CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08668/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 03/03/2022, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 26/09/2017 rideterminava la pena per i reati ascritti in concorso al Ghersevich e al Mezzullo (art. 110, 644 cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Ghersevic e Mezzullo deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento agli imputati della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., sostenendo la ricorrenza sul punto di una erronea interpretazione della legge penale. 3. I ricorsi sono inammissibili. Sul punto occorre considerare come secondo il costante orientamento di questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. , introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi di appello. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.