CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 29515/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21082/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 568/2018,depositata il 25/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione contro il decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 9.287,67, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo per prestazioni e servizi (una quota di spese di affitto e di condominio e una quota di spese telefoniche e di fornitura di elettricità) relative al periodo 15 febbraio-31 maggio 2002. L’opponente ha dedotto che nel 2001 la società [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) si era scissa parzialmente, con la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. e il trasferimento dei beni patrimoniali descritti nel progetto di scissione, che nessun contratto di prestazione di servizi era stato concluso tra la società scissa e quella beneficiaria e che, di conseguenza, la pretesa di Nesal era priva di fondamento e, inogni caso, il credito era prescritto. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, sostenendo che dopo la scissione l’amministratore e rappresentante legale di Dosal, che pure aveva trasferito la sua sede in altro luogo, aveva continuato ad occupare gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA] sino al 31 maggio 2002. Il Tribunale di Roma, stabilito che il credito vantato da Nesal non si era prescritto, ha ritenuto plausibile che Salvucci, l’amministratore di Dosal, in un periodo immediatamente successivo alla scissione tra le due società e in attesa di attrezzare la nuova sede, avesse continuato a utilizzare le strutture della società che fino a qualche settimana prima era anche di sua pertinenza; ha invece accolto la contestazione di Dosal relativa all’applicazione degli interessi di cuial d.lgs. 231/2002. Il Tribunale ha così revocato il decreto e ha condannato l’opponente Dosal al pagamento della sola somma di euro 9.287,67. 2. La sentenza è stata appellata da Dosal. Con sentenza 25 gennaio 2018, n. 568, la Corte d’appello di Roma ha accolto il primo motivo di gravame, avendo ritenuto non provato il titolo da cui derivava il credito, non essendo al riguardo sufficiente la fattura posta alla base del ricorso monitorio e non potendosi ricavare dagli elementi indiziari acquisiti al processo l’esistenza di un contratto per l’occupazione dell’immobile. Il giudice d’appello ha quindi, in riforma della sentenza di primo grado, accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che fa valere ricorso incidentale. Memorie sono state depositate dalla ricorrente principale e dalla ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. è articolato in quattro motivi. 1. Il primo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2710, 2729 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto non provato il rapporto contrattuale e per avere considerato le scritture contabili e le fatture prive di valore anche indiziario e inoltre per avere omesso di valutare il comportamento processuale del legale rappresentante della società Dosal. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha ritenuto – a differenza del primo giudice – che gli elementi offerti dalla ricorrente non fossero sufficienti a ritenere provata l’esistenza di un accordo tra le parti circa l’utilizzo dei locali e dei servizi da parte dell’amministratore di controparte. In particolare, il giudice d’appello ha contestato la plausibilità di tale utilizzo, sulla base di alcuni elementi di segno contrario, ossia la non repentinità della scissione, il fatto che non sono state dedotte ragioni per le quali la sede indicata nell’atto di costituzione di Dosal non fosse quella effettiva nel periodo tra febbraio e maggio del 2002, il fatto che la fattura alla base del monitorio non si riferisse al periodo immediatamente successivo alla scissione (la scissione è divenuta effettiva il 26 settembre 2001, mentre la fattura – come si è detto –si riferisce al periodo dal 15 febbraio al 31 maggio del 2002). Al motivato ragionamento della Corte la ricorrente obietta che la medesima non avrebbe adeguatamente considerato l’omessa, immediata contestazione stragiudiziale della fattura e la mancata comparizione di controparte all’udienza fissata a norma degli artt.185 e 117 c.p.c., essendo stato presente il solo difensore sprovvisto di procura speciale. L’obiezione non è dirimente: quanto alla mancata comparizione all’udienza, si tratta di profilo soggetto al prudente apprezzamento del giudice di merito, non censurabile di fronte a questa Corte di legittimità (ai sensi del comma 2 dell’art. 116 c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo); quanto alla mancata contestazione immediata, stragiudiziale, della fattura, si tratta anche in questo caso di un elemento indiziario, che il giudice non ha, nell’ambito del suo prudente apprezzamento, ritenuto rilevante (cfr. Cass. n. 20533/2021, secondo cui “la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta dipresunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscreziona- ledel giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione”). 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo motivo, proposto ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2721 c.c. per avere la Corte d’appello, con motivazione implicita, dichiarato d’ufficio inammissibile per superamento del limite di valore di cui all’art. 2721 c.c. la prova testimoniale pur in difetto della eccezione di controparte; b) il terzo motivo, proposto ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., contesta violazione dell’art. 2721 c.c. per avere la Corte d’appello, con motivazione implicita di rigetto, dichiarato inammissibile per superamento del limite di valore la prova testimoniale articolata dalla ricorrente; c) il quarto motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata ammissione da parte della Corte d’appello di prova decisiva e omesso esame delle istanze istruttorie formulate. I motivi sono inammissibili. Anzitutto non è chiaro il riferimento a una decisione –esplicita da parte del primo giudice e implicita da parte del giudice d’appello – di inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla ricorrente per superamento del limite di valore, avendo il Tribunale, con ordinanza istruttoria del 28 gennaio 2014, “valutato che la prova del contratto necessiti di riscontro scritto, che non può essere sostituito da prova testimoniale” (v. la pag. 4 del ricorso e le pagg. 2 e 5 del controricorso). In ogni caso, la ricorrente nei tre motivi parla sì di decisività delle prove testimoniali dedotte, ma i riferimenti a tali prove sono generici (v. pag. 4 del ricorso, ove si parla di “prova testimoniale sui capitoli dalla lettera a] alla lettera h], chiamando a testimoniare la signora [OSCURATO:PERSONA]”, senza nulla dire riguardo al contenuto di tali capitoli, che non vengono riportati), così che questa Corte non è stata posta nella condizione di valutare la decisività delle suddette prove. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di un mezzo istruttorio ha infatti l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse (cfr., ex multis, Cass. n. 19985/2017). Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. contesta come la Corte d’appello, dopo avere “sovvertito” la sentenza di primo grado, abbia omesso di provvedere sulla domanda di restituzione della somma di euro 15.465,54 corrisposta dalla Dosal in esecuzione della sentenza, benché la stessa fosse stata proposta nell’atto di appello. Il ricorso è fondato. La Corte d’appello, dopo avere “in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell’appello” accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, non ha pronunciato in ordine alla domanda di restituzione di quanto pagato da [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza di primo grado (domanda di restituzione riportata alla pag. 33 del ricorso incidentale). III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che pronuncerà sulla domanda di restituzione proposta dalla ricorrente incidentale; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato