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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22895/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nei motivi di ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 12/12/2018 del Tribunale di Marsala di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis cod. pen. (capo "a" dell'imputazione).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici: si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata, sulle ragioni ostative al riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., posto che lo stato di necessità previsto da tale norma attiene a un pericolo attuale e transitorio, non potendo essere invocato per sopperire alla necessità di trovare un alloggio e risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, in ossequio, del resto, alla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296-01): di talché, correttamente lo stato di necessità economica invocato dal ricorrente non è stato ritenuto idoneo ex se a scriminare la condotta posta in essere, a fronte, peraltro, di soluzioni legali alternative, come l'attivarsi per l'accesso agli strumenti assistenziali leciti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nei motivi di ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 12/12/2018 del Tribunale di Marsala di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis cod. pen. (capo "a" dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici: si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata, sulle ragioni ostative al riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., posto che lo stato di necessità previsto da tale norma attiene a un pericolo attuale e transitorio, non potendo essere invocato per sopperire alla necessità di trovare un alloggio e risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, in ossequio, del resto, alla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296-01): di talché, correttamente lo stato di necessità economica invocato dal ricorrente non è stato ritenuto idoneo ex se a scriminare la condotta posta in essere, a fronte, peraltro, di soluzioni legali alternative, come l'attivarsi per l'accesso agli strumenti assistenziali leciti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 22895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris