CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 34517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione alle statuizioni civili; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Ancona ha riformato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato era stato condannato per il reato di esercizio abusivo di professione (commercialista) e di truffa ai danni di un proprio cliente dal quale aveva ricevuto notevoli importi asseritamente destinati al pagamento di imposte ma in realtà trattenuti per profitto personale. In appello la Corte, dopo aver provveduto alla rideterminazione della data di cessazione della condotta truffaldina, retrodatandola di oltre un anno, aveva dichiarato di non doversi procedere per l'intervenuta estinzione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado ed aveva confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, convertendo tuttavia la condanna da definitiva a generica ed escludendo la condanna alla provvisionale. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge: avendo determinato l'estinzione dei reati per prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia di primo grado, alla Corte d'appello era preclusa ogni altra statuizione in materia civile e di condanna alle spese. Con un secondo motivo, deducendo violazione di legge, la difesa dell'imputato lamenta che non sia stata dichiarata prescritta la pretesa creditoria azionata dalla parte civile nel processo penale in relazione al capo B di imputazione, dato che la costituzione di parte civile nel processo penale è intervenuta oltre il quinquennio previsto dall'art.2947 c.c.. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso senza rinvio in relazione alle statuizioni civili ed alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese di lite. Anche il difensore dell'imputato ha inviato memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Costituisce infatti acquisizione giurisprudenziale oramai consolidata che la intervenuta prescrizione del reato prima della condanna di primo grado precluda la pronuncia sulla domanda civile inserita nel procedimento penale. Nell'ipotesi in cui la condanna vi sia stata (tanto sulla responsabilità penale che su quella civile) e che solo in grado di appello venga accertata l'intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, va disposta la revoca delle statuizioni civili, anche con riferimento alla sorte sulle spese. In tal senso: S.U., n. 39614 del 28/04/2022 Rv. 283670 - 01, ove si legge che "in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di valutazioni difformi - che la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute". 2. Il giudice di appello, pur avendo correttamente ricalcolato la prescrizione e correttamente dichiarato estinto il reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado (ragion per cui non vi è motivo di procedere all'annullamento della sentenza, sul 'versante' penale), ha erroneamente confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, convertendo tuttavia la condanna da definitiva a generica ed escludendo la condanna alla provvisionale. L'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello così come di quella di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 giugno 2021 in relazione alle statuizioni civili, con assorbimento dell'ulteriore motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 giugno 2021 limitatamente alle statuizioni civili. Così deciso in Roma, 9 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 2 SET. 2024 [OSCURATO:PERSONA] GIUDIT4í?7C5 . [OSCURATO:PERSONA] G DIZIARIO Cla a Pia [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE efrolk\-Q_ ek-IMAn o 1"4 CotAQ/Ls. o e, QuAL en.)k" ~)\ "cv 3i oite h i .Ì1jQ \\ V\ t kcQ Qb,\NQL, kl)._ • '12 01\C_Trk.. Q'LL 0("e càdk.ee, CO1'4 Q/L. k L.. ' • •n) .,,w(D 3/I ve (Weer\_nP‘k h/9C° zee elokiuc, J? 6, cge a-[OSCURATO:PERSONA](f,t4L