CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 10176/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso, - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - per la cassazione della sentenza n. 243/2022 del Tribunale di Nuoro pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.1.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 282/2020 del 18.8.2020 il Giudice di Pace di Nuoro , in parziale accoglimento della domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., annullòla fattura 500253061 di euro 347,3, emessa il 28.4.2016 per conguagli partite pregresse 2005/2011,e ordinò alla convenuta di procedere [OSCURATO:PERSONA] -Conguaglio costi -Recupero – Fondamento -Limiti al ricalcolo dellefatture 20110341117384 (periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12.2.2011 di euro 904,32) 20120315902 (periodo dal 13.2.2011 al 31.10.2011 di euro 418,02)mediante la riduzione del 50% per i periodi in cui l’acqua erogata non erarisultata potabile . La convenuta, inoltre, fu onerata delle spese di lite. 2. Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 243/2022, pubblicata l ’11. 4.2022 , investito dell’appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., confermò la sentenza del Giudice di Pace, gravando l’appellante delle spese del grado in favore dell’appellato. [OSCURATO:PERSONA] relazione alla fattura 500253061, emessa il 28.4.2016 per conguagli partite pregresse 2005/2011, evidenzi ò che il potere dell’AEEGSI, a cui sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del settore, nonché di individuazione dei costi per la determinazione della tariffa, non può includere tramite una valutazione ex postanche una integrazione tariffaria commisurata ai consumi già effettuati, potendo operaretale modifica solo per il futuro così da evitare il protrarsi dello squilibrioe non anche deg li effetti negativi prodotti nel passato. Di qui la conferma della decisione di primo grado in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale del credito oggetto della fattura 500253061( «conguagli partite pregresse 2005/2011»), basata su una tariffa integrativa correlata a consumi già effettuati,per la quale il dies a quo decorre in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodoe non dalla fatturazione o dall’entrata in vigore della delibera ATO del 26.6.2014. Quanto ai crediti riportati nelle fatture 20110341117384 e 20120315902, la mancata erogazione di acqua potabile in violazione della disciplina (primaria e secondaria) e di quanto previsto nell’art. B.2 del regolamento del S.I.I. integrava un inadempimento inesatto, stabilendo, peraltro , l’art. 154 d.lgs. 152/2006che la tariffa ha natura di corrispettivo e che deve essere determinata sulla base della “qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”. Trovando applicazione in materia di somministrazione le norme relative al contratto cui corrispondono le singole prestazioni e, quindi, quelle in tema di garanzia per vizi della cosavenduta (art. 1490 cod. civ.) e di riduzione del prezzo richiedibile dal compratore (art. 1492 cod. civ.), doveva essere confermata la decisione di primo grado di riduzione del corrispettivo in via equitativa come già previsto nel provvedimento del C.I.P. n. 26/1975. 3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione: agli artt. 142, co. 3, e 154 D. Lgs. 152/2006; all’art. 9 Dir. 2000/60/CE; all’art. 21, co. 13 e 19, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011; all’art. 10, co. 11 e ss., D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011; all’art. 3 D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; art. 1339 cod. civ. nonché alle Delibere 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI e n. 18/2014 dell’AATO della Sardegnaed al Regolamento del S.I.I. (art. B.16). Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da un’interpretazione gravemente errata delle disposizioni che regolano il sistema tariffario nel SII. 1.1. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce che: i) la definizione delle c.d. “partite pregresse” ad opera delle competenti Autorità amministrative (ARERA, EGAS) è del tutto conforme al fondamentale principio che riconosce, nell’ambito della dinamica tariffaria, il pieno recupero dei costi di investimento e di gestione ottimale del servizio (art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, c.d. “Codice dell’Ambiente”); ii) a fronte dell’introduzione di un nuovo metodo tariffario idrico, i costi esistenti all’anno base – non considerati in precedenza ai fini tariffari – sono stati legittimamente inseriti dalle competenti Autorità amministrative, analogamente a quanto avviene in tutti i settori regolati (gas, elettricità, etc.), come voci di conguaglio inserite in un nuovo sistema regolatorio, in ossequio al principio, di derivazione europea, del “full cost recovery” (art. 9 Dir. 2000/60/CE); iii) le determinazioni tariffarie entrano di diritto e per espressa disposizione legislativa nel regolamento di fornitura ex art. 1339 del Codice civile; iv) il contratto d’utenza di un servizio pubblico non può che rinviare ai corrispettivi definiti dalle Autorità amministrative di settore, rispetto ai quali il Gestore del servizio non ha alcuna autonomia decisionale; in particolare, la “Sezione 19” del contratto che regola il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, stabilisce che “il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]. ha per oggetto la fornitura della risorsa idrica e/o il servizio di fognatura e/o di depurazione. L’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…)” e l’anzidetto Regolamento, al par. B.16 “Fatturazione”, dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”. 1.2. La ricorrente, inoltre, precisa che il previgente sistema tariffario per il servizio idrico integrato – costituito dal c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (MTN) di cui al D.M. 1° agosto 1996 –era fondato sul meccanismo del c.d. price cap, che limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza. Il predetto impianto regolatorio prevedeva, in ogni caso, che l’Autorità d’Ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore. Con riferimento alla Regione Sardegna, nell’ambito della Revisione del Piano d’Ambito, approvata con deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), l’Autorità d’Ambito aveva provvisoriamente quantificato le partite di conguaglio fino al 2010 per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche. Tuttavia, il recupero di tali partite è stato necessariamente posticipato – non considerando così tale componente ai fini del calcolo della tariffa – in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap. In altri termini, l’anzidetto metodo del price cap di cui al MTN non precludeva evidentemente il recupero dei costi (efficienti) di gestione del servizio idrico, ma si fondava proprio sull’integrale computazione in tariffa degli stessi costi sostenuti dal gestore, pur mediante incrementi dilazionati nel corso del tempo. La riscontrata inadeguatezza del modello a garantire una efficiente gestione del servizio idrico ha indotto successivamente il legislatore nazionale a modificare integralmente l’impianto regolatorio ed il riparto delle competenze istituzionali in materia, introducendo un nuovo sistema tariffario. In particolare, le modalità di determinazione delle tariffe applicabili oggi all’utenza sono definite da apposite disposizioni normative dalle quali emerge che: (i) l’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] –AEEGSI (oggi, “ARERA”) è chiamata a definire le componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché le regole ed i criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012); (ii) nel rispetto delle previsioni regolatorie adottate dall’(allora) AEEGSI, ciascun Ente di Governo dell’Ambito determina la tariffa di base applicabile all’utenza di riferimento (art. 154, comma 4, del Codice dell’ambiente); (iii) il Gestore si limita ad applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente). In virtù delle funzioni di regolazione del settore (art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), l’AEEGSI (oggi ARERA) con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR (cfr. doc. 7) ha approvato il nuovo “[OSCURATO:PERSONA]”, ove, tra l’altro, sono state definite le componenti dei costi ammissibili sulla base dei quali procedere alla definizione del nuovo sistema tariffario. Per quanto rileva in questa sede, l’art. 31 dell’Allegato A reca la disciplina relativa alla “quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse”, stabilendo in particolare che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”. Sulla scorta dei principi che sovrintendono il settore in esame, l’Autorità ha dunque espressamente riconosciuto, ai fini tariffari, i conguagli (da intendersi riferiti ai costi sostenuti dal Gestore e non certo ai consumi effettuati dagli utenti) relativi agli anni precedenti al 2012, qualora di tali partite non si sia tenuto, o potuto, tenere conto nelle precedenti determinazioni tariffarie. L’AEEGSI ha affidato ai singoli Enti d’Ambito, dislocati a livello regionale, la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti. Con riferimento alla Regione Sardegna, in modo del tutto analogo a quanto avvenuto nelle altre Regioni, l’Autorità d’Ambito ha proceduto a dare attuazione alla previsione sopra richiamata. Nel dettaglio, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando l’odierna ricorrente ad effettuare la riscossione di detti conguagli, per l’importo complessivo di 106 milioni di euro. 1.3. In ossequio ai criteri e alle modalità sanciti dall’art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell’Ente d’Ambito n. 18/2014, [OSCURATO:SOCIETA]. ha tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui sono stati puntualmente specificati la natura dei maggiori costi richiesti ed i riferimenti regolatori mediante i quali è stata determinata tale componente tariffaria. [OSCURATO:SOCIETA]., dunque, si è limitata a dare puntuale esecuzione a provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità di settore sulla base di una valutazione tecnico discrezionale. 1.4. Tanto premesso, la società ricorrente ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo per aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per aver violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza civile ed amministrativa formatasi in materia. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2948, n. 4, cod. civ. La sentenza impugnata –che, in tema di prescrizione del diritto di credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di “partite pregresse” o “conguagli regolatori”, si è limitata a confermare la pronuncia del primo giudice, che ha accolto la relativa eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] -è errata, là dove, sulla scorta di un esame parziale e, per ciò stesso, riduttivo della normativa di settore, ha individuato il dies a quo, dal quale far decorrere il termine quinquennale, previsto dall’art. 2948,n°4, cod. civ ., nella data di scadenza di ciascun periodo di commisurazione del consumo dell’utente (v. capo 8.1 dell’impugnata sentenza, pag. 9). Invero, lavoce tariffaria in contestazione, non si correla a consumi effettivi dell’utente, accertati ex postdal gestore ed imputabili al periodo 2005-2011, ma è il parametro temporaleutilizzato dall’AAEGSI al quale imputare la ricognizione dei maggiori costi sostenuti dal Gestore, non considerati nelle precedenti determinazioni tariffarie.Il dies a quo della prescrizione, pertanto, non decorre da “ogni scadenza del periodo di commisurazione del consumo stesso”, ma va individuato nel giorno in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile da parte di [OSCURATO:SOCIETA], coincidente con la data in cui quest’ultima è stata autorizzata alla fatturazione dei conguagli regolatori nella misura effettivamente quantificata, ossia, il 26.06.2014, data di adozione della Delibera n°18 del [OSCURATO:PERSONA] dell’AATO, stante il precedente limite del price cap previsto dal “[OSCURATO:PERSONA]”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazioneagli artt. 1490, 1492 e 1226 c.c., all’art. 13 del provvedimento C.I.P. n°26/1975, all’art. 2,comma 12, lett. g), h), m), n), L. 481/1995, agli artt. 119 e 154, D.Lgs. n°152/2006, all’art. 2, comma 461, L. n°244/2007, all’art. 2, comma 1, e 3, comma 1, D.P.C.M. 20.07.2012, alle deliberazioni dell’AEEGSI 135/2013/E/IDR del 20.03.2013, 199/2014/E/IDR del 30.04.2014, 655/2015/R/IDR del 28.09.2015 e 917/2017/R/IDR del 27.12.2017, per quanto concerne la tutela dei diritti degli utenti del [OSCURATO:PERSONA] in caso di acqua nonpotabile e del relativo criterio di indennizzo applicabile. Il Tribunale di Nuoro, senza tenere conto della specifica normativa di settore vigente in tema di qualità dell’acqua destinata al consumo umano e di regolazione del servizio idrico integrato, ha erroneamente ritenuto che dovesse essere confermata la valutazione del primo giudice sul diritto dell’utente alla riduzione nella misura del 50% della tariffa a causa della non potabilità dell’acqua, avvalendosi, in applicazione del proprio potere discrezionale e del criterio equitativo stabilito dall’art. 1226 cod. civ., del parametro contenuto nell’art. 13 del provvedimento C.I.P. n°26/1975, benché non più in vigore. Impropriamente, il Tribunale di Nuoro haapplicato gli artt. 1490 e 1492 cod. civ.,poiché non sussiste alcuna riduzione del valore del bene “acqua” somministrato, rapportabile alla somma necessaria per il ripristino dell’inconveniente o all’eliminazione del vizio. Infatti, il contratto di somministrazione d’acqua ha ad oggetto un servizio integrato-complesso, regolato da un sistema tariffario, che, tra le varie voci di costo, non contempla una componente connessa alla qualità della risorsa, ossia alla di stinzione tra acqua “potabile” e “non potabile”,che possa giustificare una riduzione di valore del corrispettivo. Tant’è vero che, diversamentedal contratto di compravendita, il corrispettivo dovuto dall’utente è determinato sulla base deicosti complessivi del servizio erogato e non sulla scorta di un valore attribuito all’acqua qualebene materiale oggetto del contratto di somministrazione. L a mancanza di una disposizione, volta a disciplinare la riduzione del prezzo e la misura di esso in favore dell’utente, ogniqualvolta l’acqua sia stata dichiarata non potabile,perché non conforme ai parametri fissati dal D.Lgs. n°31/2001, lungi dal rappresentare un vuotonormativo è frutto di una precisa scelta del legislatore. Ad ogni modo, anche a voler ammettere una riduzione del prezzo , la decisionel’ha riconosciuto nella misura del 50%, avvalendosi, in via equitativa, del parametro previsto dall’art. 13 del provvedimento CIP n°26/1975 . S ta di fatto che l’azione esperitadall’utente era quella di riduzione ex art. 1492 cod. civ. e non anche quella di risarcimento del danno ex art. 1494 cod. civ. e, quindi, impropriamente era stato evocato il potere di valutazione equitativaex art. 1226 cod. civ. afferente all’ambito del risarcimento del danno. Del pari impropriamenteil Tribunale di Nuoro ha fatto riferimento all’art. art. 13 del provvedimento CIP n°26/1975, trattandosi di provvedimento emanato quando le tariffeerano deliberate da ogni singolo Comune, mentre la TariffaUnica del [OSCURATO:PERSONA], oltre che operante per l’intero ambito regionale, è deliberatadall’Autorità d’Ambito in forza di parametri, tra i quali non è contemplato quellodella qualità dell’acqua, fermo restando che nella voce «idrico» la parte riferibile alla «potabilizzazione» incide per il 22%e, quindi, non la sarebbe potuta decurtare integralmente. 4. Con il quarto motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio (non potabilità dell’acqua e diritto dell’utente alla riduzione del prezzo), che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt.111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n°4, cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che, in relazione alla lamentata non potabilità dell’acqua somministrata da [OSCURATO:SOCIETA]. nell’abitato di Siniscola dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura, ossia [OSCURATO:PERSONA] n°22, ed alla conseguente pretesa riduzione del prezzo del servizio idrico nella misura del 50%, il Tribunale ha confermato “ la valutazione del primo giudice sul diritto dell’utente alla riduzione nella misura del 50% della tariffa per la sola voce “idrico” nei periodi in cui l’acqua non era potabile…”,motivando detta decisione per relationema quella del primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal Giudice di Pace, fatta eccezione per la riconosciuta erroneità del riferimento, da parte di quest’ultimo, all’art.13 del provvedimento del C.I.P. n°26/1975. Per converso, sarebbe stato necessario un esame critico delleordinanze sindacali emesse con riferimento ai periodi indicati nelle fatture azionate, in base alle quali il divietodi consumo non era mai stato né “assoluto” néparticolarmente lesivo del diritto di fruizione del bene da parte dell’utenza. Da qui, la nullità della sentenza per motivazione apparente. 5. Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dal primo motivo dell’odierno ricorso. 4. Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa dell