Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01545/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 22/12/2024) la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita in data 16/03/2011, e di concorso in bancarotta fraudolenta per dissipazione, in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita in data 18/09/2008, riduceva la pena inflitta all'imputato.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, alla valutazione delle prove ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata costituita, pacificamente, al solo scopo di prendere in affitto l'azienda di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, pur essendo restata in vita per un solo anno, i canoni di affitto non erano mai stati pagati e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accumulato una perdita di circa 800.000,00 euro.

Quanto alla bancarotta documentale, dalla deposizione del teste Giacopolli, commercialista della società, e del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], risulta che i libri contabili non erano ai stati istituiti e che nel computer dov'era conservata la contabilità aziendale erano state inserite le sole fatture, come riferito dalla teste Cremonesi, con conseguente impossibilità di ricostruire la vita economica della società; l'operazione industriale posta in essere, inoltre, era di una certa complessità, anche per il rischio derivante dalla ormai compromessa situazione della Stannpomaster s.r.I., per cui le lacune contabili apparivano determinate da una precisa volontà.

Quanto al concorso nella bancarotta fraudolenta per dissipazione di cui al capo B), la sentenza ha ampiamente riferito la disastrosa situazione in cui si trovava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con la conseguente consapevolezza, da parte dell'imputato, della portata che il distacco dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe avuto sul ceto creditorio di detta società.

In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla complessiva gravità delle condotte e sui plurimi precedenti penali dell'imputato e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Quanto alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, su cui non sono state formulate doglianze in sede di ricorso, va rilevato che la determinazione della durata, pari ad anni dieci, va comunque commisurata a due distinte vicende fallimentari, risultando - all'evidenza - la complessiva durata delle pene accessorie dal cumulo di quanto inflitto in relazione alle due distinte vicende di bancarotta, Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 22/12/2024) la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita in data 16/03/2011, e di concorso in bancarotta fraudolenta per dissipazione, in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita in data 18/09/2008, riduceva la pena inflitta all'imputato. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, alla valutazione delle prove ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata costituita, pacificamente, al solo scopo di prendere in affitto l'azienda di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, pur essendo restata in vita per un solo anno, i canoni di affitto non erano mai stati pagati e la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accumulato una perdita di circa 800.000,00 euro. Quanto alla bancarotta documentale, dalla deposizione del teste Giacopolli, commercialista della società, e del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], risulta che i libri contabili non erano ai stati istituiti e che nel computer dov'era conservata la contabilità aziendale erano state inserite le sole fatture, come riferito dalla teste Cremonesi, con conseguente impossibilità di ricostruire la vita economica della società; l'operazione industriale posta in essere, inoltre, era di una certa complessità, anche per il rischio derivante dalla ormai compromessa situazione della Stannpomaster s.r.I., per cui le lacune contabili apparivano determinate da una precisa volontà. Quanto al concorso nella bancarotta fraudolenta per dissipazione di cui al capo B), la sentenza ha ampiamente riferito la disastrosa situazione in cui si trovava la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con la conseguente consapevolezza, da parte dell'imputato, della portata che il distacco dei beni aziendali della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe avuto sul ceto creditorio di detta società. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla complessiva gravità delle condotte e sui plurimi precedenti penali dell'imputato e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, su cui non sono state formulate doglianze in sede di ricorso, va rilevato che la determinazione della durata, pari ad anni dieci, va comunque commisurata a due distinte vicende fallimentari, risultando - all'evidenza - la complessiva durata delle pene accessorie dal cumulo di quanto inflitto in relazione alle due distinte vicende di bancarotta, Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Sentenza Cassazione n. 01545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris