CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1967
Cassazione n. 01353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1967 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oe' Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con ricleterminazione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia emessa il 28 novembre 2019 dal Tribunale di Foggia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trinitapoli il 9 settembre 2019 con recidiva; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su destinazione allo spaccio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che propone una lettura alternativa della prova indiziaria non illogicamente valutata ai fogli 5-6 della sentenza, è meramente reiterativa di doglianza già adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 nov