CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2016 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso Osservato che la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2, 12 ottobre 2005, Rv. 232844), antecedente alla entrata in vigore della novella del 2017, riteneva che l'accordo sulla pena "esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione"; Deve, pertanto, ritenersi che nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti sia sufficiente una valutazione sintetica del fatto, anche mediante il solo richiamo all'art.129 cod. proc. pen. a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto, senza ulteriori e più analitiche disamine al riguardo, essendo implicito che il giudice abbia esaminato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, che, né appaiono dal testo della sentenza impugnata nella quale, al contrario, viene fatta espressa menzione delle fonti di prova evidenzianti elementi di colpevolezza dell' imputato, quali le attività di perquisizione e sequestro effettuate dagli agenti di P.G., né sono stati specificamente prospettati dal ricorrente (cfr. ex plurimis, Sez 6. n.250 30/12/2014, Barzi, Rv. 261802). Rilevato che, in tema di patteggiamento, anteriormente alla novella del 2017, una volta che l'accordo tra le parti, intervenuto anche in relazione al riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, sia stato ratificato dal giudice, l'impugnazione della sentenza è consentita solo qualora la pena concordata si configuri come illegale. Circostanza non verificatasi nel caso in esame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell