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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41992/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva risulta manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravannutata con corretti riferimenti in fatto e in diritto dalla Corte di appello che ha apprezzato la precedente condanna, i plurimi precedenti sotto altro nome, il dato qualitativo della sostanza ceduta in uno alle stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva ammesso di svolgere tale attività per mantenersi; che, infatti, la graduazione della pena, anche con riferimento al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza — quest'ultima - non corrispondente all'ipotesi sottoposta al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva risulta manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravannutata con corretti riferimenti in fatto e in diritto dalla Corte di appello che ha apprezzato la precedente condanna, i plurimi precedenti sotto altro nome, il dato qualitativo della sostanza ceduta in uno alle stesse dichiarazioni del ricorrente che aveva ammesso di svolgere tale attività per mantenersi; che, infatti, la graduazione della pena, anche con riferimento al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza — quest'ultima - non corrispondente all'ipotesi sottoposta al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris