CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36840/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato per il delitto di truffa; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha fornito congrua risposta alle doglianze difensive, facendo corretto governo dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo esaminato in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e i precedenti specifici riportati dall'imputato, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa risulti indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato sub iudice (si veda pag. 5 della impugnata sentenza, laddove i giudici di appello hanno concluso per la continuità del percorso criminale dell'odierno ricorrente, segnato da un'ingravescente pericolosità e una risoluzione delinquenziale particolarmente consapevole e determinata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]