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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09812/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. e l'illogicità della motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione, presso il luogo di restrizione agli arresti domiciliari disposti per analogo reato, di un quantitativo di cocaina da cui potevano ricavarsi 222 dosi droganti; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente neppure pienamente si confronta, e che gli elementi addotti per disconoscere la più favorevole qualificazione giuridica del fatto invocata (pag. 3 sentenza) sono conformi a diritto ed ala consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. e l'illogicità della motivazione per non essere stato ritenuto il fatto di lieve entità con riguardo all'illecita detenzione, presso il luogo di restrizione agli arresti domiciliari disposti per analogo reato, di un quantitativo di cocaina da cui potevano ricavarsi 222 dosi droganti; Considerato che le doglianze sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente neppure pienamente si confronta, e che gli elementi addotti per disconoscere la più favorevole qualificazione giuridica del fatto invocata (pag. 3 sentenza) sono conformi a diritto ed ala consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris