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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15260/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 20 giugno 2019, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza della Corte d'assise di Brescia, del 13 febbraio 2013, irrevocabile il 18 giugno 2015, proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale il medesimo era stato ritenuto responsabile, quale mandante, del duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, oltre che del reato di cui all'art. 611 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretta, con la minaccia di ucciderla insieme al figlio, a commettere il delitto di truffa in danno delle precedenti vittime e di [OSCURATO:PERSONA] e a non denunciare gli omicidi di cui innanzi.

1.1. I fatti riguardano l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], cittadini macedoni, i cui corpi furono casualmente rinvenuti, il 15 ottobre 2011, sul [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Brescia.

Gli accertamenti medico-legali rivelavano come i due fossero stati attinti da colpi di arma da fuoco dopo un violento pestaggio.

Le indagini si indirizzavano verso alcuni cittadini italiani con i quali le vittime avevano in corso una vertenza stragiudiziale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, le ultime persone contattate dalle due vittime prima della loro scomparsa. 1.2.Con sentenza del 13 febbraio 2013, la Corte di assise di Brescia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, uniti dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

I giudici di primo grado, sulla base di una complessa istruttoria dibattimentale articolatasi attraverso la testimonianza di numerosi testi, acquisizioni documentali, la trascrizione di intercettazioni telefoniche, l'allegazione del verbale di sopralluogo della polizia scientifica sul luogo del delitto e gli esiti della consulenza medicolegale sul corpo delle vittime, ricostruiva come segue i fatti di causa.

Tra l'imputato e le due vittime era maturato un violento contrasto, in seguito ad una pratica di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso, millantando un suo rilevante ruolo nella IP Bank ltd, nella misura di 26 milioni di dollari in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pratica nella quale essi avevano assunto il ruolo di intermediari; per essa l'imputato aveva già ricevuto un cospicuo versamento, pari ad euro 410.000,00.

Il ritardo nella definizione dell'affare aveva fatto insorgere i primi sospetti nelle controparti, le quali avevano, invano, chiesto spiegazioni al [OSCURATO:PERSONA] anche in incontri diretti, caratterizzati da violentissimi scontri verbali e reciproche minacce.

Il 23 giugno 2011 le vittime erano giunte in Italia ed avevano preso alloggio in un albergo bresciano, dove avevano lasciato il bagaglio e dove non avevano più fatto ritorno; la sera del 23 detto l'utenza del [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato ripetutamente due utenze, intestate a cittadini stranieri inesistenti, ma con certezza riferibili a [OSCURATO:PERSONA], autista dell'imputato e sua guardia del corpo, ed ad [OSCURATO:PERSONA], dapprima in zona contigua alla stazione di Brescia e, poi, a quella del [OSCURATO:PERSONA], dove furono ritrovati i cadaveri delle due vittime.

Di qui l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Volonghi quali esecutori materiali del duplice omicidio, aggravato dalla premeditazione, provata dalla circostanza che i due macedoni erano stati invitati in Italia, per definire la questione controversa del finanziamento.

A carico dell'imputato i giudici di primo grado valorizzavano il ruolo di principale interessato all'eliminazione fisica delle due vittime, di prim'attore nella consumazione della lucrosa truffa e nell'incasso della ricca anticipazione, il mutato tenore di vita riferito dalla moglie dopo tale incasso, il ritrovamento tra le sue carte dei due passaporti delle vittime, gli stessi esibiti la sera del loro arrivo presso l'hotel dove avevano lasciato i bagagli, la testimonianza della ex moglie, alla quale l'imputato, nell'autunno del 2011, riferendosi ai due passaporti detti, disse che appartenevano a due persone che avevano dato fastidio ed erano per questo finite sotto terra.

Quanto al secondo delitto, lo stesso veniva imputato a [OSCURATO:PERSONA] in forza della testimonianza particolareggiata della parte lesa, [OSCURATO:PERSONA], confermata da uno scritto anonimo chiaramente minaccioso fattole pervenire prima della sua testimonianza in udienza.

2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'imputato, sostenendo che non vi era prova del mandato dato al [OSCURATO:PERSONA], ammesso che fosse questi l'omicida, che i rapporti non idilliaci tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato contrastavano con la ricostruzione dei fatti, che difetterebbe il movente in capo all'imputato, posto che le somme percepite erano state versate da altre persone ed esse somme erano state divise tra più soggetti e solo in minima parte incassate dal prevenuto, che insomma nessun beneficio economico aveva l'imputato tratto dalla morte delle due vittime, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva minacciato solo il prevenuto, mentre l'altra vittima non aveva mai minacciato nessuno, che anche il possesso dei due passaporti delle vittime non integrerebbe prova univoca, perché inspiegabile la ragione per la quale l'imputato, ex poliziotto, avrebbe dovuto farseli consegnare costruendo in tal modo una prova a suo carico posto che, la notte indicata per il delitto egli, pacificamente, era lontano da Brescia, che la ex moglie, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed altri ancora avevano accesso all'ufficio dell'imputato ed avrebbero potuto portarvi i passaporti, che la Corte aveva utilizzato la testimonianza di Mariani, peraltro inattendibile, in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., posto che tale teste, in realtà, fu compartecipe della truffa, che non era attendibile la testimonianza dell'ex moglie del prevenuto, considerati il suo risentimento ed il tentativo di estorsione posto in opera in suo danno.

In via subordinata l'imputato contestava l'aggravante della premeditazione ed il mandato omicidiario, dovendosi ritenere, invece, tutt'al più un semplice mandato a dare una lezione e, pertanto, la ricorrenza dì un'ipotesi di concorso anomalo. 2.1.Con sentenza del 23 maggio 2014 la Corte di assise di appello di Brescia, dopo aver rigettato ogni doglianza difensiva e la richiesta della difesa di rinnovazione istruttoria, per esaminare alcuni testi in ordine ad un litigio intercorso tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], in seguito al quale il prevenuto non avrebbe più frequentato l'ufficio dove furono trovati i passaporti (l'ufficio presso la Aston s.r.I.) rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata.

A sostegno della decisione la Corte territoriale reiterava le medesime valutazioni probatorie del giudice di primo grado, ritenendo corretta, motivata e provata l'esecuzione materiale del duplice omicidio da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Volonghi per conto del mandante, [OSCURATO:PERSONA], valorizzando a tal fine: -le telefonate intercorse, nelle settimane prima del delitto, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidentemente eseguite per attirare la vittima in Italia con il pretesto di chiudere la vicenda relativa al prestito milionario non più procurato ed alle commissioni per questo lautamente quanto inutilmente versate; -il ritrovamento del carteggio relativo all'affare detto nelle valige lasciate in albergo dalle vittime; -l'aggancio della cella telefonica a servizio del luogo del delitto da parte delle utenze dei due la sera del delitto; -il tenore delle intercettazioni successive tra i due presunti esecutori materiali e quella del 2 novembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e persona non identificata, nella quale il primo si lamentava del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nonostante quello che gli aveva fatto per liberarlo dai due albanesi e dai problemi che questi creavano; -la recente condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in parola; -la preparazione dell'azione delittuosa, mercè l'utilizzazione di utenze telefoniche intestate a soggetti inesistenti; -il viaggio del [OSCURATO:PERSONA] in Tunisia per procurarsi l'aiuto dell'amico Volonghi; -la ricostruzione della truffa consumata da [OSCURATO:PERSONA] ai danni delle vittime e la durissima reazione di queste ultime per il recupero della provvigione di 410.000,00 euro versata inutilmente, unico movente credibile ed apprezzabile dell'omicidio, per questo riferibile, in qualità di mandante, a [OSCURATO:PERSONA] stesso;-la mancanza di analoghi apprezzabili moventi riferibili al [OSCURATO:PERSONA] se non collegati al mandato omicidiario del suo datore di lavoro; -il pagamento di luglio operato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], provato dalle intercettazioni delle conversazioni di quest'ultimo, indipendentemente ed in aggiunta allo stipendio; -il ritrovamento dei due passaporti delle vittime, gli stessi esibiti al loro arrivo in albergo, poco prima di essere uccisi, nella disponibilità dell'imputato; -l'inconsistenza logica e processuale delle ricostruzioni alternative della vicenda tentate dalla difesa, per escludere l'imputato dal possesso dei due documenti e riferirlo alla moglie ovvero al [OSCURATO:PERSONA] il quale ne avrebbero fatto uso in suo danno per motivi di forte rancore personale; -l'inutilità della richiesta rinnovazione dibattimentale; -la certa ricorrenza dell'aggravante della premeditazione nella fattispecie; -l'immeritevolezza della concessione delle attenuanti generiche e la legittimità della pena inflitta. 2.2.Con sentenza n. 41304 — 2015, del 18 giugno 2015, la sezione Prima penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato.

3. Con l'istanza di revisione, [OSCURATO:PERSONA] ha articolato nuove prove, adducendo nuovi testimoni e producendo copiosa documentazione, finalizzata: - a contrastare il movente ricostruito nel processo di merito; - a negare l'acquisto delle schede telefoniche utilizzate; - a confutare il dato relativo al rinvenimento dei passaporti delle vittime presso gli uffici di Aston in Bologna; - a valorizzare il contenuto di intercettazioni e la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

All'esito dell'esame della documentazione prodotta, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione, ritenendo che il compendio delle nuove prove introdotte e la consulenza tecnica non fossero idonei a dispiegare efficacia demolitoria degli elementi acquisiti nel giudizio.

4. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, con due motivi, plurime censure.

4.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale in relazione all'udienza di trattazione del 7 marzo 2019, preceduta dalla comunicazione della riserva di ammissione dei testi indicati dalla difesa e caratterizzata da rilevanti anomalie, quali la predisposizione per iscritto della relazione, nella quale — rilevata l'omessa notifica della citazione alle parti civili — veniva disposto il differimento al 20 giugno 2019; a tale udienza, revocata l'ordinanza relativa alla citazione delle parti civili all'estero, in quanto superflua nella udienza di delibazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, le parti erano state invitate a concludere e la Corte d'appello aveva emesso la sentenza impugnata.

Deduce, al riguardo, il ricorrente che tanto la relazione già scritta e resa disponibile alle parti, che la riserva di disporre la traduzione del ricorrente "nel caso sia possibile celebrare il giudizio" deponessero per la celebrazione del procedimento nelle forme del dibattimento, ex art. 636 cod. proc. pen., con conseguente violazione della legge processuale per essere stata assunta la decisione nella fase rescindente.

4.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione, in riferimento all'indebita sovrapposizione delle fasi del giudizio di revisione, risolto in sede rescindente attraverso un penetrante apprezzamento nel merito, invece demandato alla fase rescissoria, nella specie non celebrata, con violazione del contraddittorio.

Rappresenta, al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] come l'istanza di revisione fosse finalizzata alla demolizione dei quattro indizi fondanti la sentenza irrevocabile, mentre la Corte d'appello ne ha, ingiustificatamente, depotenzíato la valenza, segnatamente: -quanto al movente, per essere stata ritenuta superflua ed inutile la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], addotto riguardo l'effettività dell'operazione finanziaria stipulata tra la parti, in conseguenza della disamina dei documenti prodotti sul punto, laddove, invece, solo il teste predetto avrebbe potuto ricostruire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], intestataria fiduciaria dei titoli azionari ed artefice del fraudolento tentativo di monetizzarlo; -quanto alla riconducibilità al ricorrente delle schede telefoniche acquistate in Milano, per avere la Corte della revisione svalutato la deposizione del teste Bonera, titolare dell'esercizio commerciale, alla stregua della ritenuta irrilevanza della circostanza dell'acquisto, mentre la difesa intendeva contrastare la stessa frequentazione del negozio; -quanto al rinvenimento del passaporto delle vittime, per avere analogamente sterilizzato la richiesta di esame del teste [OSCURATO:PERSONA], addotto riguardo l'evoluzione dei rapporti del ricorrente con la società presso la cui sede i documenti furono rinvenuti e la decisiva circostanza dell'assenza di effetti personali del [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al 4 novembre 2011, con prospettazione del tutto innovativa rispetto alla richiesta di esame dello stesso teste già rivolta alla Corte d'appello su diverse circostanze, con conseguente travisamento del tema della prova nuova, invece decisiva alla luce delle intercettazioni trascritte integralmente solo nella presente fase; apparendo del tutto irragionevole che il ricorrente avesse lasciato in quei locali, e sulla scrivania, solo i passaporti ed altro materiale; -quanto al prelevamento della somma di euro diecimila, consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e da questi corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di remunerazione, per avere la Corte svalutato la documentazione bancaria, dalla quale risulta che alcun prelievo per contanti di tale somma fu effettuato nella data indicata dal [OSCURATO:PERSONA] (primo giorni di luglio 2011), richiamando l'emissione di un assegno circolare di pari importo del 27 giugno 2011.

5. In data 9 gennaio 2021, per la precedente udienza del 4 febbraio 2021, il Procuratore generale ha fatto pervenire richiesta di discussione orale, accordata.

5.1. Per la successiva udienza, fissata in data 14 luglio 2021, il Procuratore generale presso questa Corte,

V. Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5.2. Per l'odierna udienza, cui il procedimento perveniva a seguito di rinvii, il difensore, Avv. N. Caputo, ha depositato istanza di discussione orale, accordata, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.Va premesso che, come è noto, il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata.

La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). 1.1.Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c), cod. proc. pen., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) purché idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv. 216024).

I provvedimenti che chiudono entrambe le predette fasi — l'ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) — sono distinti dal punto di vista logico-funzionale e ricorribili per cassazione, ciascuno autonomamente, a dimostrazione della diversa funzione dei due momenti decisori.

E' noto, invero, che il giudice di merito, nella fase rescindente, ha il compito di valutare, in astratto e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Si tratta di valutazione preliminare che, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda comunque la capacità dimostrativa delle prove (vecchie e nuove) a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione.

Tanto, dovendo ribadirsi il condivisibile principio secondo il quale nella fase rescindente all'operata valutazione si deve pervenire, diversamente da quella rescissoria, senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (tra le altre, Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

E' stato opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché però, riscontrabili ictu ()cui/ (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in mot.).

Nel successivo momento del percorso processuale, che punta alla decisione di merito sulla revisione, la fase è instaurata mediante la citazione del condannato ed il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (tra le altre, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821; Sez. 3, n. 15402 del 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.).

1.2. Seguendo detta impostazione ermeneutica, condivisa dal Collegio, è dunque, solo nella fase del giudizio rescissorio, una volta ammesso, che il condannato può trovare ascolto adeguato nel merito dell'esame della prova nuova dedotta.

Ciò attraverso un vaglio che si snoda con le forme dibattimentali, espressamente richiamate dall'art. 636 cod. proc. pen.

Sicché tale giudizio deve essere improntato anch'esso ai principi del giusto processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost., ferma restando la possibilità di dichiarare, con la sentenza che chiude tale seconda fase, l'inammissibilità della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez.

U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441).

Invero, conformemente al disposto dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l'emissione del decreto di citazione a giudizio (ed il completo espletamento della fase dibattimentale) non preclude — nessun "giudicato interno" potendo, per definizione, essersi formato — la pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione.

D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cit.

Ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto.

In questa seconda fase, è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla, anche senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (Sez.

U, Pisco, cit.).In altre parole, ciò che si vuole evitare è che con la sentenza che definisce la fase rescissoria, il giudice esprima un giudizio di inammissibilità mascherato da valutazione di infondatezza e definito con il rigetto dell'istanza, senza dar luogo ad alcuna verifica, sia pur minima e preliminare, della veridicità di quanto addotto dal ricorrente come nuova prova.

Ciò, pur se sussiste perfetta legittimità della statuizione di inammissibilità con sentenza anche all'esito del giudizio rescissorio, come affermato sia dalle Sezioni Unite, ric.

Pisco, che dalla giurisprudenza successiva (Sez.

U, n. 624 del 2002, cit.; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718; Sez. 3, n. 43573 del 30/9/2014, G, Rv. 260989).

1.3. Deve essere, ancora, precisato che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.

Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice, dunque, deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. cit. ; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455).

La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786). 2.Applicati al caso al vaglio, gli esposti principi, cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva in primo luogo, che il primo motivo di ricorso è infondato.

L'esame degli atti, doveroso in relazione al tipo di eccezione formulata (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale : Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092) ha consentito di acclarare che l'udienza del 7 marzo 2019, fissata per la trattazione, è stata rinviata per l'omessa citazione delle persone offese.

Questa, poi, è stata reputata, nel prosieguo, non necessaria, con relativa revoca dell'ordinanza all'uopo adottata, in quanto la Corte d'appello ha valutato di non accedere al dibattimento e di non svolgere il giudizio rescindente, concludendo la delibazione sull'istanza di revisione con una valutazione preliminare d'inammissibilità, pur non avendo pronunciato, preventivamente, sull'ammissibilità della richiesta con ordinanza de plano.

Si rileva, infatti, che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale, una volta introdotta la fase del dibattimento — diversamente dal caso di specie avendo la Corte d'appello deciso, preliminarmente, optando di non svolgere il giudizio di revisione nelle forme del dibattimento — la parte civile già costituitasi nel procedimento conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, ben possa interloquire sull'ammissibilità della relativa richiesta (Sez.

U, n. 624/02 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220442; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259805 Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bontennpi, Rv. 21145).

Ciò, invece, non è necessario in casi come quello al vaglio, in cui il provvedimento decisorio si è limitato a concludere una fase preliminare, addivenendo ad una deliberazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, avvenuta all'esito della fissazione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen., ma senza accedere al dibattimento e all'assunzione delle prove nuove richieste.

Tanto, in linea con la natura della pronuncia che è stata adottata, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. applicabile anche al giudizio di revisione, la quale, ove non rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., non è preclusa e può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (Sez.

U, n. 624 del 2002, cit.; Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993, Santolla, Rv. 196028).

Alcuna nullità, poi, si ravvisa e, invero, questa nemmeno risulta formalmente individuata e precisamente eccepita dal ricorrente, rispetto all'intervenuta messa a disposizione delle parti della relazione introduttiva scritta, da parte del Collegio della Corte territoriale. 2.1.11 secondo motivo di ricorso è fondato.

Invero, tenuto conto dei limiti entro i quali può operare la valutazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, come delineati dall'art. 634 comma 1, cod. proc. pen. che qui devono essere richiamati, trattandosi, comunque, di declaratoria di inammissibilità pur se adottata con sentenza, si osserva che il giudizio svolto dalla Corte d'appello non si è limitato, come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, a valutare, in astratto, l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.La Corte d'appello, invece, si è spinta, nel prendere in esame la capacità dimostrativa delle prove, vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato, ad approfondimenti in concreto, tipici del giudizio ets“ss.orio , operando una penetrante anticipazione di apprezzamenti di merito, riservati al giudizio di revisione da svolgersi assicurando il contraddittorio di tutte le parti, ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen.

Invero, per il tipo di provvedimento adottato e per la fase in cui questo è stato pronunciato — preliminare all'instaurazione del dibattimento — la Corte d'appello si sarebbe dovuta limitare a valutare, solo sommariamente, se quelle offerte dall'istante avessero natura di prove nuove e se, ove ritenute tali, queste avessero efficacia scardinante.

L'esame della Corte territoriale si sarebbe dovuto limitare ad accertare che l'istanza, non manifestamente infondata, era stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge, posto che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione, nelle forme previste per il dibattimento, tanto che i precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare sono diretti a dare conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddittorio.

Il ragionamento che fa la Corte in senso negativo (cfr. pagg. 10 e sgg.) è, invece, penetrante e senz'altro anticipatorio del merito del procedimento di revisione, dunque esorbitante rispetto al tipo di vaglio che la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di revisione necessita, secondo i riportati parametri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, quando questa, sia pure legittimamente, sia adottata prima dell'instaurazione del dibattimento e senza lo svolgimento del giudizio di merito. 2.2.Sul punto si osserva, quanto alle prove orali richieste (esame di Castellavazzi e Genovese) che queste, con particolare riferimento a quella relativa all'esame di Castellavazzi (sull'attività e sull'esito dell'operazione finanziaria intercorsa, con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], tra la società [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]) vengono specificamente comparate a stralci delle intercettazioni acquisite nel corso del giudizio di merito, con particolare riferimento a quella eseguita subito dopo l'esecuzione del fermo a carico dell'istante, del 17 novembre 2011, nonché a quella del 24 novembre 2011 riportate nella sentenza della Corte d'assise di Brescia del 13 febbraio 2013.

Alla stregua di tale operazione, viene svolta una valutazione concreta delle prova richiesta, che non si limita a sondare l'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, così travalicando i limiti dell'esame rimesso alla Corte d'appello sulla mera ammissibilità dell'istanza di revisione e sulla astratta capacità .Inoltre, con riferimento all'esame di Genovese (sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'Aston s.r1. di [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe dovuto riferire sulla condivisione di una stanza ad uso ufficio, presso la sede dell'Ascon, con [OSCURATO:PERSONA], sull'abbandono dell'idea di entrare in società con Spagnuolo e su tempi e modalità di sgombero delle postazioni lavorative del [OSCURATO:PERSONA], presso la sede dell'Ascon, la Corte d'appello indica questa prova come già chiesta con l'atto di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e ritenuta non indispensabile dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, dunque considerandola preclusa nel giudizio di revisione.

Sul punto, si osserva che il ricorrente evidenzia come la prova testimoniale sia stata indicata, in sede di revisione, su circostanze diverse, rispetto a quelle che avevano rappresentato oggetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria proposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., nel giudizio di merito.

Né viene esposto, con adeguata motivazione, lo svolto esame dell'efficacia (eventualmente) scardinante della prova testimoniale richiesta, avente ad oggetto l'esistenza di contrasti con il titolare della Aston e le circostanze ed i tempi di ritiro degli effetti personali di [OSCURATO:PERSONA] dall'ufficio Ascon.

Tanto, rispetto ai diversi dati, raccolti nel giudizio di merito, circa il reperimento dei passaporti nell'ufficio Aston all'atto dell'esecuzione del fermo, nonché in ordine al contenuto della testimonianza dell' ex moglie del ricorrente e dell'affermazione di questa di aver visto, dopo l'omicidio, i passaporti delle vittime nel cassetto e circa il contenuto delle dichiarazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento ai documenti allegati all'istanza, si opera inoltre, un approfondito esame di merito, per ciascuno di essi, che non si limita alla verifica dell'efficacia scardinante della prova che si chiede di introdurre, rispetto alle prove già assunte, così come questo viene svolto, concretamente, in relazione agli stralci di conversazioni intercettate allegate all'istanza di revisione, oggetto di specifica consulenza da parte della difesa, con riferimento alle circostanze relative al ritrovamento dei passaporti delle vittime.

Infine, la Corte d'appello con un giudizio senz'altro penetrante e di merito, indica le prove che, invece, l'istante avrebbe potuto chiedere di assumere (esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — raggiunto da sentenza irrevocabile di condanna quale esecutore materiale dell'omicidio — esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]) in quanto idonee a giustificare l'adozione delle stesse nel contraddittorio delle parti. 3.Si impone, per quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 20 giugno 2019, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza della Corte d'assise di Brescia, del 13 febbraio 2013, irrevocabile il 18 giugno 2015, proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale il medesimo era stato ritenuto responsabile, quale mandante, del duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], aggravato dalla premeditazione, oltre che del reato di cui all'art. 611 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretta, con la minaccia di ucciderla insieme al figlio, a commettere il delitto di truffa in danno delle precedenti vittime e di [OSCURATO:PERSONA] e a non denunciare gli omicidi di cui innanzi. 1.1. I fatti riguardano l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], cittadini macedoni, i cui corpi furono casualmente rinvenuti, il 15 ottobre 2011, sul [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Brescia. Gli accertamenti medico-legali rivelavano come i due fossero stati attinti da colpi di arma da fuoco dopo un violento pestaggio. Le indagini si indirizzavano verso alcuni cittadini italiani con i quali le vittime avevano in corso una vertenza stragiudiziale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, le ultime persone contattate dalle due vittime prima della loro scomparsa. 1.2.Con sentenza del 13 febbraio 2013, la Corte di assise di Brescia dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli, uniti dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. I giudici di primo grado, sulla base di una complessa istruttoria dibattimentale articolatasi attraverso la testimonianza di numerosi testi, acquisizioni documentali, la trascrizione di intercettazioni telefoniche, l'allegazione del verbale di sopralluogo della polizia scientifica sul luogo del delitto e gli esiti della consulenza medicolegale sul corpo delle vittime, ricostruiva come segue i fatti di causa. Tra l'imputato e le due vittime era maturato un violento contrasto, in seguito ad una pratica di finanziamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso, millantando un suo rilevante ruolo nella IP Bank ltd, nella misura di 26 milioni di dollari in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pratica nella quale essi avevano assunto il ruolo di intermediari; per essa l'imputato aveva già ricevuto un cospicuo versamento, pari ad euro 410.000,00. Il ritardo nella definizione dell'affare aveva fatto insorgere i primi sospetti nelle controparti, le quali avevano, invano, chiesto spiegazioni al [OSCURATO:PERSONA] anche in incontri diretti, caratterizzati da violentissimi scontri verbali e reciproche minacce. Il 23 giugno 2011 le vittime erano giunte in Italia ed avevano preso alloggio in un albergo bresciano, dove avevano lasciato il bagaglio e dove non avevano più fatto ritorno; la sera del 23 detto l'utenza del [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato ripetutamente due utenze, intestate a cittadini stranieri inesistenti, ma con certezza riferibili a [OSCURATO:PERSONA], autista dell'imputato e sua guardia del corpo, ed ad [OSCURATO:PERSONA], dapprima in zona contigua alla stazione di Brescia e, poi, a quella del [OSCURATO:PERSONA], dove furono ritrovati i cadaveri delle due vittime. Di qui l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Volonghi quali esecutori materiali del duplice omicidio, aggravato dalla premeditazione, provata dalla circostanza che i due macedoni erano stati invitati in Italia, per definire la questione controversa del finanziamento. A carico dell'imputato i giudici di primo grado valorizzavano il ruolo di principale interessato all'eliminazione fisica delle due vittime, di prim'attore nella consumazione della lucrosa truffa e nell'incasso della ricca anticipazione, il mutato tenore di vita riferito dalla moglie dopo tale incasso, il ritrovamento tra le sue carte dei due passaporti delle vittime, gli stessi esibiti la sera del loro arrivo presso l'hotel dove avevano lasciato i bagagli, la testimonianza della ex moglie, alla quale l'imputato, nell'autunno del 2011, riferendosi ai due passaporti detti, disse che appartenevano a due persone che avevano dato fastidio ed erano per questo finite sotto terra. Quanto al secondo delitto, lo stesso veniva imputato a [OSCURATO:PERSONA] in forza della testimonianza particolareggiata della parte lesa, [OSCURATO:PERSONA], confermata da uno scritto anonimo chiaramente minaccioso fattole pervenire prima della sua testimonianza in udienza. 2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'imputato, sostenendo che non vi era prova del mandato dato al [OSCURATO:PERSONA], ammesso che fosse questi l'omicida, che i rapporti non idilliaci tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato contrastavano con la ricostruzione dei fatti, che difetterebbe il movente in capo all'imputato, posto che le somme percepite erano state versate da altre persone ed esse somme erano state divise tra più soggetti e solo in minima parte incassate dal prevenuto, che insomma nessun beneficio economico aveva l'imputato tratto dalla morte delle due vittime, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva minacciato solo il prevenuto, mentre l'altra vittima non aveva mai minacciato nessuno, che anche il possesso dei due passaporti delle vittime non integrerebbe prova univoca, perché inspiegabile la ragione per la quale l'imputato, ex poliziotto, avrebbe dovuto farseli consegnare costruendo in tal modo una prova a suo carico posto che, la notte indicata per il delitto egli, pacificamente, era lontano da Brescia, che la ex moglie, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed altri ancora avevano accesso all'ufficio dell'imputato ed avrebbero potuto portarvi i passaporti, che la Corte aveva utilizzato la testimonianza di Mariani, peraltro inattendibile, in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., posto che tale teste, in realtà, fu compartecipe della truffa, che non era attendibile la testimonianza dell'ex moglie del prevenuto, considerati il suo risentimento ed il tentativo di estorsione posto in opera in suo danno. In via subordinata l'imputato contestava l'aggravante della premeditazione ed il mandato omicidiario, dovendosi ritenere, invece, tutt'al più un semplice mandato a dare una lezione e, pertanto, la ricorrenza dì un'ipotesi di concorso anomalo. 2.1.Con sentenza del 23 maggio 2014 la Corte di assise di appello di Brescia, dopo aver rigettato ogni doglianza difensiva e la richiesta della difesa di rinnovazione istruttoria, per esaminare alcuni testi in ordine ad un litigio intercorso tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], in seguito al quale il prevenuto non avrebbe più frequentato l'ufficio dove furono trovati i passaporti (l'ufficio presso la Aston s.r.I.) rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata. A sostegno della decisione la Corte territoriale reiterava le medesime valutazioni probatorie del giudice di primo grado, ritenendo corretta, motivata e provata l'esecuzione materiale del duplice omicidio da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Volonghi per conto del mandante, [OSCURATO:PERSONA], valorizzando a tal fine: -le telefonate intercorse, nelle settimane prima del delitto, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidentemente eseguite per attirare la vittima in Italia con il pretesto di chiudere la vicenda relativa al prestito milionario non più procurato ed alle commissioni per questo lautamente quanto inutilmente versate; -il ritrovamento del carteggio relativo all'affare detto nelle valige lasciate in albergo dalle vittime; -l'aggancio della cella telefonica a servizio del luogo del delitto da parte delle utenze dei due la sera del delitto; -il tenore delle intercettazioni successive tra i due presunti esecutori materiali e quella del 2 novembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e persona non identificata, nella quale il primo si lamentava del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nonostante quello che gli aveva fatto per liberarlo dai due albanesi e dai problemi che questi creavano; -la recente condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in parola; -la preparazione dell'azione delittuosa, mercè l'utilizzazione di utenze telefoniche intestate a soggetti inesistenti; -il viaggio del [OSCURATO:PERSONA] in Tunisia per procurarsi l'aiuto dell'amico Volonghi; -la ricostruzione della truffa consumata da [OSCURATO:PERSONA] ai danni delle vittime e la durissima reazione di queste ultime per il recupero della provvigione di 410.000,00 euro versata inutilmente, unico movente credibile ed apprezzabile dell'omicidio, per questo riferibile, in qualità di mandante, a [OSCURATO:PERSONA] stesso;-la mancanza di analoghi apprezzabili moventi riferibili al [OSCURATO:PERSONA] se non collegati al mandato omicidiario del suo datore di lavoro; -il pagamento di luglio operato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], provato dalle intercettazioni delle conversazioni di quest'ultimo, indipendentemente ed in aggiunta allo stipendio; -il ritrovamento dei due passaporti delle vittime, gli stessi esibiti al loro arrivo in albergo, poco prima di essere uccisi, nella disponibilità dell'imputato; -l'inconsistenza logica e processuale delle ricostruzioni alternative della vicenda tentate dalla difesa, per escludere l'imputato dal possesso dei due documenti e riferirlo alla moglie ovvero al [OSCURATO:PERSONA] il quale ne avrebbero fatto uso in suo danno per motivi di forte rancore personale; -l'inutilità della richiesta rinnovazione dibattimentale; -la certa ricorrenza dell'aggravante della premeditazione nella fattispecie; -l'immeritevolezza della concessione delle attenuanti generiche e la legittimità della pena inflitta. 2.2.Con sentenza n. 41304 — 2015, del 18 giugno 2015, la sezione Prima penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato. 3. Con l'istanza di revisione, [OSCURATO:PERSONA] ha articolato nuove prove, adducendo nuovi testimoni e producendo copiosa documentazione, finalizzata: - a contrastare il movente ricostruito nel processo di merito; - a negare l'acquisto delle schede telefoniche utilizzate; - a confutare il dato relativo al rinvenimento dei passaporti delle vittime presso gli uffici di Aston in Bologna; - a valorizzare il contenuto di intercettazioni e la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. All'esito dell'esame della documentazione prodotta, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione, ritenendo che il compendio delle nuove prove introdotte e la consulenza tecnica non fossero idonei a dispiegare efficacia demolitoria degli elementi acquisiti nel giudizio. 4. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, con due motivi, plurime censure. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale in relazione all'udienza di trattazione del 7 marzo 2019, preceduta dalla comunicazione della riserva di ammissione dei testi indicati dalla difesa e caratterizzata da rilevanti anomalie, quali la predisposizione per iscritto della relazione, nella quale — rilevata l'omessa notifica della citazione alle parti civili — veniva disposto il differimento al 20 giugno 2019; a tale udienza, revocata l'ordinanza relativa alla citazione delle parti civili all'estero, in quanto superflua nella udienza di delibazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, le parti erano state invitate a concludere e la Corte d'appello aveva emesso la sentenza impugnata. Deduce, al riguardo, il ricorrente che tanto la relazione già scritta e resa disponibile alle parti, che la riserva di disporre la traduzione del ricorrente "nel caso sia possibile celebrare il giudizio" deponessero per la celebrazione del procedimento nelle forme del dibattimento, ex art. 636 cod. proc. pen., con conseguente violazione della legge processuale per essere stata assunta la decisione nella fase rescindente. 4.2. Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione, in riferimento all'indebita sovrapposizione delle fasi del giudizio di revisione, risolto in sede rescindente attraverso un penetrante apprezzamento nel merito, invece demandato alla fase rescissoria, nella specie non celebrata, con violazione del contraddittorio. Rappresenta, al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] come l'istanza di revisione fosse finalizzata alla demolizione dei quattro indizi fondanti la sentenza irrevocabile, mentre la Corte d'appello ne ha, ingiustificatamente, depotenzíato la valenza, segnatamente: -quanto al movente, per essere stata ritenuta superflua ed inutile la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], addotto riguardo l'effettività dell'operazione finanziaria stipulata tra la parti, in conseguenza della disamina dei documenti prodotti sul punto, laddove, invece, solo il teste predetto avrebbe potuto ricostruire il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], intestataria fiduciaria dei titoli azionari ed artefice del fraudolento tentativo di monetizzarlo; -quanto alla riconducibilità al ricorrente delle schede telefoniche acquistate in Milano, per avere la Corte della revisione svalutato la deposizione del teste Bonera, titolare dell'esercizio commerciale, alla stregua della ritenuta irrilevanza della circostanza dell'acquisto, mentre la difesa intendeva contrastare la stessa frequentazione del negozio; -quanto al rinvenimento del passaporto delle vittime, per avere analogamente sterilizzato la richiesta di esame del teste [OSCURATO:PERSONA], addotto riguardo l'evoluzione dei rapporti del ricorrente con la società presso la cui sede i documenti furono rinvenuti e la decisiva circostanza dell'assenza di effetti personali del [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva al 4 novembre 2011, con prospettazione del tutto innovativa rispetto alla richiesta di esame dello stesso teste già rivolta alla Corte d'appello su diverse circostanze, con conseguente travisamento del tema della prova nuova, invece decisiva alla luce delle intercettazioni trascritte integralmente solo nella presente fase; apparendo del tutto irragionevole che il ricorrente avesse lasciato in quei locali, e sulla scrivania, solo i passaporti ed altro materiale; -quanto al prelevamento della somma di euro diecimila, consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e da questi corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] e a titolo di remunerazione, per avere la Corte svalutato la documentazione bancaria, dalla quale risulta che alcun prelievo per contanti di tale somma fu effettuato nella data indicata dal [OSCURATO:PERSONA] (primo giorni di luglio 2011), richiamando l'emissione di un assegno circolare di pari importo del 27 giugno 2011. 5. In data 9 gennaio 2021, per la precedente udienza del 4 febbraio 2021, il Procuratore generale ha fatto pervenire richiesta di discussione orale, accordata. 5.1. Per la successiva udienza, fissata in data 14 luglio 2021, il Procuratore generale presso questa Corte, V. Senatore, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.2. Per l'odierna udienza, cui il procedimento perveniva a seguito di rinvii, il difensore, Avv. N. Caputo, ha depositato istanza di discussione orale, accordata, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.Va premesso che, come è noto, il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). 1.1.Nella consolidata interpretazione giurisprudenziale sul tema, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c), cod. proc. pen., quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) purché idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, Cavazza, Rv. 216024). I provvedimenti che chiudono entrambe le predette fasi — l'ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) — sono distinti dal punto di vista logico-funzionale e ricorribili per cassazione, ciascuno autonomamente, a dimostrazione della diversa funzione dei due momenti decisori. E' noto, invero, che il giudice di merito, nella fase rescindente, ha il compito di valutare, in astratto e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Si tratta di valutazione preliminare che, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda comunque la capacità dimostrativa delle prove (vecchie e nuove) a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione. Tanto, dovendo ribadirsi il condivisibile principio secondo il quale nella fase rescindente all'operata valutazione si deve pervenire, diversamente da quella rescissoria, senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (tra le altre, Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). E' stato opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché però, riscontrabili ictu ()cui/ (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in mot.). Nel successivo momento del percorso processuale, che punta alla decisione di merito sulla revisione, la fase è instaurata mediante la citazione del condannato ed il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo (tra le altre, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821; Sez. 3, n. 15402 del 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.). 1.2. Seguendo detta impostazione ermeneutica, condivisa dal Collegio, è dunque, solo nella fase del giudizio rescissorio, una volta ammesso, che il condannato può trovare ascolto adeguato nel merito dell'esame della prova nuova dedotta. Ciò attraverso un vaglio che si snoda con le forme dibattimentali, espressamente richiamate dall'art. 636 cod. proc. pen. Sicché tale giudizio deve essere improntato anch'esso ai principi del giusto processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost., ferma restando la possibilità di dichiarare, con la sentenza che chiude tale seconda fase, l'inammissibilità della richiesta di revisione, rivalutate le condizioni di ammissibilità dell'istanza senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito (su quest'ultima affermazione: Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 e Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441). Invero, conformemente al disposto dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l'emissione del decreto di citazione a giudizio (ed il completo espletamento della fase dibattimentale) non preclude — nessun "giudicato interno" potendo, per definizione, essersi formato — la pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione. D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte è costante nella linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cit. Ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase, è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla, anche senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (Sez. U, Pisco, cit.).In altre parole, ciò che si vuole evitare è che con la sentenza che definisce la fase rescissoria, il giudice esprima un giudizio di inammissibilità mascherato da valutazione di infondatezza e definito con il rigetto dell'istanza, senza dar luogo ad alcuna verifica, sia pur minima e preliminare, della veridicità di quanto addotto dal ricorrente come nuova prova. Ciò, pur se sussiste perfetta legittimità della statuizione di inammissibilità con sentenza anche all'esito del giudizio rescissorio, come affermato sia dalle Sezioni Unite, ric. Pisco, che dalla giurisprudenza successiva (Sez. U, n. 624 del 2002, cit.; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452; Sez. 5, n. 4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718; Sez. 3, n. 43573 del 30/9/2014, G, Rv. 260989). 1.3. Deve essere, ancora, precisato che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante. Per l'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice, dunque, deve valutare non solo l'affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. cit. ; Sez. 4, n. 35697 del 19/06/2007, Bozi, Rv. 237455). La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786). 2.Applicati al caso al vaglio, gli esposti principi, cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva in primo luogo, che il primo motivo di ricorso è infondato. L'esame degli atti, doveroso in relazione al tipo di eccezione formulata (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale : Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092) ha consentito di acclarare che l'udienza del 7 marzo 2019, fissata per la trattazione, è stata rinviata per l'omessa citazione delle persone offese. Questa, poi, è stata reputata, nel prosieguo, non necessaria, con relativa revoca dell'ordinanza all'uopo adottata, in quanto la Corte d'appello ha valutato di non accedere al dibattimento e di non svolgere il giudizio rescindente, concludendo la delibazione sull'istanza di revisione con una valutazione preliminare d'inammissibilità, pur non avendo pronunciato, preventivamente, sull'ammissibilità della richiesta con ordinanza de plano. Si rileva, infatti, che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale, una volta introdotta la fase del dibattimento — diversamente dal caso di specie avendo la Corte d'appello deciso, preliminarmente, optando di non svolgere il giudizio di revisione nelle forme del dibattimento — la parte civile già costituitasi nel procedimento conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, ben possa interloquire sull'ammissibilità della relativa richiesta (Sez. U, n. 624/02 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220442; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259805 Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, Bontennpi, Rv. 21145). Ciò, invece, non è necessario in casi come quello al vaglio, in cui il provvedimento decisorio si è limitato a concludere una fase preliminare, addivenendo ad una deliberazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, avvenuta all'esito della fissazione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen., ma senza accedere al dibattimento e all'assunzione delle prove nuove richieste. Tanto, in linea con la natura della pronuncia che è stata adottata, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. applicabile anche al giudizio di revisione, la quale, ove non rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., non è preclusa e può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 624 del 2002, cit.; Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993, Santolla, Rv. 196028). Alcuna nullità, poi, si ravvisa e, invero, questa nemmeno risulta formalmente individuata e precisamente eccepita dal ricorrente, rispetto all'intervenuta messa a disposizione delle parti della relazione introduttiva scritta, da parte del Collegio della Corte territoriale. 2.1.11 secondo motivo di ricorso è fondato. Invero, tenuto conto dei limiti entro i quali può operare la valutazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, come delineati dall'art. 634 comma 1, cod. proc. pen. che qui devono essere richiamati, trattandosi, comunque, di declaratoria di inammissibilità pur se adottata con sentenza, si osserva che il giudizio svolto dalla Corte d'appello non si è limitato, come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte, a valutare, in astratto, l'idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare — ove eventualmente accertati — che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto, a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.La Corte d'appello, invece, si è spinta, nel prendere in esame la capacità dimostrativa delle prove, vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato, ad approfondimenti in concreto, tipici del giudizio ets“ss.orio , operando una penetrante anticipazione di apprezzamenti di merito, riservati al giudizio di revisione da svolgersi assicurando il contraddittorio di tutte le parti, ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. Invero, per il tipo di provvedimento adottato e per la fase in cui questo è stato pronunciato — preliminare all'instaurazione del dibattimento — la Corte d'appello si sarebbe dovuta limitare a valutare, solo sommariamente, se quelle offerte dall'istante avessero natura di prove nuove e se, ove ritenute tali, queste avessero efficacia scardinante. L'esame della Corte territoriale si sarebbe dovuto limitare ad accertare che l'istanza, non manifestamente infondata, era stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge, posto che a detta delibazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione, nelle forme previste per il dibattimento, tanto che i precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare sono diretti a dare conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddittorio. Il ragionamento che fa la Corte in senso negativo (cfr. pagg. 10 e sgg.) è, invece, penetrante e senz'altro anticipatorio del merito del procedimento di revisione, dunque esorbitante rispetto al tipo di vaglio che la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di revisione necessita, secondo i riportati parametri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, quando questa, sia pure legittimamente, sia adottata prima dell'instaurazione del dibattimento e senza lo svolgimento del giudizio di merito. 2.2.Sul punto si osserva, quanto alle prove orali richieste (esame di Castellavazzi e Genovese) che queste, con particolare riferimento a quella relativa all'esame di Castellavazzi (sull'attività e sull'esito dell'operazione finanziaria intercorsa, con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], tra la società [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]) vengono specificamente comparate a stralci delle intercettazioni acquisite nel corso del giudizio di merito, con particolare riferimento a quella eseguita subito dopo l'esecuzione del fermo a carico dell'istante, del 17 novembre 2011, nonché a quella del 24 novembre 2011 riportate nella sentenza della Corte d'assise di Brescia del 13 febbraio 2013. Alla stregua di tale operazione, viene svolta una valutazione concreta delle prova richiesta, che non si limita a sondare l'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, così travalicando i limiti dell'esame rimesso alla Corte d'appello sulla mera ammissibilità dell'istanza di revisione e sulla astratta capacità .Inoltre, con riferimento all'esame di Genovese (sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] titolare dell'Aston s.r1. di [OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe dovuto riferire sulla condivisione di una stanza ad uso ufficio, presso la sede dell'Ascon, con [OSCURATO:PERSONA], sull'abbandono dell'idea di entrare in società con Spagnuolo e su tempi e modalità di sgombero delle postazioni lavorative del [OSCURATO:PERSONA], presso la sede dell'Ascon, la Corte d'appello indica questa prova come già chiesta con l'atto di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e ritenuta non indispensabile dalla Corte d'assise d'appello di Brescia, dunque considerandola preclusa nel giudizio di revisione. Sul punto, si osserva che il ricorrente evidenzia come la prova testimoniale sia stata indicata, in sede di revisione, su circostanze diverse, rispetto a quelle che avevano rappresentato oggetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria proposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., nel giudizio di merito. Né viene esposto, con adeguata motivazione, lo svolto esame dell'efficacia (eventualmente) scardinante della prova testimoniale richiesta, avente ad oggetto l'esistenza di contrasti con il titolare della Aston e le circostanze ed i tempi di ritiro degli effetti personali di [OSCURATO:PERSONA] dall'ufficio Ascon. Tanto, rispetto ai diversi dati, raccolti nel giudizio di merito, circa il reperimento dei passaporti nell'ufficio Aston all'atto dell'esecuzione del fermo, nonché in ordine al contenuto della testimonianza dell' ex moglie del ricorrente e dell'affermazione di questa di aver visto, dopo l'omicidio, i passaporti delle vittime nel cassetto e circa il contenuto delle dichiarazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento ai documenti allegati all'istanza, si opera inoltre, un approfondito esame di merito, per ciascuno di essi, che non si limita alla verifica dell'efficacia scardinante della prova che si chiede di introdurre, rispetto alle prove già assunte, così come questo viene svolto, concretamente, in relazione agli stralci di conversazioni intercettate allegate all'istanza di revisione, oggetto di specifica consulenza da parte della difesa, con riferimento alle circostanze relative al ritrovamento dei passaporti delle vittime. Infine, la Corte d'appello con un giudizio senz'altro penetrante e di merito, indica le prove che, invece, l'istante avrebbe potuto chiedere di assumere (esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — raggiunto da sentenza irrevocabile di condanna quale esecutore materiale dell'omicidio — esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]) in quanto idonee a giustificare l'adozione delle stesse nel contraddittorio delle parti. 3.Si impone, per quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad alt
Sentenza Cassazione n. 15260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris