CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA/dato avviso alle parti; ( udita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per avere dedotto motivi non consentiti in questa Sede (ossia l'erronea esclusione della configurabilità degli elementi integrativi della diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la disparità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello applicato per altri imputati , con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena base), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504); - che è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata; - che è irrilevante, al riguardo, il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano parimenti definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non rientrando siffatta valutazione comparativa nell'ambito del sindacato esperibile dal giudice di legittimità; - che, peraltro, lo stesso giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore Il P és ente [OSCURATO:PERSONA] risc olo DEPOSITATA