CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen. dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata applicata la pena di mesi sedici di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. e disposta la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. 2. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, in quanto il giudice aveva ritenuto come non apposta la clausola dell'accordo tra le parti relativa alla sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 CdS, con la quale era stata concordata la sospensione della patente di guida per la durata di quattro mesi. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU 4, sanzioni della revoca o sospensione della patente di guida hanno natura sostanzialmente penale e, pertanto, doveva applicarsi l'art. 444 comma 1 cod. pen., come novellato dal d.lgs 150 del 2022, che prevede la possibilità di estendere l'accordo anche alle pene accessorie. 3. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 222, secondo comma, CdS e 218 CdS in ordine alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. A seguito della sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, essendo venuto meno l'automatismo sanzionatorio che imponeva la obbligatoria applicazione della revoca della patente, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la scelta di applicare la più grave sanzione della revoca piuttosto che la sospensione della patente di guida impone al giudice uno stringente onere motivazionale, ancorato ai criteri di cui all'art. 218, comma 2, CdS. Il Tribunale nulla aveva argomentato sul punto, non considerando che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi aggravate cui è applicabile la sanzione della revoca e non giustificando quindi in alcun modo la scelta della sanzione più severa. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza del primo motivo e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine alla disposta revoca della patente di guida. 5. Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha insistito per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 444 comma 1 cod. pen., come novellato dal d.lgs 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 2. Si ritiene di ribadire l'indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Sezione (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro. Rv. 285426 - 01) secondo cui, in caso di patteggiamento, le sanzioni accessorie di natura amministrativa non possono costituire oggetto dell'accordo tra le parti. E' dunque inapplicabile alla fattispecie in esame il novellato art. 444, comma 1, cod. proc. pen., che richiama esclusivamente le pene accessorie e non le sanzioni amministrative accessorie. 3. Pur riguardando una ipotesi aggravata di omicidio stradale, cui consegue per legge la revoca della patente senza possibilità di scegliere la più lieve sanzione della sospensione, la pronuncia sopra citata ha chiarito in via di principio che, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata - la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. A sostegno dell'interpretazione affermata sono poste copiose argomentazioni, che vanno ribadite e che si articolano nei seguenti passaggi: 1) la Corte costituzionale , con la sentenza n.68 del 2021 ( in tema di effetti sulle sentenze di condanna della precedente dichiarazione di incostituzionalità relativa alla automatica revoca della patente di guida, affermata da Corte. Cost. n.88 del 2019) ha riconosciuto la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 cod. strada. Nel contempo ha richiamato i principi affermati dalla sentenza a Sezioni unite n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186721, in tema di sospensione e revoca della patente di guida previste dall'art. 91 del codice della strada previgente, la quale dava atto che le predette sanzioni potevano considerarsi quali " pene accessorie" in quanto il citato art. 91 del codice della strada previgente non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione della patente come sanzioni amministrative; 2) l'art. 222 del vigente codice della strada, successivamente riformato, definisce invece espressamente la sospensione e la revoca della patente di guida come sanzioni accessorie e non come pene accessorie sicché la volontà legislativa è inequivoca nel senso che si tratti di sanzioni amministrative, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali; 3) tale è il quadro normativo e giurisprudenziale di cui occorre tenere conto per valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie possa essere oggetto dell'accordo che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen; 4) all'epoca della riforma introdotta con il D.Igs, n.150 del 2022 il legislatore era del tutto consapevole dell'esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Si è stabilito, infatti, che l'imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudìce di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata», ma non si è previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie potessero entrare a far parte del patto. 4. Come statuito dalla citata Sez. 4 , n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro ; Rv. 285426 - 01, restano di conseguenza operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA] rado, Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv.259209). Nessuna violazione di legge può allora essere ipotizzata per essere stata applicata una sanzione amministrativa accessoria diversa rispetto a quella concordata dalle parti. 5. E' invece fondato il secondo motivo. Come sopra ricordato, con la sentenza n.88 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Il giudice delle leggi ha chiarito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica nelle ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. 6. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, questa Corte di legittimità ha affermato che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che hanno indotto il giudice a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4 - n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022 - 01). Nelle predette pronunce si è affermato che la motivazione non risulta soddisfacente se il giudice si limita al richiamo di nozioni astratte (entità del danno apportato e pericolo derivante dalla ulteriore circolazione) che non hanno un preciso significato individualizzante rispetto al caso concreto e che vanno riempite di contenuto attraverso riferimenti alla vicenda in esame. 7. Ciò chiarito, va rilevato che i parametri da prendere in considerazione per la valutazione circa la scelta della tipologia della sanzione da applicare sono, ai sensi dell'art. 218 cds, la gravità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione dell'imputato può cagionare (Sez. 4 - n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01; Sez. 4 - , n. 4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01). 8. Orbene, la sentenza impugnata ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, senza fornire alcuna motivazione circa la scelta adottata. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica, per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera inferiore, persona fisica diversa. Così è deciso, 16/12/2025 Il, Consiglie estensore Il P Onte _OkERANA, L [OSCURATO:PERSONA] I CANCELLEMA 2Atts, 2629 keti*ionario gà'ffianfranc ''''' [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ,,,,,,,,A,_, , Uv\ 3-\ ' k;nA vjt- 6_ -9 )),G -- DiQ.r.39, \_.,,:\,„ ' 9 f'g ^',, e_xA-\e r_\": e eVuQ, \ \, \*)-\— j• - (:)0.\\-k v \,--,D ive -e I - Q I, 9 '',,;D') \ 21_.a&_. 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