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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 23301/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e le note difensive del 10/04/2026 presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale e di vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento del dolo di fattispecie, venendo contestata, nella specie, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen., è manifestamente infondato perché censura vizi che non ricorrono nel corpo della sentenza di secondo grado, la quale, anzi, correttamente argomenta in ordine alla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo del reato desunto da molteplici elementi (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove vengono elencati i documenti dai quali ricavare la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita del bene e la volontà del medesimo di ostacolarne il ritrovamento, tipiche del reato contestatogli, tra i quali, particolare rilievo veniva assunto dalla falsa procura notarile); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito (si veda, in particolare, pag. 4 in cui le predette attenuanti vengono escluse sulla base della gravità del fatto complessivamente considerato), il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] )23k t' DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 24 G 6 li Ptenrio 124.1:zsano L Mi 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e le note difensive del 10/04/2026 presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale e di vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento del dolo di fattispecie, venendo contestata, nella specie, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648-bis, cod. pen., è manifestamente infondato perché censura vizi che non ricorrono nel corpo della sentenza di secondo grado, la quale, anzi, correttamente argomenta in ordine alla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo del reato desunto da molteplici elementi (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove vengono elencati i documenti dai quali ricavare la consapevolezza del ricorrente della provenienza illecita del bene e la volontà del medesimo di ostacolarne il ritrovamento, tipiche del reato contestatogli, tra i quali, particolare rilievo veniva assunto dalla falsa procura notarile); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge e di vizio della motivazione in tutte le sue forme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito (si veda, in particolare, pag. 4 in cui le predette attenuanti vengono escluse sulla base della gravità del fatto complessivamente considerato), il quale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] )23k t' DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 24 G 6 li Ptenrio 124.1:zsano L Mi 3
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