CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RTXYG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la ulteriore pena di mesi sei di reclusione riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 16 settembre 2020 per due condotte di furto pluriaggravato e per due episodi di ricettazione, 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura: violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.2. Il motivo del ricorrente è del tutto generico limitandosi unicamente a richiamare l'articolo di legge che indica i motivi per cui si può proporre ricorso per cassazione, non avendo in alcun modo illustrato quali fossero in concreto i motivi di ricorso. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 1° marzo 2023 Il Consigliere estensore Il