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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 40696/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: dalla parte civile XXXXXXXXXX [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata; Lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 10 aprile 2025, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt..110 e 615-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste e dal reato di cui 110, 81 cpv. e 640 cod. pen perché il fatto non costituisce reato; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile XXXXXXXXXX, eccependo che: 1.1 premesso che la sentenza impugnata si basava sulla asserita incapacità di intendere e di volere degli imputati al momento del fatto, ricavata esclusivamente da consulenze tecniche di parte prodotte dalla difesa, le stesse presentavano profili di invalidità ed inidoneità, visto il difetto di adeguata competenza tecnica dei consulenti e la carenza, negli elaborati medesimi, di elementi idonei ad integrare il vizio totale di mente: la Corte territoriale aveva erroneamente equiparato lo stato di suggestionabilità ad un’infermità psichica totale ex art. 88 cod. pen., in assenza di qualsiasi riscontro di una patologia di tale severità; 1.2 la Corte di appello, malgrado la specifica richiesta del Procuratore generale, non aveva disposto una perizia psichiatrica d’ufficio sugli imputati al fine di accertare l’imputabilità degli stessi, senza fornire alcuna motivazione al riguardo; il mancato espletamento della perizia, in una situazione che la richiedeva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione configurava anche violazione di legge; 1.3 era stato erroneamente equiparato lo stato di suggestionabilità al vizio totale di mente, con violazione dell’art. 88 cod. pen.; ulteriore riprova dell’errore della Corte di appello era data dall’effetto che essa faceva discendere dallo stato di suggestionabilità, e cioè l’assenza di dolo del reato di truffa; occorreva chiarire che, qualora si fosse riconosciuto un vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. in capo agli imputati, ciò non avrebbe escluso la configurabilità del dolo generico del reato; XXXXXX e XXXXX avevano cooperato nella realizzazione della truffa, consapevoli degl atti che ponevano in essere (mettere a disposizione carte prepagate, conti correnti, o trasmettere denaro), ma senza forse rendersi conto delle finalità illecite ultime, il che avrebbe configurato semmai un errore sul fatto non scusabile; 1.4 vi era stata una omessa pronuncia in ordine alle statuizioni civili, che non erano state né confermate, né riformate, né revocate: la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare se il comportamento degli imputati integrasse gli estremi di un fatto illecito ex art.2043 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente ai tre primi motivi di ricorso, si deve infatti ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.

Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l' interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle perizie di parte in base alle quali la Corte di appello è giunta alla conclusione di assolvere gli imputati dal reato di truffa per mancanza di dolo (vedi pagg. 8 e 9 sentenza impugnata).

Quanto alla mancata effettuazione di una perizia di ufficio, occorre ricordare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria.

Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata [Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003 (dep. 06/02/2004), P.G. in proc.

Ligresti ed altri, Rv. 229666], come accaduto nel caso in esame; inoltre, a fronte di una ammissione al rito abbreviato condizionato alla acquisizione di perizie di parte sulle condizioni di salute degli imputati (acquisite, e quindi facenti parte del fascicolo processuale e valutate dalla Corte di appello), la perizia di ufficio non è stata tempestivamente richiesta dalla parte civile, che in ricorso contrappone valutazioni di merito a quelle della Corte stessa. 1.2 Relativamente, infine, alla mancata pronuncia delle statuizioni civili in sede di appello, si deve ribadire che “la sentenza d'appello che, in riforma integrale della sentenza impugnata, assolva l'imputato per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto” (Sez. 3, n. 23425 del 29/04/2022, Rv. 283393)

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: dalla parte civile XXXXXXXXXX [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata; Lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 10 aprile 2025, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt..110 e 615-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste e dal reato di cui 110, 81 cpv. e 640 cod. pen perché il fatto non costituisce reato; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile XXXXXXXXXX, eccependo che: 1.1 premesso che la sentenza impugnata si basava sulla asserita incapacità di intendere e di volere degli imputati al momento del fatto, ricavata esclusivamente da consulenze tecniche di parte prodotte dalla difesa, le stesse presentavano profili di invalidità ed inidoneità, visto il difetto di adeguata competenza tecnica dei consulenti e la carenza, negli elaborati medesimi, di elementi idonei ad integrare il vizio totale di mente: la Corte territoriale aveva erroneamente equiparato lo stato di suggestionabilità ad un’infermità psichica totale ex art. 88 cod. pen., in assenza di qualsiasi riscontro di una patologia di tale severità; 1.2 la Corte di appello, malgrado la specifica richiesta del Procuratore generale, non aveva disposto una perizia psichiatrica d’ufficio sugli imputati al fine di accertare l’imputabilità degli stessi, senza fornire alcuna motivazione al riguardo; il mancato espletamento della perizia, in una situazione che la richiedeva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione configurava anche violazione di legge; 1.3 era stato erroneamente equiparato lo stato di suggestionabilità al vizio totale di mente, con violazione dell’art. 88 cod. pen.; ulteriore riprova dell’errore della Corte di appello era data dall’effetto che essa faceva discendere dallo stato di suggestionabilità, e cioè l’assenza di dolo del reato di truffa; occorreva chiarire che, qualora si fosse riconosciuto un vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. in capo agli imputati, ciò non avrebbe escluso la configurabilità del dolo generico del reato; XXXXXX e XXXXX avevano cooperato nella realizzazione della truffa, consapevoli degl atti che ponevano in essere (mettere a disposizione carte prepagate, conti correnti, o trasmettere denaro), ma senza forse rendersi conto delle finalità illecite ultime, il che avrebbe configurato semmai un errore sul fatto non scusabile; 1.4 vi era stata una omessa pronuncia in ordine alle statuizioni civili, che non erano state né confermate, né riformate, né revocate: la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare se il comportamento degli imputati integrasse gli estremi di un fatto illecito ex art.2043 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente ai tre primi motivi di ricorso, si deve infatti ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l' interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle perizie di parte in base alle quali la Corte di appello è giunta alla conclusione di assolvere gli imputati dal reato di truffa per mancanza di dolo (vedi pagg. 8 e 9 sentenza impugnata). Quanto alla mancata effettuazione di una perizia di ufficio, occorre ricordare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata [Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003 (dep. 06/02/2004), P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229666], come accaduto nel caso in esame; inoltre, a fronte di una ammissione al rito abbreviato condizionato alla acquisizione di perizie di parte sulle condizioni di salute degli imputati (acquisite, e quindi facenti parte del fascicolo processuale e valutate dalla Corte di appello), la perizia di ufficio non è stata tempestivamente richiesta dalla parte civile, che in ricorso contrappone valutazioni di merito a quelle della Corte stessa. 1.2 Relativamente, infine, alla mancata pronuncia delle statuizioni civili in sede di appello, si deve ribadire che “la sentenza d'appello che, in riforma integrale della sentenza impugnata, assolva l'imputato per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto” (Sez. 3, n. 23425 del 29/04/2022, Rv. 283393) 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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