in quali termini l ’ordinanza emess a in sede di appello abbia ricostruito ruolo e responsabilità dell’indagato in termini difformi dal provvedimento genetico. Sotto altro aspetto, le considerazioni difensive con cui il ricorso tenta di aggredire singoli elementi indiziari si connotano, dietro la denuncia della illogicità manifesta del ragionamento di ricostruzione indiziaria, nei termini di una sostanziale rivalutazione del materiale istruttorio e della prospettazione di una lettura alternativa, pacificamente non consentita in sede di legittimità. Unpercorso che la Difesa suggeris ce finanche con il tentativo di offrire una differente interpretazione del compendio intercettativo, rispetto al quale un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazionioggetto di intercettazion e costituisce una questione di fatto rimessa all ’ esclusiva competenza del giudice di merito , il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite(Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli , Rv. 282337 - 01 ) . Parimenti generica è la contestazione circa la possibilità giuridica di impedire l’evento distrattivo da parte dei componenti del collegio sindacale; e ciò, in particolare, alla luce dell’orientamento di legittimità che riconosce la possibilità di affermare la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso aimpedire le condotte distrattive degli amministratori - assurgaal rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione ( Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano , Rv. 260215 - 01 ; in materia di società a responsabilità limitata v. anche Sez. 5, n. 44107 del 11/05/2018,M., Rv. 274014 -01). 3. Quanto, poi,alle doglianze in punto di esigenze cautelari, v a p remesso che l’interpretazione che si è andata consolidando in relazione ai requisiti della concretezza e attual ità del pericolo di reiterazione del reato non è nel senso , suggerito dal ricorso, che debbano esserenecessariamente individua t e occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 , Oliverio, Rv. 279122 – 01 ) , quanto che la complessiva valutazione dei comportamenti e le modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato consentano, in rapporto alle sue attuali condizioni, di ritenere probabile la futura ripetizione delle condotte criminose(Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D ’ Eugenio , Rv. 288476 –01). In tale prospettiva, l a valorizzazione, in chiave prognostica, della pervicace continuità delle az ioni illecite poste in essere dall ’ indagato , realizza te strumentalizzando schemi imprenditoriali e giuridici, e del l ’ alto livello di professionalità dispiegato nel compimento de lle condotte illecite, costituisce esercizio non irragionevole del giudizio predittivo rimesso al giudice di merito, in specie laddove esso correla la capacità a delinquere dell ’ indagato alle sue competenze professionali e, in questo modo,la separa dall a posizione de i fratelli [OSCURATO:PERSONA],la cui sottoposizione a misura cautelare non è stata ritenuta idonea a elidere la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], pienamente in grado, anche a distanza ditempo dalla commissione dei fatti,di porre tali competenze al servizio di altre illecite iniziative imprenditoriali. Tanto più in ragione del fatto che non risultano neutralizzati i contesti imprenditoriali riferibili alla galassia delle società costituite daiMolinari e operanti all ’ ester o . 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu