CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 30649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 3450-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.in virtù di atto di fusione per incorporazione del 30 novembre 2015, rappresentat a e difes a , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIAOSLAVIA, 39/F, presso lo studio dell’ultimo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, per procura conferita a margine de l controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio del difensore – controricorrente – R.G.N.3450/2017 Cron. Rep. C.C. 19/09/2023 giurisdizione Rapporto di agenzia e procacciamento di affari. Differenze. Obblighi contributivi. -2 - per la cassazione della sentenza n. 4 09 6 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 23 luglio 201 6 (R.G.N. 2119 /201 4 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 4096 del 2016, depositata il 23 luglio 2016, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città, che ha condannato la società a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di Euro 314.689,18, a titolo di contributi e sanzioni per alcuni rapporti di mandato, riqualificati come rapporti di agenzia a tutti gli effetti. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha confermato le valutazioni già espresse dal giudice di prime cure, che aveva ravvisato nei rapporti instaurati dai promotori finanziari con Simgenia non già una collaborazione episodica, ma una stabile attività, volta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente. Ad avviso dei giudici d’appello, l’autoregolamento d’interessi convenuto tra le parti, proprio per la stabilità e la continuità dell’incarico che conferisce ai promotori, presenta tutte le peculiarità che connotano il contratto di agenzia (art. 1742 cod. civ.). 2.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per atto di fusione per incorporazione rogato il 30 novembre 2015 per il ministero del notaio dottor [OSCURATO:PERSONA] (repertorio n. 12643, raccolta n. 6574), impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, con ricorso notificato il 23 gennaio 2017 e affidato atre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 28 febbraio2017. -3 - 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1173, 1321, 1372, 1703 e seguenti, 1742 e seguenti, 1745, 1751, 1175, 1176, 1375 cod. civ., degli artt. 18 e 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, degli artt. 107 e 108 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 2007 e dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ricondurre all’agenzia il rapporto intercorso tra le parti e nel reputare decisivi talunielementi: l’assegnazione dei clienti al promotore; l’obbligo di esclusiva del promotore; l’obbligo del promotore di correttezza e di diligenza; l’obbligo del promotore di collaborare con la società, di partecipare a riunioni sugl’indirizzi commerciali, a corsi e seminari di aggiornamento professionale; la soggezione a ispezioni e controlli della società; la copiosa fatturazione;l’identità del contratto di mandato al contratto di agenzia stipulato nel 2009. La sentenza impugnata si sarebbe limitata alla disamina della lettera delle pattuizioni, senza ricostruire la comune intenzione delle parti, anche alla stregua del comportamento posteriore alla conclusione del contratto, e senza indagare sulla sussistenza di un obbligo di svolgere l’attività promozionale. Invero, s olo un obbligo siffatto potrebbe indurre a sussumere il rapporto negoziale nello schema dell’agenzia, contraddistinto da una «stabilità in senso giuridico dell’attività promozionale» e non da una mera «continuità di fatto» -4 - (pagina 18 del ricorso per cassazione). Nel caso di specie, per contro, nessun obbligo di produttività graverebbe sui promotori, chiamati a svolgere una prestazione occasionale, esclusivamente rimessa alla loro iniziativa. L’attività svolta in concreto per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sarebbe saltuaria e occasionale, in quanto accessoria a quella prestata per [OSCURATO:PERSONA]. Il carattere episodico dell’attività non sarebbe incompatibile con l’obbligo di diligenza, valorizzato dalla sentenza d’appello (pagina 31 del ricorso per cassazione), con l’obbligo di esclusiva, imposto anche ai promotori che sianosolo mandatari, e con gli altri stringenti obblighi sanciti dalla legge a tutela dei risparmiatori. Né il contratto di mandato sarebbe in tutto e per tutto assimilabile a quello di agenzia successivamente concluso. A un’attività occasionale , fonte di compensi esigui, non si applicherebbe, pertanto,il regime previdenziale dell’[OSCURATO:PERSONA], dettato per i soli collaboratori autonomi stabili e continuativi, che profondono «un impegno costante ed assorbente» (pagina 23 del ricorso per cassazione). 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 12 del 1973, degli artt. 18, 21, 30 e 31 del d.lgs. n. 58 del 1998. Il contratto di agenzia, che, a decorrere dal primo aprile 2009, ha sostituito il contratto di mandato, si prefiggerebbe di disciplinare l’attività di assistenza al cliente soprattutto nella fase posteriore alla vendita, senza elidere il carattere episodico di quell’attività di vendita, che rappresenterebbe l’elemento qualificante del contratto di agenzia di commercio. Nel caso di specie, si rivelerebbe continuativae sarebbe prevalente soltanto l’attività di assistenza, che risulterebbe, tuttavia, irrilevante ai fini del sorgere dell’obbligo contributivo verso [OSCURATO:PERSONA]. -5 - Pertanto, neppure i contratti di agenzia stipulati a far data dal primo aprile 2009 sarebbero assoggettati agli obblighi previdenziali e contributivi [OSCURATO:PERSONA], che danno àdito a un regime di stretta interpretazione, «integrativo, dal 1997, del regime previdenziale obbligatorio principale IPNPS» (pagina 44 del ricorso per cassazione). 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la parte ricorrente lamenta, infine, in via gradata, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: l’applicabilità dell’art. 38, comma 4, del [OSCURATO:PERSONA], che contempla un più mite trattamento sanzionatorio nell’ipotesi di rilevanti incertezze interpretative e di contrastanti indirizzi amministrativi o giurisprudenziali. Sulla necessità di mitigare le sanzioni, prospettata nel ricorso in appello sulla scorta del notevole contenzioso insorto fra le parti, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare (pagina 47 del ricorso per cassazione). 4.–I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto censurano, sotto profili tra loro connessi, la riconducibilità del rapporto negozialeal paradigma dell’agenzia. Essi sono inammissibili. 4.1.–Questa Corte è costante nell’affermare che la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev’essere operata , essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell’incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari. Un’attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell’agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari(Cass., sez. lav., 12 febbraio 2016, n. 2828). La stabilità implica che l’incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265) e segna il discrimine dell’agenzia rispetto alla fattispecie del mandato (Cass., -6 - sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10046, con riferimento alle ripercussioni di tali differenze sulla sorte del contratto, nell’ipotesi di fallimento del preponente). Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s’instaura «una non episodica collaborazione professionale autonoma». Il risultato è a rischio dell’agente, che ha «l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.1. dei Motivi della decisione). Diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d’affari, che si sostanzia«nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni». La prestazione del procacciatore «è occasionale»e dunque « dipende esclusivamente dalla sua iniziativa », attiene«a singoli affari determinati», ha « durata limitata nel tempo » e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella « sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una « attivi tà promozionale stabile di conclusione di contratti»(sentenza n. 2828 del 2016, cit., il già richiamato punto 2.1.). Ai fini previdenziali, occorre avere riguardo alla «reale natura dei rapporti» (sentenza n. 2828 del 2016, cit., punto 2.4. dei Motivi della decisione). La stabilità non si configura come « mera ripetizione nel tempo dell’attività» e non può essere avvalorata soltanto«dall’ammontare dei compensi occorrendo tenere conto di tutti gli elementi indiziari rinvenibili» (Cass., sez. lav., 23 ottobre 2020, n. 23377, punto 7 dei Motivi della decisione). Il rapporto d’agenzia non può essere escluso, sol perché i promotori finanziari ricoprono contestualmente l’incarico di dipendenti a tempo -7 - indeterminato di una Banca (sentenza n. 2828 del 2016, punto 2.2. dei Motivi della decisione). 4.2.– La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri distintivi enucleati da questa Corte, diffusamente esposti a sostegno del ragionamento(pagine 3 e 4). La Corte territoriale ha esaminato puntualmente le pattuizioni vincolanti tra le parti (pagine 4, 5 e 6), senza pretermettere alcun elementoutile di valutazione, e , all’esito di una ricognizione minuziosa, ha ravvisato i tratti della stabilità, che contrassegnano l’agenzia. I giudici del gravame hanno accertato in fatto che l’incarico di promuovere e collocare gli strumenti e i servizi finanziari, i prodotti e i servizi bancari,è stato conferito a tempo indeterminato in esclusiva e per una serie indefinita di affari, non già in relazione a ordini sporadici e saltuari, e hanno puntualizzato che l’incaricoha ad oggetto l’impegno a promuovere affari, secondo i tratti caratteristici dell’agenzia. Nell’adempiere a tale impegno, il promotore è tenuto a conformarsi a un pregnante canone di diligenza, che gl’impone, tra l’altro, di collaborare in ogni tempo con la società allo scopo di conseguire gli obiettivi che essa persegue (pagina 6 della pronuncia impugnata). La sentenza impugnata soggiunge che ildoveroso conseguimento degli obiettivi aziendali mal s’accorda con un’attività saltuaria e discontinua, al pari dell’obbligodi partecipare alle riunioni indette dalla società edi curare in modo incessante l’aggiornamento professionale, in vista dell’attuazione di un’efficace e continua relazione con la clientela (pagina 7 della pronuncia della Corte d’appello di Roma). Anche la soggezione alle ispezioni e ai controlli sull’attività promozionale e alle disposizioni di volta in volta impartite dalla società, che somministra al promotore anche gli strumenti indispensabili , s’inquadra in un’attività promozionale tutt’altro che isolata e marginale (pagina 7 della sentenza impugnata). -8 - Nella stessa prospettiva, si colloca anche l’assegnazione di clienti al promotore, circostanza che ne delinea il ruolo come quello d’un collaboratore stabile. Lungi dall’arrestarsi al mero tenore testuale delle intese raggiunte dalle parti, la Corte d’appello di Roma, anche sulla base della «copiosa fatturazione» versata in atti, ha poi proceduto a vaglia re il reale estrinsecarsi dei rapporti e, a tale riguardo,ha riscontra to un’attività stabile, che non risulta circoscritta alla mera propaganda (pagina 7). Ad abundantiam, la Corte territoriale rimarca che il contratto di mandato,quanto all’oggetto, alla zona, all’impegno richiesto, presenta una «sostanziale identità» rispetto al contratto d’agenzia, che la società appellante ha successivamente concluso con molte delle parti dell’originario contratto, denominato come “mandato” (pagine 7, 8 e 9). La sentenza d’appello, inoltre,ha ritenuto priva di portata dirimente l’accessorietà dell’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rispetto a quello espletato per [OSCURATO:PERSONA] (pagina 7). Infine, alla luce degli elementi acquisiti al processo, la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza degli obblighi previdenziali e contributivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (pagina 9). 4.3.– Contro tale particolareggiata analisi de lle emergenze istruttorie, che pondera il dato testuale degli accordi e l’effettivo esplicarsi dei rapportinegoziali, in linea con le enunciazioni di principio di questa Corte,s’infrangono i motivi di ricorso, sviluppati anche nella memoria illustrativa. Dietro lo schermo della violazione di plurime ed eterogenee disposizioni di legge, le censure tendono a sovvertire la valutazione della Corte d’appello, che collima con quella espressa dal giudice di primo grado, e si ripromettono di ottenere, in sede di legittimità, una rivisitazione dell’apprezzamento delle prove. -9 - In particolare, il primo e il secondo mezzo s’incentrano sulla contestazione degl’indici sintomatici della stabilità, che la sentenza impugnata ha inquadrato in una lettura organica e coerente, laddovei motivi di ricorso ambiscono a disarticolarlie a considerarli in maniera irrelata, senza indagarnele più complesse interazioni. Anzitutto, nonsi può imputare alla Corte di merito di avere valutato solo il dato testuale degli accordi, in spregio ai canoni ermeneutici definiti dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., nédi avere attribuito rilievo a una nozione di continuità di mero fatto. L’indagine ermeneutica è ampia e circostanziata e non manca di annettere rilievo alla realtà effettuale dei rapporti intercorsi tra le parti, al di là del nomen iuris attribuito dai contraenti. Le doglianze adombrano, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento. Anche in questa sede, si propugna, in una logica di mera antitesi rispetto al percorso argomentativo della sentenza impugnata, una interpretazione riduttiva tanto dell’obbligo di diligenza che incombe sui promotori quanto dell’attività dedotta nel contratto di agenzia sottoscritto nel 2009, riferita in via principale all’assistenza nella fase successiva alla vendita. Quanto all’accessorietà del primo contratto , che rappresenta il fulcro delle difese illustrate nel presente giudizio, è priva di valenza dirimente, come questa Corte ha già rilevato nel vaglio di argomentazioni non dissimili (sentenza n. 2828 del 2016, cit.). Peraltro, l’indicata accessorietàaccredita, al contrario, un collegamento funzionale tra i due rapporti (cfr., in tal senso, pagina 4 della sentenza impugnata, che richiama le pertinenti previsioni negoziali), una più -10 - forte compenetrazione, e rinviene una giustificazione persuasiva proprionella volontà dell’odierna ricorrente di sfruttare l’opera prestata dai promotori in virtù dell’incarico principale con la compagnia d’assicurazione (pagina 7 della sentenza impugnata). Priva di valenza dirimente è anche l’esiguità della remunerazione, di per sé sola considerata. Nel caso di specie,la stabilità è suffragata da indici univoci e preponderanti (ordinanza n. 23377 del 2020, cit.), che sono stati complessivamente scrutinati anche alla luce dei dati di segno antitetico oggi enfatizzati nel ricorso. Quanto alle significative similitudini tra il contratto originariamente concluso e quello posteriore, qualificato ex professocome agenzia, non assurgono a unico e risolutivo elemento di giudizio in ordine alla stabilità dell’incarico. Tali similitudini, che il ricorso tende senza costrutto a sconfessare, concorrono solo a corroborare gli altri dati, come la considerevole fatturazione, l’assegnazione di clienti, la latitudine dell’obbligo di diligenza,rivelatori di un impegno durevole ed esteso a un noveroindefinito di affari. Tali dati, nel confermare un impegno qualificato e ad ampio raggio, con l’impiego di un peculiare bagaglio di professionalità, sono incompatibili con una promozione di affari episodica, correlata a un’autonoma iniziativa dell’incaricato, con quella occasionale segnalazione di clienti o con quell’occasionale raccolta di ordini che sono connaturateal procacciamento d’affari inteso in senso stretto. Gli elementi passati in rassegna, pertanto,risultano di per sé idonei a sorreggere il convincimento esternato d a i giudici d’appello con riferimento all’originario contratto e a quello successivo, a l fin e di desumerne la fondatezza della pretesa avanzata daEnasarco. 4.4.–In una controversia in larga parte affine a quella odierna , questa Corte ha disatteso le similari censure formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha confermatola scelta del la Corte d’appello di Roma di sussumere il rapporto nello schema dell’agenzia, sulla base dei -11 - medesimi elementi valorizzati anche nella sentenza oggi impugnata: «le censure della ricorrente,pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, risultano sostanzialmente intese a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito. Il mero richiamo alle regole legali di interpretazione dei contratti non risulta accompagnato dalla precisa indicazione in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità» (ordinanza n. 23377 del 2020, cit., punto 7 dei Motivi della decisione). 4.5.– Tali considerazioni si attagliano anche all a vicenda oggi sottoposta allo scrutinio di questa Corte. Colgono, dunque, nel segno le eccezioni d’inammissibilità formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso (pagine 25 e 26), in relazione a censure che, dietro il simulacro della violazione di legge, sconfinano sul piano della revisione di ungiudizio di fatto avallato da una “doppia conforme”(sull’inammissibilità di censure così strutturate, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). 5.– La declaratoria d’inammissibilità delle prime due doglianze impone di esaminare il terzo mezzo, proposto in via di mero subordine e attinente al trattamento sanzionatorio. 5.1.–Il motivo in esame , che , nel suo nucleo fondamentale, si duole dell’applicazione del più draconiano regime dell’art. 38, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolto. 5.2.–Nel disconoscere in maniera inequivocabile l’operatività del più favorevole regime sanzionatorio invocato dalla società ricorrente, la sentenza impugnata è conforme a diritto. -12 - Come questa Corte ha statuito in un’altra occasione , nel pronunciare su analoga doglianza, la linea di demarcazione tra il procacciamento di affari e il rapporto di agenzia rispecchia criteri elaborati da una giurisprudenza oramai consolidata. A tale riguardo, non è dato scorgere quelle oggettive e rilevanti incertezze interpretative,che, in generate da contrastanti indirizzi amministrativi o giurisprudenziali, sole possono indurre a temperare le sanzioni applicabili (ordinanza n. 23377 del 2020, cit., punto 8 dei Motivi della decisione). 6.–Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 7.–Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussiste