CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo /. 06.F1i-ci 02( ‘?.CaP5c udito il difensore procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina dell'8 giugno 2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 22 luglio 2021, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 24 ottobre 2019 in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e riuniti dal vincolo della continuazione: - detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, in un terreno sito nelle immediate vicinanze di una villetta nella diponibilità dell'imputato, aveva illegalmente detenuto un fucile da caccia, cal. 16, del tipo doppietta con canne mozzate, matricola n. 164340; - detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., poiché aveva detenuto undici cartucce, cal. 9x21 mm, senza averne fatto denuncia all'Autorità. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in parte travisato e in parte omesso di rispondere alle specifiche doglianze sollevate dalla difesa con l'atto di appello in ordine al fatto che vi era la possibilità che la traccia biologica rinvenuta sull'arma potesse essere stata determinata non da un contatto diretto dell'imputato con l'arma, ma da un trasferimento di terzi. In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare: a) la promiscuità delle operazioni di sequestro e repertamento di armi e munizioni (e, in particolare, la mancata adozione di specifiche precauzioni, quali l'uso di tute, copri-scarpe, ecc.), b) l'accertato maneggio dell'arma da parte dello stesso militare che aveva effettuato poco prima la perquisizione dentro l'abitazione e che, contemporaneamente al maneggio dell'arma, aveva effettuato la siglatura delle banconote sequestrate, c) la mancanza di documentazione fotografica, l'accertato improprio smontaggio dell'arma e d) la carenza di impronte papillari. Il ricorrente, poi, evidenzia che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che il luogo nel quale era stata rinvenuta l'arma era un terreno incolto e aperto da ogni lato, agevolmente raggiungibile dalla pubblica via. Per tale ragione, agli atti vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che chiunque avrebbe potuto occultare l'arma.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che il Carabiniere dei RIS di Messina aveva chiarito che le tracce rinvenute sull'arma sequestrata potevano considerarsi appartenenti a un unico profilo genetico, quello dell'imputato. Inoltre, dal tipo di analisi effettuate, era possibile escludere l'ipotesi del c.d. transfert secondario, posto che, in tal caso, il genotipo maggioritario avrebbe dovuto essere quello di chi aveva effettivamente toccato l'oggetto e non quello che sarebbe stato veicolato sull'arma. In ogni caso, è stato chiarito che il transfert secondario è un'evenienza del tutto remota, poiché richiede condizioni particolari, anche e soprattutto quando il soggetto che maneggia l'oggetto abbia utilizzato dei guanti, come avvenuto nel caso in esame. Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato l'unico a maneggiare il fucile per repertarlo, indossando dei guanti, dopo che l'arma era stata rinvenuta all'esterno dell'abitazione dell'imputato. La Corte di appello, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161). L'ampia e dettagliata confutazione delle argomentazioni della difesa sulla validità e rilevanza della prova del DNA dell'imputato costituisce una motivazione complessivamente sufficiente in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per detti reati e assorbe anche i rilievi difensivi sulla possibilità che altri pregiudicati che abitano nelle vicinanze potessero aver nascosto dette armi in quel terreno che presentava due accessi sulla strada pubblica. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag