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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 24325/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 1/2020 in data 15/02/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letti i motivi aggiunti presentati in data 24/12/2021; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale datata 20/04/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettando l'appello ex artt. 10, 24 e 27 d.lgs. 159/2011 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (proposto) e di [OSCURATO:PERSONA] (terzo interessato), confermava il provvedimento di confisca di una serie di beni emesso dal Tribunale di Taranto in data 20/02/2018.

2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamentano i ricorrenti: -Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011, omessa motivazione in ordine all'affermazione della pericolosità qualificata del proposto; violazione del principio del ne bis in idem (primo motivo); -Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011, omessa motivazione in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto; omessa motivazione quanto alla correlazione tra la confisca dei beni oggetto dell'iniziativa ablatoria ed il tempo del loro acquisto (secondo motivo); - Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011, omessa motivazione in ordine all'imputazione al proposto dei beni di proprietà del terzo interessato (terzo motivo).

Con i motivi aggiunti, i ricorrenti, a sostegno del ricorso principale, hanno ulteriormente dedotto: -Violazione di legge in ordine alla attribuzione al proposto della pericolosità generica; nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011 per omessa motivazione in ordine all'attribuzione al proposto della pericolosità generica (primo motivo); -Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011 per omessa motivazione in ordine alla correlazione della manifestazione dell'affermata pericolosità generica del proposto con il tempo dell'acquisto dei beni sottoposti a confisca (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Appare doveroso fissare in premessa i limiti decisionali del giudice di legittimità con riguardo ai ricorsi in materia di misure di prevenzione.

2.1. Come è noto, «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4

I. 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma,

I. 31 maggio 1965, n. 575 [oggi art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011].

Ne consegue pertanto che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423/1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (cfr., ex multis: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

Questa Suprema Corte ha, poi, anche precisato che si verte nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514): in tal caso, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Si è, invece, al di fuori dal perimetro di impugnabilità allorquando il ricorrente ponga una ricostruzione alternativa dei fatti, situazione che implica valutazioni di merito del tutto estranee al giudizio di legittimità, essendo comunque preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e validazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Invero, tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema è giudice della motivazione, oltretutto - nel caso in esame - nell'ambito del più rigoroso limite della violazione di legge imposto dalle regole procedurali.

Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia.

Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto "attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza" giusto il combinato disposto degli artt. 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3 cod. proc. pen. (Rel. prog. prel., p. 133), nel vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 606, assumendo nella lett. e) piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per cassazione.

La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art. 192, ma anche dall'art. 546.1, lett.

"e", cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato.

Per contro, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderla affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali, norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111.6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto (v.

Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Va, inoltre, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v.

Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

2.2. Su queste premesso va considerato il recente pronunciamento del Giudice delle leggi (Corte cost., n. 24 del 20/11/2018, dep. 2019).

Assai noto il tema, afferente alla questione della determinatezza della normativa in materia, atteso che l'art. 16 del d.lgs. 159/2011 fa richiamo, quanto all'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, ai "soggetti di cui all'art. 4" e quest'ultimo fa, a sua volta, richiamo non solo ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. od indiziati di aver commesso altri reati comunque legati a vicende di criminalità organizzata (art. 4 comma 1, lett. a e b) ma anche a quelli "di cui all'art. 1, lett. a) e b)", cioè ai c.d.

"pericolosi generici".

2.2.1. In particolare, la Corte costituzionale, occupandosi delle questioni di costituzionalità delle fattispecie astratte previste dai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nella versione modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), poi riprodotte in termini pressoché identici nelle lettere a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 che vedono come destinatari «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi» (lett. a), e «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (lett. b), ha evidenziato e ricordato che: a) il presupposto comune dell'applicazione della normativa è la pericolosità del soggetto e che, al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini - cioè - di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose; b) il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione deve risultare da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali; c) sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU e la stessa Costituzione sanciscono per la materia penale; d) la Corte EDU ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali (ma la questione di riflesso involge anche quelle patrimoniali) sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva, come tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione alla Materia penale (Corte EDU, sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, paragrafo 143), ulteriormente chiarendo che le misure di prevenzione disciplinate nell'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (in particolare: idonea base legale, finalità legittima, "necessità in una società democratica" della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti); e) le misure di prevenzione patrimoniali sono del tutto indipendenti dal procedimento penale eventualmente aperto nei confronti del destinatario della proposta di misura di prevenzione, essendo piuttosto basate sui medesimi "indizi" [o "fatti" - ndr.] che legittimano l'applicazione delle misure di prevenzione personali: a tali indizi la disciplina originaria ha affiancato ulteriori presupposti quali la sussistenza di «sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati», dai quali si possa ritenere che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indirettamente, «fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego», nonché ai fini della loro definitiva confisca, la mancata dimostrazione dell'origine lecita dei beni già oggetto di sequestro; f) la concreta adozione delle misure patrimoniali, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, non ha la sua ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono, in quanto esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose; in altre parole, la pericolosità del bene è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre (sentenza n. 335 del 1996); g) il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione è «la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez.

U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605); il sequestro e la confisca in parola condividono, a ben guardare, la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta "allargata" misura che la stessa Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto radicarsi, per l'appunto, «sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (sentenza n. 33 del 2018); h) la confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che la Corte Costituzionale ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita», ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale: tale strumento è caratterizzato «sia da un -allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa», in funzione dell'esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna»; i) la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca "allargata", ha da tempo intrapreso un percorso volto a circoscrivere l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose; rispetto, in particolare, al sequestro e alla confisca di prevenzione, le Sezioni Unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare (Sez.

U., n. 4880/2015, cit.), requisito, quest'ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano.

Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto; I) la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione, ciò in quanto l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma - piuttosto - la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina - come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico.

Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità»; m) nelle numerose occasioni in cui la Corte EDU ha sinora esaminato le doglianze relative all'applicazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta natura sostanzialmente penale a questa misura.

È stato conseguentemente escluso che ad essa possano applicarsi gli artt. 6, nel suo "volet pénal", e 7 CEDU; e si è invece affermato che la misura rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1, Prot. addiz.

CEDU, in ragione della sua incidenza limitatrice rispetto al diritto di proprietà (ex multis: Corte EDU, sezione seconda, sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; decisione 15 giugno 1999, Prisco contro Italia; sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo contro Italia); n) pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz.

CEDU): esse dovranno, pertanto, soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente: 1) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz.

CEDU); 2) l'essere la restrizione "necessaria" rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz.

CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, iò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; 3) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet penar), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta.

2.2.2. Tutto ciò doverosamente premesso, la Corte Costituzionale ha ulteriormente ricordato - con specifico riguardo alla legittimità della normativa che prevede l'applicazione delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) ai soggetti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e a «coloro [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», alla luce del decisum della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2017 che ha ritenuto che le disposizioni in parola non soddisfino gli standard qualitativi, in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità, che deve possedere ogni norma che costituisca la base legale di un'interferenza nei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi protocolli che, con riferimento alle "fattispecie di pericolosità generica" disciplinate dall'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e - oggi - dall'art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. 159/2011 - quanto segue: a) allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione, purché tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa; b) la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato;c) la giurisprudenza di legittimità ha correttamente delineato i limiti applicativi di detta disposizione.

In sostanza, la Corte Costituzionale ha rilevato che, proprio in relazione agli orientamenti della Corte di cassazione la normativa di cui all'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, a sua volta richiamata dagli artt. 16 e 24 del medesimo Decreto Legislativo, è conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli della normativa comunitaria e, per l'effetto, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

2.2.3. Tutto ciò conforta l'assunto in precedenza espresso da questa Corte di legittimità che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, per violazione dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 7 CEDU e all'art. 1 del Protocollo 1, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, «... in quanto, alla stregua dell'interpretazione della disciplina relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996).

Per contro, la Corte Costituzionale n ha rilevato che la fattispecie di cui all'art. 1, n. 1), della

I. 1423/1956, poi confluita nell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 159/2011, è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], in quanto, essendo la nozione di «traffici delittuosi» dichiaratamente non circoscritta a delitti produttivi di profitto, la stessa non potrebbe mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure e da ciò ne è conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione.3.

Fatte tali doverose premesse, con riferimento ai primi due collegati motivi di ricorso, evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato, riprendendo quello di primo grado, ha adeguatamente messo in luce, a riprova della ricorrenza della c.d. pericolosità qualificata del proposto, le condanne definitive riportate da [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi in particolare sulle sentenze che ne hanno accertato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 bis, 56, 110, 629, 635 cod. pen. (in data 03/02/1989 della Corte di appello di Lecce, irrevocabile in data 07/02/1989) e per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 629, 635, 513 bis cod. pen. (in data 17/11/2003 della Corte di appello di Lecce, irrevocabile in data 15/07/2004).

Entrambi i giudici di merito hanno dato conto dell'apporto reso da [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di stampo mafioso capeggiato dal fratello Carmelo, operante sul territorio di Palagiano e comuni limitrofi e al ruolo svolto dallo stesso anche in relazione alla realizzazione dei fini dell'associazione (conseguimento di una condizione di monopolio del trasporto su strada delle merci provenienti dalle aziende agricole locali e svolgimento del contrabbando di tabacchi lavorati in collaborazione con frange della [OSCURATO:PERSONA]) e alla commissione dei reati fine (in particolare, le estorsioni in danno di imprenditori agricoli costretti a pagare tangenti per evitare danni alle colture).

La pericolosità qualificata del proposto è stata riconosciuta al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale per cinque anni, con obbligo di soggiorno, avvenuta con decreto in data 11/01/2002.

Detta pericolosità, non solo non è mai cessata alla scadenza (anzi, al contrario si è anche aggravata in ragione della accertata violazione della misura a riprova dell'inaffidabilità del sorvegliato), ma è perdurata negli anni successivi; invero, nonostante la misura ablatoria lo abbia privato, nel 2002, di tutti i suoi beni, il Putignano ha immediatamente ripreso a svolgere attività di impresa agricola, senza avere nessuna entrata e sostenendo, nei primi due anni, solo costi, con saldo annuo sempre negativo.

Gli ispettori dell'INPS accertavano inoltre, nei confronti della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irregolarità di carattere amministrativo (in particolare, omesso versamento di oneri previdenziali e dell'IRAP) nonché la sussistenza di reati di truffa ai danni dell'INPS: fatti per i quali il Putignano, rinviato a giudizio, beneficiava della prescrizione, dichiarata con sentenza del 20/02/2019.

In epoca successiva il Putignano riportava altre due condanne, entrambe della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rispettivamente in data 18/01/2019 (irrevocabile in data 11/02/2020) e in data 09/12/2019 (irrevocabile in data 10/06/2021), la prima - in concorso con il figlio Simone - per una serie di estorsioni commesse nell'ambito di procedure immobiliari per periodi varabili compresi tra il dicembre 2015 e l'aprile 2016 e la seconda per una tentata estorsione commessa in epoca anteriore e prossima al 21/11/2013.

Il provvedimento impugnato, lungi dall'essersi limitato al mero richiamo degli elementi che avevano già condotto nel passato alla applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, ha compiuto una chiara disamina del protrarsi anche dopo la cessazione della predetta misura, della già accertata pericolosità qualificata e del collegamento temporale fra tale pericolosità e i nuovi beni (diversi e successivi rispetto a quelli attinti dalla precedente confisca) da sottoporre ad ablazione in quanto ritenuti acquistati con i proventi di attività illecita ed in relazione ai quali lo stesso ricorrente, ne ammette l'acquisizione nel periodo compreso tra il 15/04/2008 ed il 18/08/2014 (v. pag. 11 della memoria contenente motivi aggiunti depositata in data 24/12/2021).

Tale operazione ricostruttiva appare pienamente conforme all'insegnamento di questa Suprema Corte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605), secondo cui, posto che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, mentre con riferimento alla c.d. pericolosità generica sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, con riguardo invece alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

Successivamente, si è anche affermato che in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710).

Tale affermazione risulta poi precisata e ribadita sempre in tema di pericolosità qualificata nel senso che in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377).

Tale essendo l'orientamento giurisprudenziale, può pertanto ritenersi possibile procedere a confisca di beni posseduti dal pericoloso qualificato in sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, in quell'arco temporale ricompreso tra il momento iniziale la manifestazione di pericolosità ed il momento finale, con la precisazione della possibile ablazione anche di beni acquisiti dopo la cessazione della pericolosità, riconducibili alla provvista accumulata durante quella finestra temporale.

Al riguardo, va ricordato come è lasciato interamente al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee della perimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, dal che ne deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dalla Corte di cassazione (così in motivazione: Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop.).

Il suindicato accertamento nella fattispecie risulta perfettamente compiuto dal giudice di merito che - come si è visto - non solo non ha individuato nel percorso esistenziale del proposto elementi sintomaticamente indicativi di cessazione della pericolosità qualificata e dunque di un termine finale, ma ha anzi evidenziato la presenza di circostanze semmai deponenti per una accentuazione della stessa.

In tal senso risulta pienamente assolto l'onere motivazionale imposto al giudice della confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto c.d. pericoloso specifico e consistente nella previa individuazione del preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale (con determinazione, pur solo attraverso elementi indiziari, dei momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento), e solo successivamente, all'esito di tale indagine, nel compimento dell'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore appaia incongruo (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457).

4. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza involgono il terzo motivo.Le censure ivi formulate pongono, anzitutto, il problema dei criteri giuridici da seguire per l'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento a terzi di beni in realtà da ritenersi nella disponibilità del proposto.

4.1. È questo il tema dell'esistenza, e dei limiti di operatività, di presunzioni efficaci sino a prova contraria nonché degli elementi correttamente valutabili ai fini di un accertamento circa la natura apparente o effettiva del trasferimento o dell'intestazione, anche in difetto dei presupposti per l'operatività delle presunzioni.

Precise indicazioni, in tema di presunzioni, sono offerte dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale riproduce testualmente quanto previsto dall'art. 10, comma 3, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui aveva introdotto il quattordicesimo comma all'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Secondo le due disposizioni, di identica formulazione letterale, «H.] fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, dei coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione».

4.1.1. La disposizione e, più in generale, il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale dei trasferimenti e delle intestazioni di beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione, hanno costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081).

Questa decisione, innanzitutto, in riferimento alle nozioni di «trasferimenti» e «intestazioni», ha precisato: «La particolare ampiezza della formulazione — che utilizza la dizione congiunta "trasferimenti" e "intestazioni" - sta ad indicare lo sforzo del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la ratio antielusiva della norma».

Con riguardo all'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento, le Sezioni Unite hanno affermato che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali - dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta».

Hanno peraltro evidenziato, richiamando precedenti decisioni delle sezioni semplici, che «il rapporto esistente fra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica».

4.1.2. Con riferimento a tale profilo, hanno anche rilevato che, così come osservato dalla giurisprudenza (Sez. 6, n. 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, Nicastri, non mass.), fuori del caso previsto dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, «i rapporti di parentela affinità e convivenza ivi esplicitati», pur non giustificando l'inversione probatoria imposta ex lege dal meccanismo delle presunzioni, «finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge».

In questa prospettiva, situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione possono essere costituite sia dalle «relazioni in ambito familiare», sia «dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene», sia, ancora, «dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene».

La decisione delle Sezioni Unite precisa poi che detti elementi, «specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale dominus dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo».

4.1.3. In pratica, si ribadisce che la presunzione di fittizietà dell'intestazione o del trasferimento opera esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione; per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, ma da solo non sufficiente per affermare la natura apparente dell'interposizione.

D'altro canto, se non si accedesse a questa conclusione, si priverebbe di utile significato la disciplina dettata dal sistema normativo: il legislatore, infatti, pone espressamente la presunzione di fittizietà - fino a prova contraria - nelle sole ipotesi previste dall'art. 26, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. 159/2011 (e prima ancora dall'art. 2-ter, quattordicesimo comma, della legge n. 575 del 1965), mentre all'art. 17, comma 3, del medesimo testo normativo (e prima ancora, nella corrispondente disciplina di cui all'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965) si limita a disporre l'obbligo di svolgimento di indagini nei confronti del coniuge, dei figli, e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto (oltre che delle società e degli enti di cui il medesimo risulta poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente).

Si ribadisce, inoltre, che ulteriori elementi di valutazione apprezzabili ai fini dell'individuazione della natura fittizia dell'intestazione o del trasferimento, che si affiancano a quello integrato dalle relazioni familiari, sono costituiti, così come puntualmente segnalato dalle Sezioni Unite, «dalla eventuale intromissione del 8 proposto nella gestione del bene», e dalla incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo ad acquisire la titolarità della cosa.

Si aggiunge, infine, che un altro dato valutabile è quello consistente nella dismissione del bene da parte del potenziale proposto in pendenza di un'indagine nei suoi confronti, e a lui nota, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che a questa ordinariamente consegue l'adozione di misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione.

D'altra parte, per quanto concerne la possibilità di disporre la confisca dei beni nei confronti dei più stretti famigliari del proposto, deve ricordarsi che la giurisprudenza è da sempre orientata nel ritenere giustificata, in forza del rapporto di coniugio e di filiazione, la presunzione d'intestazione fittizia (cfr., Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247, secondo la quale «In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione»; in precedenza, già Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996, dep. 1997, Liso, Rv. 207118).

4.2. Ciò premesso, si disvela così in modo evidente come le censure ivi proposte si risolvono in una critica nel merito della valutazione compiuta dai giudici territoriali circa la totale fittizietà della imputazione dei beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] e con questi convivente (salvo un breve periodo di interruzione, anche in ordine al quale i giudici territoriali hanno ampiamente motivato circa la integrale riconducibilità al padre delle spese all'uopo sostenute dal figlio): valutazione compiuta non solo alla luce della presunzione indicata dall'art. 26 d.

Igs. 159/2011 con riferimento al biennio precedente la proposta, bensì sulla scorta di una ricostruzione tecnica dettagliata delle intere vicende economico/patrimoniali che hanno riguardato il terzo e della integrale assenza di elementi di segno contrario atti a vincere le logiche conclusioni dedotte (riscontrando al contrario, come evidenziato dalla Procura generale, la presenza di elementi dichiarativi sintomaticamente "confessori" della reale disponibilità in capo al proposto dei beni in parola).

In tal senso, si assume che [OSCURATO:PERSONA] abbia lavorato "in nero" dal 2003 al 2006, percependo annualmente il reddito minimo di 8.000 euro, accantonando tutti i propri guadagni e facendosi intestare automezzi in uso ai genitori, arrivando così a mettere insieme la somma di 32.000 euro, somma assolutamente insufficiente ad effettuare gli investimenti iniziali necessario all'avvio della sua ditta individuale: tipo di lavoro, luogo della prestazione ed identità del datore di lavoro non sono stati indicati, di tal che si è ritenuta detta prospettazione nulla più che un'ipotesi congetturale.

In ogni caso, va ricordato come l'irrilevanza di eventuali ricavi da evasione fiscale (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244) non sia limitata ai redditi del proposto, ma riguardi tutti i redditi che concorrono all'accertamento della sproporzione e, dunque, anche quelli del famigliare o del terzo che risulti intestatario fittizio del bene in favore del proposto perché, altrimenti, sarebbero illogicamente poste nel nulla sia la presunzione di interposizione che colpisce i familiari e il coniuge - basata sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa - sia la presunzione di interposizione del terzo accertata ex art. 26 d.lgs. 159/2011 (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988).

5. Va infine rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricollegano i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 1/2020 in data 15/02/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letti i motivi aggiunti presentati in data 24/12/2021; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale datata 20/04/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettando l'appello ex artt. 10, 24 e 27 d.lgs. 159/2011 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (proposto) e di [OSCURATO:PERSONA] (terzo interessato), confermava il provvedimento di confisca di una serie di beni emesso dal Tribunale di Taranto in data 20/02/2018. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. Lamentano i ricorrenti: -Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011, omessa motivazione in ordine all'affermazione della pericolosità qualificata del proposto; violazione del principio del ne bis in idem (primo motivo); -Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011, omessa motivazione in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto; omessa motivazione quanto alla correlazione tra la confisca dei beni oggetto dell'iniziativa ablatoria ed il tempo del loro acquisto (secondo motivo); - Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011, omessa motivazione in ordine all'imputazione al proposto dei beni di proprietà del terzo interessato (terzo motivo). Con i motivi aggiunti, i ricorrenti, a sostegno del ricorso principale, hanno ulteriormente dedotto: -Violazione di legge in ordine alla attribuzione al proposto della pericolosità generica; nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011 per omessa motivazione in ordine all'attribuzione al proposto della pericolosità generica (primo motivo); -Nullità del decreto ex artt. 10, 2° comma e 27, 1° comma d.lgs. 159/2011 per omessa motivazione in ordine alla correlazione della manifestazione dell'affermata pericolosità generica del proposto con il tempo dell'acquisto dei beni sottoposti a confisca (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Appare doveroso fissare in premessa i limiti decisionali del giudice di legittimità con riguardo ai ricorsi in materia di misure di prevenzione. 2.1. Come è noto, «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 I. 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, I. 31 maggio 1965, n. 575 [oggi art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011]. Ne consegue pertanto che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423/1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (cfr., ex multis: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Questa Suprema Corte ha, poi, anche precisato che si verte nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514): in tal caso, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Si è, invece, al di fuori dal perimetro di impugnabilità allorquando il ricorrente ponga una ricostruzione alternativa dei fatti, situazione che implica valutazioni di merito del tutto estranee al giudizio di legittimità, essendo comunque preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e validazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Invero, tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema è giudice della motivazione, oltretutto - nel caso in esame - nell'ambito del più rigoroso limite della violazione di legge imposto dalle regole procedurali. Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto "attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza" giusto il combinato disposto degli artt. 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3 cod. proc. pen. (Rel. prog. prel., p. 133), nel vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 606, assumendo nella lett. e) piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per cassazione. La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall'art. 192, ma anche dall'art. 546.1, lett. "e", cod. proc. pen.), regolano il ragionamento probatorio, non è però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l'incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato. Per contro, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderla affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali, norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111.6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto (v. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Va, inoltre, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2.2. Su queste premesso va considerato il recente pronunciamento del Giudice delle leggi (Corte cost., n. 24 del 20/11/2018, dep. 2019). Assai noto il tema, afferente alla questione della determinatezza della normativa in materia, atteso che l'art. 16 del d.lgs. 159/2011 fa richiamo, quanto all'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, ai "soggetti di cui all'art. 4" e quest'ultimo fa, a sua volta, richiamo non solo ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. od indiziati di aver commesso altri reati comunque legati a vicende di criminalità organizzata (art. 4 comma 1, lett. a e b) ma anche a quelli "di cui all'art. 1, lett. a) e b)", cioè ai c.d. "pericolosi generici". 2.2.1. In particolare, la Corte costituzionale, occupandosi delle questioni di costituzionalità delle fattispecie astratte previste dai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nella versione modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), poi riprodotte in termini pressoché identici nelle lettere a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 che vedono come destinatari «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi» (lett. a), e «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (lett. b), ha evidenziato e ricordato che: a) il presupposto comune dell'applicazione della normativa è la pericolosità del soggetto e che, al riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosità, in termini - cioè - di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose; b) il requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione deve risultare da evidenze che la legge indica ora come «elementi di fatto», evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell'ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali; c) sono comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU e la stessa Costituzione sanciscono per la materia penale; d) la Corte EDU ha espressamente escluso che le misure di prevenzione personali (ma la questione di riflesso involge anche quelle patrimoniali) sottoposte al suo esame costituiscano sanzioni di natura sostanzialmente punitiva, come tali soggette ai vincoli che la Convenzione detta in relazione alla Materia penale (Corte EDU, sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, paragrafo 143), ulteriormente chiarendo che le misure di prevenzione disciplinate nell'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione (in particolare: idonea base legale, finalità legittima, "necessità in una società democratica" della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti); e) le misure di prevenzione patrimoniali sono del tutto indipendenti dal procedimento penale eventualmente aperto nei confronti del destinatario della proposta di misura di prevenzione, essendo piuttosto basate sui medesimi "indizi" [o "fatti" - ndr.] che legittimano l'applicazione delle misure di prevenzione personali: a tali indizi la disciplina originaria ha affiancato ulteriori presupposti quali la sussistenza di «sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati», dai quali si possa ritenere che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indirettamente, «fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego», nonché ai fini della loro definitiva confisca, la mancata dimostrazione dell'origine lecita dei beni già oggetto di sequestro; f) la concreta adozione delle misure patrimoniali, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, non ha la sua ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono, in quanto esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose; in altre parole, la pericolosità del bene è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre (sentenza n. 335 del 1996); g) il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione è «la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605); il sequestro e la confisca in parola condividono, a ben guardare, la medesima finalità sottesa alla confisca cosiddetta "allargata" misura che la stessa Corte Costituzionale ha recentemente ritenuto radicarsi, per l'appunto, «sulla presunzione che le risorse economiche, sproporzionate e non giustificate, rinvenute in capo al condannato derivino dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (sentenza n. 33 del 2018); h) la confisca "di prevenzione" e la confisca "allargata" (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che la Corte Costituzionale ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita», ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo, la quale rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale: tale strumento è caratterizzato «sia da un -allentamento del rapporto tra l'oggetto dell'ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull'accusa», in funzione dell'esigenza di «superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica": limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza - in termini di strumentalità o di derivazione - tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna»; i) la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di prevenzione quanto alla confisca "allargata", ha da tempo intrapreso un percorso volto a circoscrivere l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose; rispetto, in particolare, al sequestro e alla confisca di prevenzione, le Sezioni Unite sono pervenute a tale risultato chiarendo la necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare (Sez. U., n. 4880/2015, cit.), requisito, quest'ultimo, non scritto, ma discendente evidentemente dalla necessità di conservare ragionevolezza alla presunzione (relativa) di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione si fondano. Tale presunzione, infatti, in tanto ha senso, in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto; I) la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione, ciò in quanto l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma - piuttosto - la naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina - come ben evidenziato dalla recente pronuncia, già menzionata, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità»; m) nelle numerose occasioni in cui la Corte EDU ha sinora esaminato le doglianze relative all'applicazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta natura sostanzialmente penale a questa misura. È stato conseguentemente escluso che ad essa possano applicarsi gli artt. 6, nel suo "volet pénal", e 7 CEDU; e si è invece affermato che la misura rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1, Prot. addiz. CEDU, in ragione della sua incidenza limitatrice rispetto al diritto di proprietà (ex multis: Corte EDU, sezione seconda, sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri contro Italia; decisione 15 giugno 1999, Prisco contro Italia; sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo contro Italia); n) pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU): esse dovranno, pertanto, soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui - segnatamente: 1) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); 2) l'essere la restrizione "necessaria" rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, iò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; 3) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale - deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet penar), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta. 2.2.2. Tutto ciò doverosamente premesso, la Corte Costituzionale ha ulteriormente ricordato - con specifico riguardo alla legittimità della normativa che prevede l'applicazione delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) ai soggetti «abitualmente dediti a traffici delittuosi» e a «coloro [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», alla luce del decisum della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 2017 che ha ritenuto che le disposizioni in parola non soddisfino gli standard qualitativi, in termini di precisione, determinatezza e prevedibilità, che deve possedere ogni norma che costituisca la base legale di un'interferenza nei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi protocolli che, con riferimento alle "fattispecie di pericolosità generica" disciplinate dall'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e - oggi - dall'art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. 159/2011 - quanto segue: a) allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione, purché tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa; b) la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato;c) la giurisprudenza di legittimità ha correttamente delineato i limiti applicativi di detta disposizione. In sostanza, la Corte Costituzionale ha rilevato che, proprio in relazione agli orientamenti della Corte di cassazione la normativa di cui all'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011, a sua volta richiamata dagli artt. 16 e 24 del medesimo Decreto Legislativo, è conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli della normativa comunitaria e, per l'effetto, ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 159/2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. 2.2.3. Tutto ciò conforta l'assunto in precedenza espresso da questa Corte di legittimità che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, per violazione dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 7 CEDU e all'art. 1 del Protocollo 1, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, «... in quanto, alla stregua dell'interpretazione della disciplina relativa alle misure di prevenzione emergente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'iscrizione del proposto in una categoria criminologica tipizzata può aver luogo sulla base, non già di meri sospetti, bensì esclusivamente di un giudizio di fatto che ricostruisca le condotte materiali del medesimo, onde successivamente valutarle ai fini della verifica della sua pericolosità sociale, con la conseguenza che la legge interna non incorre in alcun difetto di chiarezza, determinatezza, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi, integrante un vizio di qualità avente rilievo convenzionale» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, Rv. 271996). Per contro, la Corte Costituzionale n ha rilevato che la fattispecie di cui all'art. 1, n. 1), della I. 1423/1956, poi confluita nell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 159/2011, è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], in quanto, essendo la nozione di «traffici delittuosi» dichiaratamente non circoscritta a delitti produttivi di profitto, la stessa non potrebbe mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure e da ciò ne è conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione.3. Fatte tali doverose premesse, con riferimento ai primi due collegati motivi di ricorso, evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato, riprendendo quello di primo grado, ha adeguatamente messo in luce, a riprova della ricorrenza della c.d. pericolosità qualificata del proposto, le condanne definitive riportate da [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi in particolare sulle sentenze che ne hanno accertato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 bis, 56, 110, 629, 635 cod. pen. (in data 03/02/1989 della Corte di appello di Lecce, irrevocabile in data 07/02/1989) e per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 629, 635, 513 bis cod. pen. (in data 17/11/2003 della Corte di appello di Lecce, irrevocabile in data 15/07/2004). Entrambi i giudici di merito hanno dato conto dell'apporto reso da [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di stampo mafioso capeggiato dal fratello Carmelo, operante sul territorio di Palagiano e comuni limitrofi e al ruolo svolto dallo stesso anche in relazione alla realizzazione dei fini dell'associazione (conseguimento di una condizione di monopolio del trasporto su strada delle merci provenienti dalle aziende agricole locali e svolgimento del contrabbando di tabacchi lavorati in collaborazione con frange della [OSCURATO:PERSONA]) e alla commissione dei reati fine (in particolare, le estorsioni in danno di imprenditori agricoli costretti a pagare tangenti per evitare danni alle colture). La pericolosità qualificata del proposto è stata riconosciuta al momento dell'applicazione della misura di prevenzione personale per cinque anni, con obbligo di soggiorno, avvenuta con decreto in data 11/01/2002. Detta pericolosità, non solo non è mai cessata alla scadenza (anzi, al contrario si è anche aggravata in ragione della accertata violazione della misura a riprova dell'inaffidabilità del sorvegliato), ma è perdurata negli anni successivi; invero, nonostante la misura ablatoria lo abbia privato, nel 2002, di tutti i suoi beni, il Putignano ha immediatamente ripreso a svolgere attività di impresa agricola, senza avere nessuna entrata e sostenendo, nei primi due anni, solo costi, con saldo annuo sempre negativo. Gli ispettori dell'INPS accertavano inoltre, nei confronti della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irregolarità di carattere amministrativo (in particolare, omesso versamento di oneri previdenziali e dell'IRAP) nonché la sussistenza di reati di truffa ai danni dell'INPS: fatti per i quali il Putignano, rinviato a giudizio, beneficiava della prescrizione, dichiarata con sentenza del 20/02/2019. In epoca successiva il Putignano riportava altre due condanne, entrambe della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rispettivamente in data 18/01/2019 (irrevocabile in data 11/02/2020) e in data 09/12/2019 (irrevocabile in data 10/06/2021), la prima - in concorso con il figlio Simone - per una serie di estorsioni commesse nell'ambito di procedure immobiliari per periodi varabili compresi tra il dicembre 2015 e l'aprile 2016 e la seconda per una tentata estorsione commessa in epoca anteriore e prossima al 21/11/2013. Il provvedimento impugnato, lungi dall'essersi limitato al mero richiamo degli elementi che avevano già condotto nel passato alla applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, ha compiuto una chiara disamina del protrarsi anche dopo la cessazione della predetta misura, della già accertata pericolosità qualificata e del collegamento temporale fra tale pericolosità e i nuovi beni (diversi e successivi rispetto a quelli attinti dalla precedente confisca) da sottoporre ad ablazione in quanto ritenuti acquistati con i proventi di attività illecita ed in relazione ai quali lo stesso ricorrente, ne ammette l'acquisizione nel periodo compreso tra il 15/04/2008 ed il 18/08/2014 (v. pag. 11 della memoria contenente motivi aggiunti depositata in data 24/12/2021). Tale operazione ricostruttiva appare pienamente conforme all'insegnamento di questa Suprema Corte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605), secondo cui, posto che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, mentre con riferimento alla c.d. pericolosità generica sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, con riguardo invece alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Successivamente, si è anche affermato che in tema di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710). Tale affermazione risulta poi precisata e ribadita sempre in tema di pericolosità qualificata nel senso che in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377). Tale essendo l'orientamento giurisprudenziale, può pertanto ritenersi possibile procedere a confisca di beni posseduti dal pericoloso qualificato in sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, in quell'arco temporale ricompreso tra il momento iniziale la manifestazione di pericolosità ed il momento finale, con la precisazione della possibile ablazione anche di beni acquisiti dopo la cessazione della pericolosità, riconducibili alla provvista accumulata durante quella finestra temporale. Al riguardo, va ricordato come è lasciato interamente al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee della perimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, dal che ne deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile dalla Corte di cassazione (così in motivazione: Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop.). Il suindicato accertamento nella fattispecie risulta perfettamente compiuto dal giudice di merito che - come si è visto - non solo non ha individuato nel percorso esistenziale del proposto elementi sintomaticamente indicativi di cessazione della pericolosità qualificata e dunque di un termine finale, ma ha anzi evidenziato la presenza di circostanze semmai deponenti per una accentuazione della stessa. In tal senso risulta pienamente assolto l'onere motivazionale imposto al giudice della confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto c.d. pericoloso specifico e consistente nella previa individuazione del preciso periodo di manifestazione della pericolosità sociale (con determinazione, pur solo attraverso elementi indiziari, dei momenti iniziale e finale in funzione del coinvolgimento del predetto nelle attività illecite, con conseguente ingiustificato arricchimento), e solo successivamente, all'esito di tale indagine, nel compimento dell'ulteriore valutazione attinente l'eventuale sproporzione degli acquisti rispetto alle entrate lecite, al fine di sottoporre ad ablazione i beni il cui valore appaia incongruo (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Oleszewska, Rv. 281457). 4. Medesime conclusioni di manifesta infondatezza involgono il terzo motivo.Le censure ivi formulate pongono, anzitutto, il problema dei criteri giuridici da seguire per l'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento a terzi di beni in realtà da ritenersi nella disponibilità del proposto. 4.1. È questo il tema dell'esistenza, e dei limiti di operatività, di presunzioni efficaci sino a prova contraria nonché degli elementi correttamente valutabili ai fini di un accertamento circa la natura apparente o effettiva del trasferimento o dell'intestazione, anche in difetto dei presupposti per l'operatività delle presunzioni. Precise indicazioni, in tema di presunzioni, sono offerte dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale riproduce testualmente quanto previsto dall'art. 10, comma 3, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui aveva introdotto il quattordicesimo comma all'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Secondo le due disposizioni, di identica formulazione letterale, «H.] fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, dei coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione». 4.1.1. La disposizione e, più in generale, il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale dei trasferimenti e delle intestazioni di beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione, hanno costituito oggetto di approfondito esame da parte delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270081). Questa decisione, innanzitutto, in riferimento alle nozioni di «trasferimenti» e «intestazioni», ha precisato: «La particolare ampiezza della formulazione — che utilizza la dizione congiunta "trasferimenti" e "intestazioni" - sta ad indicare lo sforzo del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la ratio antielusiva della norma». Con riguardo all'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento, le Sezioni Unite hanno affermato che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali - dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta». Hanno peraltro evidenziato, richiamando precedenti decisioni delle sezioni semplici, che «il rapporto esistente fra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi, costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica». 4.1.2. Con riferimento a tale profilo, hanno anche rilevato che, così come osservato dalla giurisprudenza (Sez. 6, n. 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, Nicastri, non mass.), fuori del caso previsto dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, «i rapporti di parentela affinità e convivenza ivi esplicitati», pur non giustificando l'inversione probatoria imposta ex lege dal meccanismo delle presunzioni, «finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge». In questa prospettiva, situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione possono essere costituite sia dalle «relazioni in ambito familiare», sia «dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene», sia, ancora, «dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene». La decisione delle Sezioni Unite precisa poi che detti elementi, «specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale dominus dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo». 4.1.3. In pratica, si ribadisce che la presunzione di fittizietà dell'intestazione o del trasferimento opera esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione; per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, ma da solo non sufficiente per affermare la natura apparente dell'interposizione. D'altro canto, se non si accedesse a questa conclusione, si priverebbe di utile significato la disciplina dettata dal sistema normativo: il legislatore, infatti, pone espressamente la presunzione di fittizietà - fino a prova contraria - nelle sole ipotesi previste dall'art. 26, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. 159/2011 (e prima ancora dall'art. 2-ter, quattordicesimo comma, della legge n. 575 del 1965), mentre all'art. 17, comma 3, del medesimo testo normativo (e prima ancora, nella corrispondente disciplina di cui all'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965) si limita a disporre l'obbligo di svolgimento di indagini nei confronti del coniuge, dei figli, e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il proposto (oltre che delle società e degli enti di cui il medesimo risulta poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente). Si ribadisce, inoltre, che ulteriori elementi di valutazione apprezzabili ai fini dell'individuazione della natura fittizia dell'intestazione o del trasferimento, che si affiancano a quello integrato dalle relazioni familiari, sono costituiti, così come puntualmente segnalato dalle Sezioni Unite, «dalla eventuale intromissione del 8 proposto nella gestione del bene», e dalla incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo ad acquisire la titolarità della cosa. Si aggiunge, infine, che un altro dato valutabile è quello consistente nella dismissione del bene da parte del potenziale proposto in pendenza di un'indagine nei suoi confronti, e a lui nota, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che a questa ordinariamente consegue l'adozione di misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione. D'altra parte, per quanto concerne la possibilità di disporre la confisca dei beni nei confronti dei più stretti famigliari del proposto, deve ricordarsi che la giurisprudenza è da sempre orientata nel ritenere giustificata, in forza del rapporto di coniugio e di filiazione, la presunzione d'intestazione fittizia (cfr., Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247, secondo la quale «In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione»; in precedenza, già Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996, dep. 1997, Liso, Rv. 207118). 4.2. Ciò premesso, si disvela così in modo evidente come le censure ivi proposte si risolvono in una critica nel merito della valutazione compiuta dai giudici territoriali circa la totale fittizietà della imputazione dei beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] e con questi convivente (salvo un breve periodo di interruzione, anche in ordine al quale i giudici territoriali hanno ampiamente motivato circa la integrale riconducibilità al padre delle spese all'uopo sostenute dal figlio): valutazione compiuta non solo alla luce della presunzione indicata dall'art. 26 d. Igs. 159/2011 con riferimento al biennio precedente la proposta, bensì sulla scorta di una ricostruzione tecnica dettagliata delle intere vicende economico/patrimoniali che hanno riguardato il terzo e della integrale assenza di elementi di segno contrario atti a vincere le logiche conclusioni dedotte (riscontrando al contrario, come evidenziato dalla Procura generale, la presenza di elementi dichiarativi sintomaticamente "confessori" della reale disponibilità in capo al proposto dei beni in parola). In tal senso, si assume che [OSCURATO:PERSONA] abbia lavorato "in nero" dal 2003 al 2006, percependo annualmente il reddito minimo di 8.000 euro, accantonando tutti i propri guadagni e facendosi intestare automezzi in uso ai genitori, arrivando così a mettere insieme la somma di 32.000 euro, somma assolutamente insufficiente ad effettuare gli investimenti iniziali necessario all'avvio della sua ditta individuale: tipo di lavoro, luogo della prestazione ed identità del datore di lavoro non sono stati indicati, di tal che si è ritenuta detta prospettazione nulla più che un'ipotesi congetturale. In ogni caso, va ricordato come l'irrilevanza di eventuali ricavi da evasione fiscale (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244) non sia limitata ai redditi del proposto, ma riguardi tutti i redditi che concorrono all'accertamento della sproporzione e, dunque, anche quelli del famigliare o del terzo che risulti intestatario fittizio del bene in favore del proposto perché, altrimenti, sarebbero illogicamente poste nel nulla sia la presunzione di interposizione che colpisce i familiari e il coniuge - basata sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa - sia la presunzione di interposizione del terzo accertata ex art. 26 d.lgs. 159/2011 (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì, Rv. 274988). 5. Va infine rilevato come la dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si ricollegano i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n
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