CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 42669/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y142N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di quelli esposti con il gravame e oggi trasfusi nel ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai temi compiutamente affrontati dalla Corte di appello in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto (trattati alla pag. 2 della sentenza impugnata), al concorso di Keyabou al fatto delittuoso (alla pag. 3), al concorso ex art. 116 cod. pen. (alla pag. 3), all'attenuante dell'art. 114 cod. pen. (alla pag. 3) e alla conferma dell'ordine di espulsione (alla pag. 4). considerato che le argomentazioni spese nei motivi di ricorso si presentano generiche e prive di reali censure, così mancando dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;utte le restanti argomentazioni spese nei due ricorsi si presentano generiche e prive di reali censure, così mancando dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; A ciò si aggiunga che le censure si basano su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. A..... ki... n....,. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Il Consigliere